Editoria: nuovo regolamento per le ‘copie d’obbligo’

Dal 2 settembre 2006 i prodotti editoriali non dovranno più essere consegnati alle Prefetture


Da quella data, infatti, entra in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, che attua una nuova disciplina destinando direttamente alle biblioteche il deposito delle ‘copie d’obbligo’ delle pubblicazioni italiane, di qualsiasi natura esse siano.

Si intende per “documenti” tutti i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica, come:

documenti su supporto informatico;
documenti diffusi tramite rete informatica;
documenti sonori e video;
film (spettacoli realizzati su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico);
documenti fotografici (esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti);
grafica d’arte (esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, scelti dall’autore con l’intento di creare un’opera originale dell’ingegno);
video d’artista (videogrammi di qualsiasi natura, prodotti su qualsiasi supporto e con qualsiasi metodo tecnico, scelti dall’autore con l’intento di creare un’opera dell’ingegno),
microforme (documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimica).

Il nuovo regolamento fa obbligo agli editori di trasmettere direttamente alle biblioteche quattro esemplari d´obbligo, con quattro spedizioni distinte:

due per l’archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma);
due per l´archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale (da individuare con successivo decreto ministeriale).

È d’obbligo avvertire, tuttavia, che disposizioni particolari regolano il deposito di specifici documenti (come ad esempio: documenti sonori e video; documenti di grafica d’arte, dei video d’artista e dei documenti fotografici; film, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche).

Per quanto riguarda i documenti diffusi tramite rete informatica il regolamento rimanda ad una prossima disciplina

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