Editoria. Scatta la diffamazione in caso di mancata verifica e controllo delle fonti confidenziali non ufficiali

diffamazione

Esercitare il diritto di cronaca esime dalla diffamazione? Verificare l’attendibilità delle fonti ed accertare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia pubblicata sono due dei doveri imprescindibili che coloro che svolgono l’attività giornalistica devono osservare con attenzione. Seppure siano dei doveri scontati, la loro mancata osservanza implica il rischio concreto di incorrere nel reato di diffamazione.

Il caso del cronista di giudiziaria

Coinvolto in un caso giudiziario riportato dal quotidiano Italia Oggi è stato proprio un cronista di giudiziaria, condannato in solido con il direttore responsabile a 65 mila euro di risarcimento verso la persona ritenuta lesa, diffamata dalla notizia riportata dal giornalista, reo di non aver osservato gli obblighi a cui è sottoposto.

Ordinanza della Cassazione conferma la diffamazione

A deliberare quanto sopra è stata la Corte di Cassazione, che con propria ordinanza, ha confermato le decisioni dei gradi di giudizio precedenti.

Fonte confidenziale (apparentemente) ufficiale

Nello specifico, il cronista in questione aveva riportato la notizia di un arresto (fatto appreso dallo stesso dal contenuto di una e-mail, priva di firma, ricevuta in via confidenziale dalla polizia giudiziaria).

Notizia smentita perché falsa

La notizia pubblicata si è poi rivelata falsa, integrando così il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 Codice Penale.

Se non si può verificare l’attendibilità della fonte e della verità del contenuto, meglio non pubblicare

La Cassazione ha considerato il fatto che non ci siano stati i debiti controlli e a nulla è valsa la tesi della difesa secondo cui l’e-mail proveniva da un account ufficiale della polizia. Non trattandosi infatti di una fonte ufficiale (conferenza stampa, documento, comunicato) era necessario da parte del giornalista prendere tutte le precauzioni, eventualmente non pubblicando l’articolo se la verifica non fosse stata possibile.

L’esimente del diritto di cronaca per non cadere nel reato di diffamazione

Quanto accaduto fa riflettere, soprattutto se si considera che il nostro ordinamento giuridico prevede tra le tradizionali cause di esclusione del reato di diffamazione il diritto di cronaca (e il diritto di critica), che opera in presenza di determinate condizioni.

La verità oggettiva (o perlomeno putativa) della notizia pubblicata

La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore costituisce un lecito esercizio del diritto di cronaca quando il giornalista, su cui grava appunto l’obbligo generale di verificare l’attendibilità della fonte informativa e la verità del fatto pubblicato, renda noto un fatto veritiero, realmente accaduto, che sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca.

Particolare rigore nella cronaca giudiziaria

Specialmente nell’ambito della cronaca giudiziaria, il giornalista è chiamato ad un particolare rigore nel valutare l’attendibilità delle fonti e, in caso sussista il dubbio circa la veridicità delle notizie rinvenute, è tenuto a non pubblicare alcunché, posto che in tal caso sarebbe necessario operare un bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti.

Bilanciamento tra diritti riconosciuti dalla Costituzione

Da una parte, il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost. Dall’altra parte, invece, il diritto all’onore ed alla reputazione personale (artt. 2 e 3 Cost.) ed il principio della presunzione di innocenza dell’imputato fino alla condanna definitiva, sancito proprio dall’art. 27 Cost.

L’interesse pubblico alla conoscenza del fatto

Tornando ad analizzare gli elementi costitutivi la causa di giustificazione del diritto di cronaca giudiziaria, il secondo requisito è rappresentato dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto. Per cui la notizia pubblicata deve assumere rilevanza pubblica.

La correttezza formale dell’esposizione

Infine, ultimo connotato essenziale del diritto di cronaca è legato alla correttezza formale dell’esposizione, cd. “continenza espressiva”.

Il commento dell’avv. Peron

L’avvocato Sabrina Peron, esperta in diritto dell’informazione, privacy e diritto d’autore, che nel caso riportato ha difeso la parte ritenuta lesa, ha commentato l’ordinanza degli ermellini:

“Ne consegue che se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo irrituale ed egli non ha la possibilità di controllarla a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, tale inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia, dato che non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, neppure sotto il profilo putativo. Fermo restando, ovviamente, che non è certo esigibile dal giornalista che attinga la notizia di fonte giudiziaria ufficiale, di replicare in toto con una sua inchiesta privata agli esiti dell’indagine pubblica per essere legittimato poi a diffondere questi ultimi”.

Questione delicata

Concludendo, la vicenda rimette sotto ai riflettori una questione delicata.

La diffamazione: responsabilità in solido con il direttore responsabile

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività giornalistica, ogniqualvolta venga pubblicata una notizia di cronaca giudiziaria proveniente da una fonte confidenziale, successivamente rivelatasi falsa, il giornalista autore dell’articolo risponde in solido con il direttore responsabile della testata di illecito commesso per non aver verificato l’affidabilità e la veridicità della fonte.

La diffamazione ed il risarcimento dei danni

Con conseguente obbligo di risarcimento dei danni subiti dai soggetti diffamati. (G.S. per NL)

 

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