Le testate giornalistiche quotidiane diffuse in formato sia digitale che cartaceo che vogliono ottenere i contributi per l’editoria per entrambe le edizioni (cartacea ed elettronica) devono possedere tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione a ciascuna delle due modalità di diffusione. Questo il principio contenuto nella sentenza del n. 8081/2017 del TAR Lazio che decide il caso della società cooperativa Il Foglio Quotidiano, editrice dell’omonima testata giornalistica di informazione quotidiana diffusa sia in digitale che su carta stampata.
L’editrice si è vista negare, per l’anno 2014, i contributi all’editoria richiesti per la versione cartacea: la Commissione tecnica della Presidenza del Consiglio ha ritenuto infatti che, mancando il requisito essenziale del rapporto percentuale minimo del 25% tra distribuito e venduto stabilito dall’art. 1, comma 2, d.l. 63/2012, tali contributi non andassero attribuiti. Diversa la sorte dei contributi relativi all’edizione digitale, pacificamente riconosciuti alla testata. Dopo una infruttuosa istanza di autotutela, il Fatto Quotidiano soc. coop. ha fatto ricorso al TAR avverso il provvedimento di diniego della PCM.
Nelle censure proposte, la società sosteneva la violazione ed errata applicazione del d.l. 63/2012, in particolare degli artt. 2, comma 2 e 3 commi, 2 e 3, perché non ci sarebbe nella normativa di settore alcun richiamo per la stampa digitale con supporto cartaceo ai parametri di cui all’art. 1, comma 2 del d.l., che dunque non andrebbe applicato al fine del riconoscimento dei contributi. Ipotesi corroborata, secondo Foglio quotidiano, dalla previsione dell’art. 3 comma 3 del decreto, nella parte in cui consente il concorso dei costi di produzione delle edizioni cartacea e digitale ai fini della determinazione del contributo nel quantum. Vale a dire: se per le pubblicazioni non esclusivamente in formato digitale il d.l. 63/2012 stabilisce che sono cumulabili i costi di produzione ai fini del calcolo dei contributi, esprimendo così un favor per le edizioni digitali, a maggior ragione bisogna ritenere che la normativa crei una disciplina ad hoc per la fattispecie e mantenga come unico limite al contributo quello dell’importo complessivo massimo erogabile, eliminando quello (più stringente) del rapporto percentuale tra distribuito e venduto. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo contraddittoria rispetto alle premesse la conclusione della ricorrente e salvando il provvedimento della PCM.
Il Collegio ha infatti avallato le tesi della ricorrente, secondo le quali esisterebbe una disciplina ad hoc per le testate digitali e che essa sia improntata ad un favor per quel tipo di edizioni, ma esclude categoricamente che si possa da ciò dedurre “una modifica del regime di contribuzione pubblica per le edizioni cartacee, comportante il venir meno del rapporto percentuale minimo tra il distribuito e il venduto, posto dal d.l. 63/2012 all’art. 1 comma 2. […] Il predetto rapporto percentuale minimo va interpretato come uno dei requisiti più significativi per rimodulare l’accesso alla contribuzione pubblica delle edizioni cartacee, in quanto volto a razionalizzare il settore e rendere più efficace la contribuzione stessa nel suo complesso, ovvero come innovativamente comprendente anche il sostegno alle edizioni digitali, sia autonome che correlate alle edizioni cartacee.” Il TAR ha aggiunto inoltre che, sebbene il Foglio Quotidiano abbia qualificato la propria edizione cartacea come “mero copia e incolla dell’edizione digitale”, ciò non cambia la connotazione della stessa, ai sensi della normativa di settore, come edizione cartacea di una testata giornalistica e, pertanto, non la sottrae al dibattuto requisito ex art. 1, comma 2 d.l. 62/2012. In definitiva, chiosa la sentenza, “ognuna delle due tipologie di edizioni, ai fini dell’ammissibilità a contributo, resta regolata dalle norme sue proprie”. (V.D. per NL)