Elettrosmog: per giudici amministrativi limiti a esposizione popolazione sono fissati da Stato. Enti locali non possono ridurli con regolamenti

La disciplina statale relativa all’esposizione dei campi elettromagnetici prevede dei limiti di esposizione della popolazione restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, limiti che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte degli Enti locali con atti di pianificazione urbanistico-edilizia.

Per questo il TAR dell’Emilia Romagna ha dichiarato illegittimo il regolamento del comune di Scandiano per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia. Un regolamento che disponeva un divieto generalizzato di realizzazione di impianti di telefonia mobile all’interno delle aree residenziali. Sulla base di tale pianificazione regolamentare, dunque, il Comune aveva respinto la domanda di permesso di costruire presentata dalla Wind telecomunicazioni per la realizzazione di stazione radio base con ampliamento di un fabbricato esistente. Proprio perché il suo regolamento vietava l’installazione di impianti in tutte le zone A, B, e C a destinazione prevalentemente residenziale e, in particolare, nella zona omogenea B (Ambiti urbani e da riqualificare a destinazione residenziale). Ma, il dpcm del 2003 ha fissato i limiti massimi di esposizione della popolazione, differenziandoli in base alla frequenza degli impianti e ha previsto che debba essere rispettato un principio di minimizzazione dell’esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. In particolare ha disposto come valori di attenzione 6 V/m, 0,016 A/m e 0,10 W/m, all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. Inoltre, la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. 36/3001) ha introdotto i "valori di attenzione", che non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate". La norma, infatti, ha la finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, della popolazione, dell’ambiente e del paesaggio dagli effetti dell’esposizione. La l. 36/2001, fra l’altro, si è posta l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili e di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela e di tutela. Secondo il legislatore (e secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza) è possibile introdurre regole finalizzate con riferimento alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, all’individuazione di siti particolari e determinati, i quali, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possono essere considerati particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche. Ma opposta è la previsione di una "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, "senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa". Del resto il Comune non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato perché sono disposizioni funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo. La tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, è riservato allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità. (fonte Green Report attraverso Gevam)

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