L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con avviso pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha informato di avere approvato il “Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico”. Tale provvedimento darà attuazione alla previsione di cui all’art. 43 bis della Legge 633/1941, introdotta in recepimento della c.d. Direttiva Copyright (790/2019).
Articolo 43 bis L. 633/1941
Il nuovo articolo 43 bis, comma 8, della Legge sul diritto d’autore, introdotto con D. Lgs. 177/2021 attuativo della Direttiva 790/2019, ha introdotto nell’ordinamento italiano la previsione di un equo compenso da riconoscere agli editori di pubblicazioni giornalistiche per lo sfruttamento online di tali opere.
Regolamento equo compenso AGCOM
Al fine di dare attuazione a quanto prescritto, la medesima disposizione aveva anche stabilito espressamente che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adottasse uno specifico regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso.
Approvazione
Così, in adempimento alla normativa richiamata – e in ossequio al diritto europeo – l’AGCOM, in data 19/01/2023, ha comunicato di avere approvato il “Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico”. In proposito, è opportuno ricordare come l’Autorità avesse già sottoposto a consultazione pubblica lo schema del provvedimento con Delibera 195/22/CONS.
Attesa pubblicazione
A questo punto si attende la pubblicazione sul sito istituzionale del testo definitivo, che entrerà poi in vigore trascorso il periodo di “vacatio legis” di 30 giorni.
Ratio
Come si legge nel testo del comunicato stampa dell’Autorità, “il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato”.
Base di calcolo equo compenso
Nel prosieguo del testo, l’AGCOM ha poi precisato che la base di calcolo da utilizzare per la definizione dell’equo compenso è data dai “ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”.
Ricavi inclusi….
Nel calcolo, pertanto, è inclusa esclusivamente la raccolta pubblicitaria generata dalla presenza e dall’interesse mostrato dai lettori sulle notizie riportate su piattaforme quali Google, Facebook e similari.
… ed esclusi
Diversamente, come è facile comprendere, non verranno conteggiati i ricavi riconducibili al traffico di reindirizzamento.
Ricavi indiretti
L’Autorità ha poi optato anche per non considerare nella base “imponibile” i c.d. ricavi indiretti, in quanto di difficile individuazione e perché compensati con l’aliquota massima prevista da applicare sull’importo così ottenuto.
70%
Infatti, il Regolamento ha previsto che all’editore, a seguito di apposita negoziazione, possa essere riconosciuta una quota massima del 70% dei ricavi pubblicitari sopra descritti.
Flessibilità
In merito a tale percentuale massima, l’Autorità ha specificato che la stessa ha “l’obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dell’equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo l’instradamento delle negoziazioni”.
Valutazione equo compenso
Esaminata la base “imponibile” per il calcolo di quanto dovuto, è opportuno precisare quali debbano essere i criteri a definizione dell’effettiva aliquota da applicare. Questi sono dunque stabiliti dal Regolamento, ove si afferma altresì come debbano essere applicati “cumulativamente e con rilevanza decrescente (art. 4, comma 3)”.
Consultazioni online, rilevanza nel mercato, numero di giornalisti
Nello specifico, i criteri previsti partono dal “numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento)” e dalla “rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line)”. Viene poi preso in considerazione il “numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria”.
Costi
Seguono poi i parametri relativi ai “costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online” e ai “costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online”.
Adesione codici di autoregolamentazione e anni di attività
Infine, gli ultimi elementi per la valutazione dell’aliquota applicabile riguardano, da un lato, la possibile “adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking”, dall’altro gli “anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata”.
Bilanciamento di interessi
Relativamente ai criteri sopra delineati, AGCOM ha specificato come, “nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agli editori”, questi rispondano “alla necessità di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica […] sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi”.
Aleatorietà e rischio ricorsi
Ad ogni modo, considerata la complessità e la parziale aleatorietà dell’elencazione sopra riportata (peraltro in parte già disciplinata dall’art. 43 bis della Legge n. 633/1941), non è da escludere un ricorso eccessivo da parte degli editori alla procedura prevista dall’Autorità per dirimere eventuali controversie.
Art. 43 bis, comma 10
Proprio la legge sul diritto d’autore prescrive all’art. 43 bis, comma 10, che “se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica”.
Risposta entro 60 giorni
La norma prosegue poi specificando che l’Autorità dovrà rispondere entro 60 giorni, indicando la proposta conforme sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento. Diversamente, AGCOM potrà provvedere d’ufficio a stabilire l’equo compenso da applicarsi nel caso specifico.
Soddisfazione FIEG
In merito all’approvazione del “Regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico” è intervenuto anche il Presidente FIEG Andrea Riffeser Monti, esprimendo soddisfazione.
“Risultato importante e molto atteso”
In proposito, Monti ha affermato che l’approvazione del Regolamento “è un risultato importante e molto atteso, che completa il quadro della disciplina di attuazione della Direttiva Copyright”.
Riequilibrio distribuzione valore prodotto
Il Presidente Fieg ha poi proseguito dichiarando che: “In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile […] avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della rete”.
Auspicio per il futuro
Monti ha poi concluso auspicando che “si apra ora una fase di confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte, nella comune condivisione di una riforma necessaria al riequilibrio dell’intero sistema digitale”.
Verifica di impatto regolatorio
Attesa la novità della regolamentazione approvata dall’Autorità sarà opportuno verificare, una volta entrata in vigore ed effettivamente applicata, se la stessa otterrà i risultati sperati. Ciò, non solo in considerazione dell’effettiva armonizzazione della disciplina europea, ma anche – e soprattutto – a garanzia dei diritti degli editori che, per la prima volta, sembrerebbero avere ottenuto maggiore potere contrattuale contro i grandi player del web. (A.N. per NL)