Con la sentenza 49/2009 il TAR Puglia ha stabilito che le ordinanze comunali – contingibili ed urgenti – di sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni all’installazione di impianti telefonici (una lettura estensiva porta ragionevolmente a comprendere nella categoria anche gli impianti di radiodiffusione) e di sospensione dell’attivazione di quelli già esistenti necessitano di fondamenti tecnici basati su studi specifici.
I titolari delle tanto contestate antenne, che nessuno vorrebbe vedere o avere vicino a casa, salvo poi contestarne l’assenza quando si vuole messaggiare, navigare e consultare la posta elettronica, potrebbero (qualora tale orientamento giurisprudenziale divenisse costante) tirare un sospiro di sollievo nei confronti di quei Comuni che, nelle more dell’adozione del Piano o Regolamento comunale, disponessero la sospensione del rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti affermando aprioristicamente la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica. Secondo il tribunale amministrativo regionale pugliese, poi, non rientrerebbe nelle attribuzioni del Comune il potere di sospendere tali autorizzazioni in attesa dell’adozione del piano comunale di localizzazione impiantistica. Corre allora veloce il pensiero al fatto che, fino ad oggi, molti Comuni – spesso più per motivazioni politiche, legate magari all’imminenza delle elezioni e quindi al rinnovo dei mandati – hanno improvvidamente bloccato il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, causando danni enormi alle imprese (e disagi ai cittadini). Con ordinanze che di contingibile ed urgente avevano probabilmente solo il bisogno di ottenere consensi, sfruttando la psicosi dell’elettrosmog. (M. P. per NL)