È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18/04/2009 la delibera n. 57/09/CSP, recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
Il provvedimento, in vigore da ieri, disciplina tra l’altro le modalità di trasmissione dei programmi di informazione, intendendosi per tali “i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca” (art. 7, c. 1). È richiesto, in particolare, che questi programmi si conformino a criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, della lealtà e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche. Le emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione di quanto statuito dal Codice di autoregolamentazione di cui al Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, sono tenute a garantire la pluralità dei punti di vista, assicurando l’equilibrio tra i soggetti politici quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali. Alle medesime emittenti è comunque consentita “la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone” (art. 16, c. 2 della delibera). Con riguardo ai soggetti operanti in ambito nazionale, questi sono chiamati a “garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici” (art. 7, c. 4) nei programmi di approfondimento informativo nei quali risulti rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali. I direttori responsabili dei programmi informativi, così come i loro conduttori e i registi, devono, inoltre, adottare un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma. Così, con riferimento ad esempio alle trasmissioni in cui è prevista l’intervista al singolo esponente politico, il comma 3 dell’art. 7 richiede che esse siano organizzate in modo tale da garantire l’equilibrio delle presenze dei soggetti politici durante l’intero ciclo del programma, nonché l’imparzialità nella scelta delle domande da porre. Mentre, con riguardo ai notiziari, la medesima disposizione prevede il divieto di utilizzare, in maniera ingiustificata, “riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici”. Naturalmente, nei programmi informativi diffusi in ambito nazionale e locale, così come in qualunque trasmissione radiotelevisiva, che sia diversa dai programmi di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, non è consentito fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. (D.A. per NL)