Novità in materia di inquinamento elettromagnetico in relazione all’edificazione e ristrutturazione di strutture abitative.
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato nei giorni scorsi lo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Le linee guida approvate il 03/02/2015 definiscono i valori di assorbimento deI campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, in riferimento ai campi elettromagnetici ad alte frequenze (100 kHz – 300 GHz) generati soprattutto dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dalle stazioni radio base per la telefonia mobile e disciplinati dal D.P.C.M 08/07/2003. Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche della letteratura disponibile, sono stati adottati i seguenti due diversi fattori di riduzione: 1) pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6 dB; 2) pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB; 3) pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, in considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a "finestre aperte", indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti: 0 dB. I fattori di attenuazione saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate sulla documentazione e/o sulla cartografia fornite dall’operatore. In assenza di tali indicazioni, gli edifici saranno sempre considerati come provvisti di finestre (tale considerazione vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui è possibile la presenza di abbaini o lucernai). La determinazione dei suddetti valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato della sperimentazione effettuata dall’Ispra e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto. Nel rapporto finale predisposto dall’Ispra risulta che per la frequenza 900 MHz, la metà dei valori di attenuazione non supera il "test di significatività", mentre per la frequenza 400 MHz, la maggior parte dei valori di attenuazione supera il "test di significatività" e presentano un segno positivo, rappresentando quindi un’attenuazione effettiva. L’Ispra, tenendo conto della necessità di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, ha ritenuto adeguato considerare pari a 0 dB (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell’impianto. (E.G. per NL)