Aperti i termini per la presenza delle domande per il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali ai sensi del DL 34/2020 (convertito con L. 77/2020) e del DPCM del 04/08/2020.
Come noto, l’art. 190 del DL 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con L. 77/2020, ha previsto un “Credito d’imposta per i servizi digitali”. Inoltre, la Presidenza del consiglio dei Ministri il 04/08/2020, con avviso pubblicato sul proprio sito web, ha adottato il DPCM che stabilisce le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione delle domande per l’accesso a tale agevolazione.
Termine per le domande per il credito d’imposta per i servizi digitali ai sensi del DL 34/2020
Le domande, secondo quanto stabilito dal provvedimento citato, possono essere presentate per via telematica , a partire dal 20/10/2020 ed entro il 20/11/2020.
Le spese effettuate rilevanti
Ma quali sono le spese rilevanti che danno diritto al riconoscimento del credito d’imposta? “Il DPCM del 04/08/2020, attuando quanto disposto dall’art. 190 del DL 34/2020, consente, per l’anno 2020, di beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”, spiega Giovanni Madaro, economista di Consultmedia, struttura di competenze a più livelli che assiste 250 imprese editoriali e che ha predisposto un service di assistenza per la presentazione delle domande.
I requisiti
“I soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione devono soddisfare i seguenti requisiti: avere sede legale nello spazio economico europeo, la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, il codice ATECO “58 ATTIVITÁ EDITORIALI” (58.13 – edizione di quotidiani e 58.14 – edizione di riviste e periodici). Inoltre devono essere imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) ed occupare almeno un dipendente a tempo indeterminato“, spiega Madaro.
Istanza diretta al DIE della PCM
“Affinché l’agevolazione venga concessa, occorrerà presentare istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri“, puntualizza l’economista.
Elenco pubblicato entro il 31/12/2020
Entro il 31/12/2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito di imposta per i servizi digitali, con il relativo importo spettante. L’elenco sarà contestualmente inoltrato all’Agenzia delle Entrate.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Inoltre è concesso nei limiti del regolamento UE 1407/2013 della commissione in materia di aiuti “de minimis”.
Alternatività e non cumulatività del credito d’imposta
“Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del DPR 917/1986 (c.d. TUIR – testo unico delle imposte sui redditi). Occorre sottolineare che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni. Il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione. Oltre a ciò, il modello F24 per utilizzare tale beneficio dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica, pena lo scarto dello stesso a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco”, conclude Madaro. (E.G. per NL)