Editori – Modificazioni alle norme sui contributi ed alle provvidenze all’editoria

Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)


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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis – “(…) Si desidera informare codeste imprese che con l’entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (…), sono state introdotte, tra l’altro, modificazioni in materia di contributi e provvidenze all’editoria stabilite a favore delle imprese radiotelevisive e delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Nel merito del provvedimento (…) è stata prevista innanzitutto l’emanazione di nuovi regolamenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi e alle provvidenze all’editoria. Come recita (…)l’obiettivo è quello di introdurre “nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi (… segue per assistiti Consultmedia…) Con riferimento, in particolare, alle provvidenze relative alle emittenti radiofoniche e televisive locali, con le modifiche apportate (…) è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la percentuale del rimborso delle spese per l’abbonamento ai servizi di agenzie di informazione è ridotta (…) . E’ stato inoltre previsto (…) che “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie (…) per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi”. Con riguardo alle norme relative alle provvidenze a favore delle cooperative editrici di periodici, si informa che è stato modificato (…) nel senso che il limite relativo alle entrate pubblicitarie per l’accesso alle provvidenze si applica all’anno di riferimento dei contributi, e non più all’anno precedente a quello di riferimento dei contributi, come previsto dalla precedente formulazione. A seguito poi della modifica apportata al (…) a partire dai contributi per l’anno 2006 il contributo fisso sarà calcolato sulla (… segue per assistiti Consultmedia…). Sono state poi apportate modifiche alla legge n. 266/05 (….), con la quale erano state introdotte variazioni in materia di provvidenze per l’editoria. In particolare, è stato precisato che ai fini dell’accesso alle provvidenze per l’anno 2006, già nel corso dell’anno 2006 la cooperativa deve essere stata composta esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti e poligrafici. E’ stato inoltre modificato il comma (….) nel senso che i costi sostenuti per collaborazioni, ivi compresi quelle giornalistiche, sono ammesse fino ad un ammontare pari al 10% degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo (… segue per assistiti Consultmedia…)). Con riferimento alle norme in materia di contributi e provvidenze editoria, si evidenzia, infine, che il comma 128 del decreto in argomento ha stabilito che “si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, secondo cui le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e le imprese editrici di quotidiani e periodici che richiedono “i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione entro un anno dalla richiesta”. In conclusione, si informa che con la conversione del decreto in argomento è stato soppresso l’articolo che, in materia di riproduzione di articoli di riviste o giornali, prevedeva l’obbligo, da parte dei soggetti che realizzavano con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, di corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli fossero tratti. Nel ricordare che questa struttura è a disposizione per ogni ulteriore informazione sull’argomento, si partecipa che i partner Consultmedia di riferimento sono: dott.ssa Daniela Asero – tel .0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] – dr. Giovanni Madaro – tel. 0331/452183 fax 593008 e-mail [email protected] (…)”

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