Ci sono sicuramente giustificazioni oggettive al forte rallentamento che si sta registrando nelle procedure di attribuzione dei diritti d’uso DAB+ ai consorzi locali, ancora bloccate alla prima fase, quella della manifestazioni d’interesse, cui seguirà, nei bacini di utenza dove i partecipanti sono superiori alle frequenze pianificate, quella del beauty contest.
Cioè le procedure competitive che determineranno l’assegnazione al soggetto più dotato sulla base dei requisiti fissati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e, per converso, l’esclusione degli altri (con inevitabili ricorsi avanti alla giustizia amministrativa).
Le giustificazioni
Non fatichiamo ad individuare, tra le giustificazioni oggettive al lento progresso istruttorio, il (sempre più) ridotto organico ministeriale, così come i diffusi contenuti discordanti del database frequenziale FM (causate, in particolare, dal mancato, tempestivo, aggiornamento dello stesso).
L’elenco riservato
Parliamo di quell’elenco non accessibile ai privati (a differenza del Catasto Nazionale Frequenze di Agcom) – compilato dagli Ispettorati Territoriali ad esclusivo uso e consumo della filiera ministeriale – che elenca gli impianti di diffusione analogici sulla base delle cui titolarità si fondano i diritti delle emittenti consorziate a partecipare ai bandi per l’uno o l’altro bacino di utenza.
Passe-partout analogico
Come ricorderanno i nostri lettori più attenti, un’emittente, infatti, può concorrere col consorzio al bando DAB+ per un bacino di utenza nel quale abbia (non meno di) un diffusore FM che ne serva almeno una provincia.
Problemi…
Tuttavia, al di là di queste cause di giustificazione (comunque non opponibili alle imprese, soprattutto da parte di un Ministero delle imprese e del made in Italy che già dal nome si propone di essere al servizio delle stesse), la dilatazione temporale delle procedure sta creando una serie di problemi.
… in aggravamento
Una situazione destinata ad acuirsi di settimana in settimana.
Dinamismo imprenditoriale compresso
Ci riferiamo, in particolare, alla compressione del normale dinamismo imprenditoriale, alla base di una sana economia del paese.
Congelamento degli assetti alla manifestazione d’interesse
Il congelamento sine die degli assetti consortili alla data di presentazione della manifestazione d’interesse da parte del consorzio DAB+, impedisce, infatti, l’esercizio (pieno) del diritto alla successione nella titolarità di imprese, previsto dall’art. 24 (rubricato Trasferimenti di rami d’azienda e diritti d’uso) del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi.
Art. 24 D. Lgs. 208/2021
Cioè D. Lgs. n. 208/2021; che, naturalmente, è fonte gerarchicamente superiore al regolamento dei bandi DAB e degli atti annessi o connessi.
Gerarchia delle fonti
Nell’ambito delle fonti di produzione del diritto vi è, infatti, una scala gerarchica che, a fondamento di ogni ordinamento giuridico, sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non possa contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.
Ubi maior, minor cessat
E che prevede, nel caso in cui avvenga un contrasto del genere, l’invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario.
Volturazione inibita (senza rinuncia al bando)
Ora, poiché la successione nella titolarità di un’impresa ex art. 24 D. Lgs. 208/2021 impone la volturazione conseguente al cambio di titolare della medesima concessione, il Ministero reagisce alla richiesta con una controversa interpretazione della fattispecie.
Interpretazione restrittiva
Segnatamente, decodificando la norma del “bando per la manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete DAB+ ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS”, che impedisce la “sostituzione” del novero dei consorziati di un ente partecipante (art. 8), non già nel condiviso senso che non si potrebbe cambiare un’emittente (come identificata dal protocollo concessorio) con un’altra, ma che nemmeno il titolare della stessa (il soggetto editore) possa variare.
Effetti negativi…
O quantomeno farlo senza perdere (l’editore) il diritto a partecipare (tramite il proprio consorzio) alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso (e con essa la garanzia di un futuro DAB in prima persona), con riverberazioni sull’ente consortile.
… a cascata
Consorzio il cui punteggio, in caso di beauty contest potrebbe scendere, o addirittura diminuire il numero minimo di emittenti consorziate, con discendente esclusione anche nella preliminare sede di manifestazione d’interesse.
Pre beauty contest
E ciò sebbene non si sia ancora, in nessun bacino di utenza locale, giunti al beauty contest, con la conseguenza che nessun pregiudizio vi sarebbe nel consentire la successione.
Voltura con esclusione
Infatti, quando ciò è accaduto, il Ministero ha risposto alle parti (dante causa ed avente causa) che la volturazione richiesta avrebbe potuto essere rilasciata esclusivamente accompagnata dall’esclusione dal bando dell’emittente. Come detto in precedenza, con inevitabili ripercussioni sul consorzio richiedente e, a cascata, anche sugli altri soci.
Status quo
L’approccio adottato nella fattispecie da parte di un Ministero in ritardo nell’avanzamento dei lavori, in definitiva, impedisce operazioni di subentro nella titolarità di concessioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività radiofonica analogica e digitale perché già indicati nelle domande di partecipazione ai bandi, con conseguenti limitazioni di accesso nelle compagini delle società consortili anche nelle more delle procedure di rilascio dei diritti d’uso definitivi.
Limitazione al diritto d’impresa
Approccio che limita, per conseguenza, l’esercizio dell’attività del fornitore di servizi di media radiofonici.
Approccio troppo intransigente…
Si tratta di un problema estremamente serio che, molto probabilmente, se non risolto attraverso un auspicabile approccio meno intransigente, finirà davanti ai giudici amministrativi.
… e reazione vincolata
I quali non potranno che censurare gli effetti compressivi verso una norma cogente di rango superiore. Quella che, nell’alveo dell’autonomia privata, consente la libera compravendita di imprese radiofoniche.
Incostituzionale
Giudici ai quali non sarà, peraltro, possibile non rilevare un atteggiamento istituzionale incompatibile con le previsioni l’art. 41 della Costituzione, cioè il vertice della piramide delle richiamate fonti del diritto, che dispone che l’iniziativa economica privata sia libera, così come la competizione tra quanti operano sul mercato.
Il paradosso della legalità e della libertà
Giungendo al paradosso che non solo, così facendo, è iniquamente limitato il permesso a compiere tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, secondo i principi di legalità e di libertà, ma che viene anche condizionato, oltre i termini di legge, ciò che essa consente.
Immobilismo
Fino a concretare un intollerabile immobilismo.