A riguardo si osserva che la L 222/07 ha ridotto “l’importo della compensazione (dello stato) dovuta alla società Poste Italiane S.p.A.” del “7% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro”.
Discende da ciò che la citata fonte normativa ha consentito a Poste Italiane di introdurre conguagli nei confronti degli editori che usufruiscono delle agevolazioni postali. In realtà, secondo l’Unione Stampa Periodica Italiana, che si riserva di verificare la legittimità della richiesta di Poste Italiane, “la legge 222/07 ha autorizzato Poste Italiane a richiedere agli editori un conguaglio maggiore di quello previsto nel testo legislativo (+8,6% invece del +7%; + 15% invece del 12%, e ancora maggior aumenti per il Regime No-profit: rispettivamente +27% e +48%) perché nel regime compensativo dello Stato a Poste per le applicazioni delle agevolazioni tariffarie, la quota sovvenzionata dallo Stato è maggiore della quota pagata direttamente dagli editori all’atto della spedizione”.
USPI, in una propria nota, osserva come “Poste Italiane ha determinato ad oggi, e fino al 31/12 p.v., un aumento generalizzato del 4%, riservandosi di applicare ulteriori aumenti tariffari dall’1.1.2009 ( e nei limiti previsti dalla norma) nel caso di non rispetto da parte degli editori/spedizionieri di alcuni requisiti di prelavorazione e allestimento che verranno successivamente resi noti sul sito di Poste Italiane. Nulla è variato riguardo ai requisiti di accesso alle agevolazioni tariffarie postali, determinati dalla legge 27/2/2004, n. 46″.