Editoria. Garante privacy: archivio online dei giornali non va toccato. L’interesse storico-documentaristico prevale su diritto cancellazione dati personali?

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Garante privacy: l’archivio online di un giornale svolge un’importante funzione per la ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo.

Archiviazione di interesse storico-documentaristico

La conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, che costituisce, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (meglio conosciuto come GDPR“), uno dei limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione.

Il Garante privacy chiarisce il confine

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 617 del 21 dicembre 2023, ha chiarito maggiormente il confine tra l’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e l’attività giornalistica svolta dagli editori di testate giornalistiche (anche) online, che risponde all’altro fondamentale diritto di cronaca e di informazione (oltre che alla conservazione degli articoli pubblicati per finalità di interesse pubblico).

Reclamo avverso editori per cancellare articoli dall’archivio online…

Il procedimento che ha dato luogo alla pronuncia del Garante è stato avviato con il reclamo presentato da una donna ai sensi dell’art. 77 del GDPR, con la specifica richiesta di far ordinare, nei confronti di due editori (uno dei quali di un quotidiano nazionale), la cancellazione di articoli riguardanti fatti di cronaca giudiziaria.

…e nei confronti di Google per rimuovere gli URL

Mentre, nei confronti del motore di ricerca Google LLC, la reclamante ha richiesto la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo e collegati agli articoli oggetto di reclamo.

Pregiudizio derivante da informazioni non aggiornate

La donna riteneva che le informazioni contenute negli articoli le recassero pregiudizio e non fossero più attuali dal momento che riguardavano una vicenda giudiziaria per la quale era stata condannata, peraltro senza riportare i successivi sviluppi. L’interessata aveva infatti scontato, nel frattempo, la pena detentiva di quattro anni cui era stata condannata.

Infondatezza del reclamo e rigetto

L’Autorità, ritenendolo infondato, ha rigettato il reclamo.

L’importante funzione dell’archivio online

Il Garante privacy ha infatti spiegato “che la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente da quella originaria di cronaca giornalistica, è anch’essa prevista dal Regolamento europeo che stabilisce specifici limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione“.

Archivio online non si tocca, ma l’editore deve adottare alcuni accorgimenti

Tuttavia, non sussistendo ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo, l’Autorità ha ingiunto all’editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano.

Deindicizzazione

Ciò in quanto la deindicizzazione disposta solo da un motore di ricerca, come era avvenuto nel caso in esame, ha il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato all’articolo, il quale resta comunque reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse.

Due diritti fondamentali ed irrinunciabili

Con questo nuovo intervento del Garante viene dunque ripreso il nodo del delicato rapporto tra diritti parimenti riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico: da una parte, il diritto alla protezione dei dati, riconosciuto come detto, dal GDPR e, nel nostro Paese, dal D.Lgs. 101/2018, e dall’altra, il fondamentale diritto di cronaca, che chiaramente risponde ad una finalità di pubblico interesse.

Contemperamento

Al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche.

Liceità di trattamenti per finalità giornalistiche a determinate condizioni

E ciò confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nessun obbligo automatico di aggiornare o cancellare dati dall’archivio online

Del resto, il chiarimento del Garante privacy si collega ad un’altra recente pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari (sentenza n. 519/2021) sul diritto all’aggiornamento delle notizie pubblicate sulle testate online.

Aggiornamento/cancellazione da archivio online: tema attuale e complesso

Un tema così attuale e complesso sul quale il giudice di merito si è espresso negando la sussistenza, in capo alle testate giornalistiche, di un obbligo automatico e generale di aggiornare e/o rimuovere le notizie pubblicate ed archiviate trascorso un determinato lasso temporale.

Diritto di aggiornamento e cancellazione sempre riconosciuto

Pur rimanendo in capo all’interessato il diritto di richiedere l’aggiornamento e/o la cancellazione dei propri dati.

Il commento dell’avv. Peron

Sulla sentenza è intervenuta anche l’avvocato Sabrina Peron, specializzata in reati a mezzo stampa, la cui nota di commento è stata ripresa dal quotidiano Italia Oggi: “Il diritto all’aggiornamento della notizia, che si traduce nella facoltà di richiedere alla testata giornalistica l’aggiornamento dei propri dati, risponde, per un verso, e in via prioritaria, all’interesse del singolo a non vedere la rappresentazione della propria identità vincolata ad informazioni non contestualizzate con le vicende successive e, quindi, parziali e sostanzialmente non vere“.

Informazione tempestiva, corretta e completa

Per altro verso risponde indirettamente anche all’interesse della collettività ad un’informazione tempestiva e, soprattutto, corretta e completa“. (G.S. per NL)

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