Una recente sentenza del Tribunale di Pescara ha affermato che il Sindaco è incompetente a irrogare sanzioni per il superamento dei limiti di campo elettromagnetico.
Ne dà conto l’associazione Aeranti-Corallo nel proprio bollettino settimanale, spiegando che il giudice adito da un’emittente radiofonica, che aveva presentato opposizione all’ordinanza ingiunzione del Comune di Pescara, ha accolto le doglianze in quanto “occorre fare riferimento ai dati emergenti dall’art. 15 l. 36/2011 (legge quadro sulla protezione alle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che, se al comma 5, nel caso di inosservanza delle prescrizioni (…) prevede che le sanzioni di cui al comma 4 siano applicate dalle Autorità competenti a rilasciare l’atto autorizzatorio (e quindi anche dal Comune), prevede, invece, al comma 3, che le sanzioni, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati nei DD.PP.CC.MM., debbano essere irrogate dalle Autorità individuate dai decreti di cui all’art. 4, comma 2, l. 36/2001”. Per il tribunale è quindi “da escludere che il Comune fosse, a novembre 2012, competente ad irrogare la sanzione di cui si tratta”. (E.G. per NL)