Il vigente regime delle partecipazioni nelle imprese editoriali non permette all’Agcom di assicurare la trasparenza degli assetti societari e di controllare e sanzionare eventuali posizioni dominanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC).
Per questi motivi, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c) n. 1 della Legge n. 249/1997, ha segnalato al Governo l’opportunità di attuare un intervento legislativo “volto a circoscrivere la portata dell’art. 41-bis del d.l. n. 207/2008 con riferimento alla possibilità, oggi illimitatamente ammessa, di partecipazioni societarie di controllo indiretto nelle società editoriali (…)”. Ad essere criticate dall’Agcom sono, in particolare, le innovazioni introdotte con il sopra citato art. 41-bis del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2009. Tale disposizione ha modificato l’art. 1, commi 4 e 6, della L. n. 416/1981, prevedendo, rispetto al passato, la possibilità che la titolarità della partecipazione di controllo sulle imprese editoriali possa essere detenuta anche da società controllate indirettamente – e senza fissazione di alcun limite – da persone fisiche, ed inoltre che la partecipazione di controllo possa anche essere intestata a società fiduciarie, purché queste rendano noti all’Autorità i nominativi dei fiduciari. La vigente disciplina permette, come scrive l’Autorità, “partecipazioni di controllo indiretto mediate ad libitum, introducendo così un palese, serissimo ostacolo ai fini dell’individuazione della persona fisica che eserciti effettivamente il controllo sulle imprese editoriali”. Situazione che si aggrava quando nell’assetto societario figurano società “estere o anche solo esterovestite”. Si determina cioè un ampliamento senza limiti degli anelli della catena societaria, con la conseguente difficoltà di risalire al controllante di ultima istanza. Ciò a differenza di quanto accadeva in passato, quando la previgente disciplina fissava “(…) un preciso limite alle partecipazioni di controllo indiretto, stabilendo che quantomeno al terzo livello della catena partecipativa, e cioè dopo due passaggi proprietari al massimo, dovesse di necessità essere identificabile una persona fisica, o una società direttamente controllata da una persona fisica, o, infine (…), una società con azioni quotate in borsa”. La possibilità di giungere, in modo lineare ed inequivocabile, a definire l’effettiva titolarità delle società editoriali incide sullo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agcom, relative sia alla tenuta del Registro degli Operatori di comunicazione (R.O.C.), sia alla verifica di eventuali posizioni dominanti nel settore. La rilevanza dell’accertamento delle situazioni di controllo o collegamento emerge poi anche in relazione all’attribuzione dei contributi all’editoria previsti dall’art. 3 della Legge n. 250/1990 a favore delle cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e periodici. Le difficoltà evidenziate dall’Agcom nel risalire al dominus dell’impresa editoriale, in presenza di partecipazioni di controllo indiretto, si rinvengono poi anche nel settore radiotelevisivo, dove sono “ammissibili partecipazioni di controllo indiretto, per così dire, “all’infinito”, senza alcun vincolo a rendere conoscibile la persona fisica detentrice del controllo di ultima istanza (…)”. Per tale motivo l’Autorità, oltre ad invitare l’esecutivo a delimitare l’indefinita possibilità di partecipazioni societarie di controllo indiretto consentita dall’art. 41-bis sopra citato, ha auspicato anche “un intervento legislativo organico e omogeneo per i settori editoriale e radiotelevisivo”. (D.A. per NL)