Efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici

Disegno di legge approvato dal CdM il 22.09.2006


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Emanate le nuove norme in materia di modernizzazione ed efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.

In particolare, il provvedimento prevede:

tempi più rapidi e sicuri per la conclusione delle pratiche di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (30 giorni contro gli attuali 90), con previsione di multe in caso di inosservanza del termine;
estensione dell’autocertificazione anche a banche e assicurazioni;
validità della carta d’identità estesa a 10 anni (contro i 5 attuali);
sostituzione del certificato di agibilità con la dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti alla normativa vigente rilasciata dal direttore dei lavori;
cambio di residenza in tempo reale (è prevista la possibilità di presentazione della dichiarazione tramite fax, posta o via telematica).
Quattro le deleghe importanti previste:

semplificazione e riassetto delle disposizioni in materia anagrafica;
introduzione di sanzioni per i gestori di servizi aeroportuali;
riforma del Codice della strada;
riordino degli enti di ricerca in un’ottica di “sburocratizzazione”.
Queste alcune delle principali novità previste dal Disegno di legge Nicolais approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 settembre 2006.

(Altalex, 28 settembre 2006)

Disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 16 del 22 settembre 2006)

Titolo I

Misure volte alla riorganizzazione dell’azione amministrativa,
alla riduzione ed alla certezza dei tempi dei procedimenti e relative forme di tutela

Art. 1

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2”.

b) Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“Art. 2- bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

3. Con regolamento, adottato su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce, altresì, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali le modalità di pagamento. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano, per i procedimenti di propria competenza, le modalità di pagamento. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai sensi del comma 1, decurta l’importo di quanto eventualmente conseguito dal danneggiato ai sensi del comma 2.

4. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto di cui al comma 2 si prescrive in un anno. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che va comunicato entro quindici giorni dall’amministrazione gravata del relativo onere economico”.

“Art. 2- ter (Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari).

1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico l’elenco della documentazione da presentare unitamente all’istanza ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui opera il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio d’attività nei procedimenti di propria competenza.

2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili anche per via telematica i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli, nei formulari e negli elenchi, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 7”.

c) All’articolo 10-bis la parola “interrompe” è sostituita dalla seguente: “sospende” e le parole: “iniziano nuovamente” sono sostituite dalla seguente: “riprendono”.

d) All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: “sarà reso” sono inserite le seguenti: “che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta”.

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma”.

3) Al comma 4 le parole: “il termine di cui al comma 1 può essere interrotto” sono sostituite dalle seguenti: “i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti”.

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici”.

5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6- bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.”.

e) All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all’adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma”.

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2- bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all’acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1”.

2. I Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali e i corrispondenti uffici o organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell’anno successivo, alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest’ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione, i decreti del Presidente del consiglio dei ministri, e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del predetto termine di cui al presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dalla presente legge, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nell’articolo 2-bis, comma 3, della legge 241 del 1990, come introdotto dalla presente legge. Decorsi i termini, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al predetto articolo è liquidata dal giudice secondo equità.

5. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali danno attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2- ter della legge 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale)

1. All’articolo 6- bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, prima del punto, le seguenti parole: “, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica al riguardo quanto previsto dall’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Art. 3

(Misure per l’attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l’attuazione delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ciascuna amministrazione statale commissario ad acta per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla gestione del protocollo informatico. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa l’effettivo avvio ed il corretto funzionamento del sistema di gestione del protocollo informatico.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali per favorire la generale adozione da parte di queste del protocollo informatico.

Art. 4

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente)

1.Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è consentita, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall’ordinamento comunitario, i principi fondamentali dell’ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonchè i principi fondamentali dell’azione amministrativa.

2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al precedente comma. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le amministrazioni competenti per settore, valuta i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al secondo comma dell’articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l’elencazione tassativa delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.

4. Gli Uffici della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull’attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative.

5. Il Governo valuta le iniziative di modifica della normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all’articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Art. 5

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi)

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

“h) i casi in cui è applicabile il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza”.

Art. 6

(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 5- bis è aggiunto il seguente:

“5- ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotti nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, senza diritto di voto”.

2. L’articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: “così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “così come definite dai principi indicati al comma 3”.

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Costituiscono principi generali dell’ordinamento o rientrano tra le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, le disposizioni che attengono agli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative agli effetti dell’inosservanza del termine finale, ivi compresi il silenzio assenso e il riconoscimento al privato di un ristoro per il pregiudizio derivante dal ritardo dell’amministrazione nel provvedere.

4. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dai principi generali elencati al comma 3, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.”.

4. Dopo l’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“29- bis. (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità).

1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 ovvero degli standard di qualità e quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata la corresponsione agli utenti interessati di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche a mezzo di forme di autotutela negoziale.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all’attuazione dei commi 2 e 3”.

5. L’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica anche all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

6. All’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “e sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’autorità”.

Art. 7

(Responsabilità dirigenziale)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1- bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell’ufficio da lui diretto, si verifichi:

grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;

grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l’elenco di cui all’articolo 2- ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di non esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà, nonché l’acquisizione diretta di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 241 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 8

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata)

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti.”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.”.

2. All’articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Se ritiene che l’affare non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla Segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.”.

3. All’articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I ricorsi diretti ad ottenere l’esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell’articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di cui all’articolo 2953 del codice civile decorrente dalla data di emanazione del decreto.”.

4. All’articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato.”.

5. All’articolo 15, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole “l’indicazione” sono sostituite dalle seguenti: “la sottoscrizione”.

6. Per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità, individuate nell’àmbito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

7. All’articolo 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è preceduto dal seguente:

“Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E’ fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa”.

8. All’articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-bis. Nell’anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 53, comma 1, n. 5, e 248, comma 5.”.

9. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 51, comma 2, dopo la parola “segreteria” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato,”.

b) all’articolo 52, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato.”.

Art. 9

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nel processo amministrativo,
contabile e tributario ed altre misure di semplificazione delle notificazioni)

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e del procedimento dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato ed alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a singoli uffici giudiziari, e, all’esito della stessa, prevedono:

valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l’obbligo di depositare, anche o esclusivamente, su supporto informatico oppure per via telematica, gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;

eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti, documenti, nonché il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 1.

5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell’Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell’Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l’avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell’autorizzazione.

6. L’Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al D.M. 27 maggio 1994, del Ministero di Grazia e Giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all’uopo delegato, ovvero dell’Avvocato distrettuale dello Stato.

7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Titolo II

Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese

Art. 10

(Misure in materia di certificazioni)

1. Il certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, limitatamente all’esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti negli stessi installati alla normativa vigente in materia di agibilità, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall’articolo 25 del medesimo decreto.

2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e di certificazione di qualità, con decreto interministeriale, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee ed internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità.

Art. 11

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2- bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri.”;

b) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Regione competente, ovvero alla Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano.”

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull’osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la conferma di validità della patente di cui all’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 12

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole “di pubblici servizi” sono inserite le seguenti: “, di servizi bancari o assicurativi”.

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole “e ai privati” sono sostituite dalle seguenti: “ed agli altri privati”.

3. All’articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ai privati che vi consentono” sono sostituite dalle seguenti: “ai gestori di servizi bancari o assicurativi ed agli altri privati che vi consentono”.

4. L’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

“Articolo 72 (L). (Responsabilità dei controlli).

1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43 e dei controlli di cui all’articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volto a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio, o un dipendente da questi nominato, è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell’amministrazione certificante.

2. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

4. La mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d’ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell’ufficio di cui al comma 1”.

Art. 13

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)

1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del medesimo decreto, può essere effettuata dal notaio. La prefettura provvede, sulla base dell’attestazione notarile, all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Con decreto del Ministro dell’Interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell’adeguatezza del patrimonio dell’ente alla realizzazione dello scopo, prevista dal comma 3, dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 14

(Validità della carta d’identità e delega al Governo per la semplificazione
e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la carta d’identità ha validità di dieci anni.

2. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, si conforma alla disposizione di cui al comma 1.

3. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nonché uno o più regolamenti, per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;

revisione delle procedure in funzione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa;

delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;

riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;

semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

Art. 15

(Disposizioni in materia di adozione internazionale)

1. All’articolo 29- bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente alinea: “Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi soci-assistenziali del comune di residenza perché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4.”.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l’inidoneità degli aspiranti all’adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell’ente locale competente. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi.”.

Art. 16

(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie
a carico dei gestori di servizi aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al Codice della navigazione marittima ed aerea, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, operatori aerei, manutentori aeronautici e prestatori di servizi al trasporto aereo.

2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle sanzioni da comminare ai gestori aeroportuali ed ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all’articolo 705 del Codice della navigazione;

b) definizione delle sanzioni da comminare agli operatori aerei ed ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme e regolamenti concernenti i requisiti per il rilascio ed il mantenimento delle relative certificazioni, ed agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;

c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 ed al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni;

d) quantificazione della sanzioni da un minimo di euro 2500,00 ad un massimo di euro 500.000,00;

e) attribuzione della competenza alla comminazione delle sanzioni, nei limiti di cui alla lettera c), all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), con attribuzione al medesimo ente dei relativi introiti e la corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Art. 17

(Delega per la riforma del Codice della Strada)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da accordi internazionali stipulati dall’Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a disposizioni comunitarie;

revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione in ambito europeo.

2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 18

(Riordino degli enti di ricerca)

1. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n 59, e successive modificazioni.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Dall’attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5. Gli enti di ricerca adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese del personale, che non può essere superiore all’ottanta per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti.

6. Nel caso in cui le assunzioni sono adottate in violazione del rapporto di cui al primo comma sono nulle di diritto e il trattamento economico corrisposto al lavoratore costituisce la responsabilità patrimoniale in solido tra il responsabile dell’indirizzo amministrativo e il dirigente responsabile della gestione amministrativa.

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