A partire dalla mezzanotte del 12 marzo 2010 e fino alla chiusura dei seggi elettorali vige il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto riguardanti le elezioni europee ed amministrative.
E’ quanto disposto dall’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo cui: “Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici”. Si ricorda che sono tenute a rispettare il divieto le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.