Editoria. Tribunale di Roma: ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali comporta decadenza da agevolazioni contributive

agevolazioni

Un’azienda che fruisca di agevolazioni contributive e che non effettui con regolarità il versamento della contribuzione corrente – peraltro non ottemperando alla diffida al pagamento intimata dall’Ente di Previdenza – decade dai benefici e/o sgravi contributivi.
E’ questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 304 del 16 gennaio 2019 pronunciata dal Tribunale di Roma (III Sezione, Lavoro) in favore dell’INPGI, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un’azienda editoriale e confermato il diritto dell’Istituto ad ottenere della contribuzione piena, senza alcuna agevolazione connessa a sgravi, per intervenuta decadenza dai benefici contributivi.
La Società, in particolare, aveva assunto personale giornalistico avvalendosi di agevolazioni (nella specie, sgravi contributivi), ma aveva ritardato di circa un anno, per due volte, il versamento della contribuzione. A fronte di ogni ritardo gli uffici amministrativi dell’Istituto avevano puntualmente diffidato l’azienda a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni.

La questione su cui il Giudice di prime cure è stato chiamato a decidere, “in sintesi, è se il ritardato pagamento della contribuzione agevolata, oltre il termine di 15 giorni concesso con la diffida dell’Istituto previdenziale, sia idoneo o meno a determinare la decadenza dal beneficio”.
Il Tribunale di Roma ha confermato il diritto dell’INPGI ad ottenere il pagamento della contribuzione “piena” per le assunzioni effettuate e in precedenza autorizzate alle agevolazioni (gli sgravi contributivi), sottolineando che l’unico onere dell’ente previdenziale affinché il mancato/ritardato pagamento della contribuzione agevolata determini la decadenza dagli sgravi, è la notifica di una diffida ad adempiere entro 15 giorni, trascorsi i quali il beneficio decade.
Il Giudice, nel formulare la decisione si è attenuto ai fatti “sostanzialmente incontestati nella loro materialità storica”, consistenti nell’effettivo ritardo nei versamenti da parte dell’azienda, intervenuti ben oltre il prescritto termine di 15 giorni.
Ancorché di primo grado, la pronuncia costituisce un significativo precedente giurisprudenziale. (E.G. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER