È sempre nullo il provvedimento di diniego di un’istanza di parte se non viene trasmesso il preavviso di diniego

Maggior tutela, dunque, ai destinatari dell’atto di una PA che non rispetta la procedura amministrativa

La legge 241/1990, la nota disciplina sul procedimento amministrativo, è stata riformata con la normativa di cui alla legge 80/2005, che ha introdotto importati istituti per rendere l’esercizio dell’azione amministrativa più efficiente. Uno di questi strumenti di garanzia è il cosiddetto preavviso di diniego, ossia la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza di parte, prevista dall’art. 10 bis della Legge 241/1990; in base a tale disposizione, infatti, è previsto che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, onde consentirgli di presentare le proprie osservazioni a riguardo. Ebbene, stando a quanto statuito dal TAR Campania, con la sentenza n. 4267 del 12/05/2008, tale importante disposizione, espressiva del principio del diritto di difesa e di leale collaborazione, non è applicabile al “condono” concesso ai provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 21 octies Legge 241/1990. Secondo tale articolo, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, purché, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, nell’ipotesi di un’istanza di parte, allorquando la PA emetta il provvedimento di diniego, senza il preventivo preavviso di diniego, l’atto è sempre annullabile, anche quando la medesima amministrazione riesca a dimostrare che, data la natura vincolata dell’atto emesso, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. (D.A. per NL)

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