Tra le tante problematiche create dal passaggio al DTT, la tv locale veneta La 9 si era imbattuta a fine novembre dello scorso anno nell’assegnazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del CH 28 UHF.
La controversa attribuzione frequenziale aveva comportato l’oscuramento delle trasmissioni de La 9 in vaste zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia già coperte in tecnica analogica, in quanto tale canale risultava presidiato da potenti emissioni provenienti dalla Croazia (legittima assegnataria della risorsa radioelettrica in questione in forza delle determinazioni della Conferenza di Ginevra 2006). Ora è accaduto che, conformemente ad altri provvedimenti di analogo segno (di cui abbiamo dato conto su queste pagine e che hanno costituito indubbi precedenti giurisprudenziali), 17 giugno scorso il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare per il conseguimento del riesame del procedimento amministrativo di attribuzione frequenziale a La 9. Nel merito della vicenda, l’emittente televisiva padovana aveva ricorso contro il provvedimento di assegnazione dei diritti d’uso per il canale UHF 28, ma (nel marzo scorso) i giudici amministrativi di prima istanza non avevano ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare per il cambio del canale (in quanto occupato, in forza di un’assegnazione di caratura internazionale prevalente rispetto all’attribuzione italiana a La 9, dalla Croazia). "Secondo il TAR – spiega l’emittente in una nota odierna inviata a questo periodico – l’utilizzo del ch 28 UHF da parte de La 9 Spa avrebbe potuto avvenire in via provvisoria a condizione che non comportasse penalizzazioni per la Croazia". "Contro la decisione del TAR, La 9 Spa aveva provveduto a presentare ricorso – continua il comunicato – ottenendo il riesame del caso. Il Consiglio di Stato seppur tenendo conto del carattere provvisorio della attuale assegnazione delle frequenze, ha riconosciuto la presenza di gravi danni arrecati all’emittente televisiva, oltre ad una preminente esigenza di garantire l’interesse generale di una ordinata transizione al sistema digitale, ha ora concesso un riesame delle frequenze attualmente assegnate". Nel giudizio di merito – che dovrà essere sollecitamente fissato dal TAR ai sensi dell’art. 55 c. 10 cod. proc. amm. potranno essere valutati i danni, che per l’emittente sono notevoli: "La 9, a causa della mancata visibilità, ha anche avuto un notevole calo di audience e del relativo fatturato ad esso legato, con danni per svariati milioni di euro. Ricordiamo che il calo di fatturato subito ha portato, fra le varie decisioni che La 9 ha dovuto prendere al fine di limitare le spese, anche alla chiusura della sede regionale di Treviso con il conseguente licenziamento di diverse unità lavorative. La società non esclude quindi una prossima riapertura della sede di Treviso non appena verrà definito il contenzioso con l’MSE". (A.M. per NL)