In caso si annullamento, il T.A.R. di Palermo ammette il risarcimento dei danni derivanti da comportamento “affidante” o “inerte” della p.a.
Il T.A.R., sez. II, Sicilia sede di Palermo, con sentenza 28.9.2007, n. 2049, decidendo un ricorso riguardante l’annullamento di un finanziamento comunitario concesso per la costruzione di un peschereccio, coglie l’occasione per enunciare alcuni principi che la p.a. deve rispettare nell’esercizio delle proprie funzioni. Primo fra tutti vi è il dovere, in virtù del principio di cooperazione gravante sulle p.a. nazionali in forza dell’art. 10 del Trattato CE, di annullare in autotutela i provvedimenti illegittimi perché contrastanti con disposizioni di diritto comunitario. Il caso, sottoposto al T.A.R. di Palermo, nasce da un ricorso che una ditta ha proposto contro l’annullamento, in via di autotutela, di un provvedimento dell’assessorato regionale siciliano, che aveva precedentemente concesso, seppure in modo illegittimo e contrastante con il regolamento CE 2369/02 in materia di aiuti di stato nonché con una decisione in materia vincolante della Commissione, un finanziamento per il rinnovo/costruzione di un peschereccio. In particolare, il legislatore europeo, con il citato regolamento 2369/02 aveva proceduto a fissare come termine ultimo per la concessione di finanziamenti per le imbarcazioni dedite alla pesca il 31 dicembre 2004. L’assessorato regionale siciliano aveva invece provveduto a concedere finanziamenti anche oltre tale termine, ossia in violazione della normativa europea. Perciò, ritornata sui propri passi, la p.a. aveva provveduto ad annullare i finanziamenti concessi in contrasto non solo con il suddetto regolamento ma anche con la decisione vincolante della Commissione. Il T.A.R. Palermo ha quindi ribadito che, legittimamente e doverosamente, una pubblica amministrazione annulla in via di autotutela un provvedimento contrastante con disposizioni di diritto comunitario (nello specifico: decisione vincolante della Commissione e Regolamento CE in materia di aiuti di Stato) in applicazione del principio di leale cooperazione ex art. 10 Trattato CE. Il T.A.R. Palermo fa notare anche che la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2004, in causa C-453/00) ha avuto modo di specificare che l’obbligo da parte della p.a. di annullare provvedimenti contrastanti con le leggi europee sussiste anche in riferimento a normative che siano sopravvenute al provvedimento; a maggior ragione, dunque, la p.a. deve annullare provvedimenti che ab origine erano illegittimi perché contrastanti con la normativa già esistente. Per tali motivi, il T.A.R. Palermo ha rigettato il ricorso proposto, confermando l’annullamento di quel provvedimento che la p.a. aveva emanato in maniera illegittima. Il T.A.R. siciliano suggerisce tuttavia la via del risarcimento, che può essere chiesto dal cittadino in casi simili a quello sottoposto al giudice amministrativo, dato che non è da escludere una responsabilità per il comportamento “affidante” o “inerte” della p.a., che avrebbe dovuto conoscere a priori l’illegittimità comunitaria dell’utilità promessa, ed essendo tale comportamento contrario al canone della buona fede. Il ricorrente tuttavia, nel caso sottoposto al T.A.R. Palermo, non aveva proposto in giudizio una vera e propria domanda risarcitoria, limitandosi a prospettare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato (l’annullamento del finanziamento precedentemente concesso dalla p.a.), senza individuare quale potesse essere la causa petendi, ossia le ragioni per le quali sarebbe dovuto un risarcimento. Per tale ragione, il T.A.R. non ha potuto decidere su una domanda di tipo risarcitorio, limitandosi a respingere quella riguardante la caducazione dell’atto impugnato.(D.A. per NL)