Gli editori che spediscono i propri prodotti editoriali con "Tariffa ROC" e "Tariffa No-Profit" e che intendono preservare nel 2010 le agevolazioni tariffarie devono presentare domanda alle Poste entro il 30 settembre 2009 ex art. 1 c. 3 bis Legge 46/2004.
La fonte normativa in parola prevede infatti al citato art. 1 ("Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali") che (comma 1): "A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu’ bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l’anno 2004, l’entita’ del-l’agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002"; (comma 2) "Accedono altresi’ alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche’, relativamente ai bollettinidei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d’arma e combattentistiche"; (comma 3) "Ai fini dell’applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche’ gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati"; (comma 3-bis) "A decorrere dall’anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell’anno precedente".