Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2116 del 24/01/2011 ha fatto chiarezza sulla natura giuridica del rapporto contrattuale tra editore e società di promozione.
La prassi da molti anni ha concepito tale negozio giuridico come una mera fornitura di servizi: l’editore incarica una società di promozione al fine di promuovere la vendita dei propri libri al dettaglio presso le librerie o la grande distribuzione. L’assimilazione al contratto di fornitura di servizi esonera l’editore da eventuali obblighi, come l’iscrizione all’Enasarco e il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto, risparmiandolo di determinate conseguenze economiche tipiche del contratto di agenzia. La consuetudine è stata rotta dal Tribunale di Roma, davanti al quale una società di promozione ha citato l’editore, che ha risolto il contratto senza alcuna giusta causa, al fine di accertare il rapporto come un contratto di agenzia ex art. 1742 c.c., e ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. Il procedimento logico-deduttivo del Tribunale conduce al capovolgimento della concezione corrente, in quanto definisce perfezionato il contratto di agenzia quando una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra e dietro compenso, la conclusione di contratti in un’area territoriale individuata. Attraverso tale assunto l’inquadramento della fattispecie è palese ed automatico. L’agente svolge attività materiale di promozione d’affari, collaborando con il preponente attraverso un’autonomia parziale, in quanto a differenza del procacciatore d’affari, ha l’obbligo di concludere contratti in un regime di stabilità. La remunerazione è aleatoria, in quanto costituita da provvigioni variabili in base all’andamento degli affari. La natura delle prestazioni dedotte nel contratto è circoscritta nell’attività di promozione delle opere pubblicate dall’editore presso librai e grossisti in un ambito territoriale individuato nell’intero territorio nazionale, al fine della conclusione di contratti di vendita. La nuova qualificazione del rapporto giuridico si riflette sia sulla contrattazione collettiva sia sull’intero settore editoriale, il quale ora chiede una rivalutazione e un regolamento ad hoc in grado di disciplinare le peculiarità giuridiche della fattispecie. (C.S. per NL)