A quanto pare, gli operatori di rete, dopo l’assegnazione dei diritti d’uso e la prenotazione della banda nella seduta pubblica ministeriale fino all’esaurimento, stanno incontrando qualche difficoltà nel definire gli accordi con i fornitori di servizi di media audiovisivi.
Molti content provider si stanno infatti mostrando agguerriti nell’opporsi a clausole contrattuali proposte dai network provider ritenute eccessive. E, da quanto i fornitori SMA raccontano a NL, di previsioni contrattuali discutibili ce ne sarebbero veramente molte.
Riproporzione della capacità. Indefinita
Il punto più controverso, sul quale già molti mesi fa NL aveva puntato i riflettori, è il cosiddetto riproporzionamento della capacità trasmissiva nella fase transitoria (utilizzo del formato H264 in T1 in luogo di H265/HEVC in T2), col risultato che chi ha prenotato 1,5 MBit/s di capacità si trova ad averne, a seconda dei casi, 0,8-1,0; con riduzione non sempre proporzionale del prezzo. Motivata dal fatto che i costi della rete sono gli stessi, anche se la capienza del mux si riduce per il differente formato (problema che evidentemente non è dei FSMA, che sul punto non intendono cedere).
Black friday
Il problema si acuisce nella misura in cui non è affatto detto che dal gennaio 2023 si passi in T2. Anzi, è altamente probabile il contrario. Cosicchè lo “sconto” (che sconto poi non è) applicato lungo il primo anno, diventa una beffa dal secondo, quando si pagherà a prezzo pieno per avere capacità comunque riproporzionata.
Censori
Ma motivi di contrasto tra fornitori SMA ed operatori di rete riguardano anche clausole relative alla rinuncia di contestazioni in presenza di disservizi generici, riduzioni di copertura, problematiche di consegna del contenuto non dipendenti dal content provider. Per giungere ad alcune situazioni paradossali, dove gli operatori di rete pretenderebbero di assurgere al ruolo di controllori dei contenuti trasmessi, con facoltà di inibizione, sostituendosi agli organi statali preposti ed elevandosi a censori.
Le procedure di negoziazione
E per questo motivo la procedura di cui all’art. 8 dei bandi FSMA diverrà una costante in tutte le aree tecniche.
Ricordiamo, a riguardo, che l’articolo 8 al comma 1 dei bandi FSMA prevede che, qualora entro la scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 7 – che a sua volta dispone che le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria degli utilmente collocati – non siano stati raggiunti accordi tra gli operatori di rete e i fornitori di contenuti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva per l’Area tecnica, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei fornitori SMA in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva ed alla posizione in graduatoria.
Migliore condizione negoziale (?!)
Il successivo comma 2 dell’art. 8 dispone che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), sulla base delle informazioni di cui all’art. 7 comma 7 (“Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2″) individua, entro 2 giorni dalla relativa ricezione, per ogni rete di primo e secondo livello dell’Area tecnica, la migliore condizione negoziale praticata dall’operatore di rete in termini di tariffa più bassa su base annua, sia HD che SD.
Tariffa più bassa
Nel caso in cui, per una rete di primo o di secondo livello dell’area tecnica, non sia stato raggiunto alcun accordo, il RUP provvede a chiedere, entro 2 giorni, all’operatore di rete titolare dei relativi diritti d’uso le migliori condizioni negoziali espresse in termini di tariffa più bassa su base annua sia per programmi in HD e SD.
Costi esposti pubblicamente
A seguito della determinazione dei prezzi, il RUP, nell’ambito di una seduta pubblica aperta a tutti i fornitori di servizi che hanno presentato domanda di partecipazione, inclusi coloro che non si sono collocati in posizione utile per accedere alla negoziazione, previa indicazione dei prezzi così determinati, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate, provvederà ad interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l’accordo nella fase di negoziazione e successivamente tutti gli altri fornitori SMA, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro se accettano uno dei prezzi così determinati, fino all’eventuale esaurimento della capacità trasmissiva residua disponibile.
L’intervento eventuale di Agcom. Che diverrà certo
Il comma 4 dell’art. 8 prevede che nel caso di accettazione, il fornitore di servizi è tenuto a stipulare il relativo accordo con l’operatore di rete entro 5 giorni dalla conclusione della seduta pubblica. L’eventuale mancata sottoscrizione dell’accordo entro detto termine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 6, equivale a rinuncia da parte del fornitore di servizi.
L’art. 7 c. 6 dei bandi FSMA
E proprio la disposizione di cui all’art. 7 c. 6 è particolarmente rilevante, nella misura in cui dispone che, qualora nella fase di negoziazione sorgano controversie tra gli operatori di rete e i fornitori di servizi relative alla conclusione dell’accordo commerciale, su istanza di una delle parti, l’Agcom eserciti le proprie competenze in materia di risoluzione dei conflitti ai sensi dell’art.1, comma 11, legge 249/1997 e disciplini con proprio provvedimento la decisione finale.
L’art. 1 c. 11 della L. 249/1997
Il comma 11 dell’art. 1 della legge 249/1997 (istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) dispone che Agcom disciplini con propri provvedimenti le modalita’ per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
… e il tempo passa
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorita’, non puo’ proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorita’. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
Scorrimento
L’eventuale mancata accettazione del prezzo da parte del singolo fornitore di servizi dà luogo allo scorrimento della graduatoria nell’ambito della medesima seduta pubblica.
Termini
A mente del comma 5 dell’art. 8, qualora a seguito della seduta pubblica (di cui al comma 2) – e decorso il termine di cui al comma 4 (5 giorni, come detto), residui ulteriore capacità trasmissiva disponibile il RUP richiede, per una sola volta, all’operatore di rete una ulteriore rideterminazione del prezzo. Qualora l’operatore di rete acconsenta ad un ulteriore ribasso dell’offerta rispetto alle condizioni di cui al comma 2, il RUP convocherà una nuova seduta pubblica da svolgersi con le stesse modalità (di cui al comma 2).
Rinuncia
In tal caso, la mancata accettazione del prezzo, ulteriormente rideterminato, da parte del singolo fornitore di servizi equivale a definitiva rinuncia.
Capacità trasmissiva ulteriore per i firmatari
Infine, il comma 6 prevede che, qualora a seguito dell’intero scorrimento della graduatoria residui ulteriore capacità trasmissiva, i network provider potranno negoziare l’utilizzo di detta capacità residua con i fornitori di servizi che abbiano già concluso accordi. (E.G. per NL)