Che l’assegnazione delle numerazioni LCN sia stata effettuata sino ad ora sulla base di criteri noti solo ex post ed in gran parte discrezionali lo dimostra ancora di più la nuova regolamentazione varata dall’Agcom con delibera n. 353/11/CONS in relazione al trasporto di contenuti televisivi nazionali da parte di operatori di rete operanti in ambito locale sul digitale terrestre.
Come si ricorderà, in sede di attribuzione degli identificatori LCN avvenuta lo scorso anno, ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale (come il Gruppo Finelco), i cui marchi erano veicolati da operatori di rete locali, sono state assegnate numerazioni LCN spettanti ai fornitori di servizi di media in ambito locale. A tali marchi è stato, infatti, applicato l’art. 5 c. 4 lettera h) dell’allegato A alla delibera Agcom 366/10/CONS, riservato invece alle emittenti locali con diffusione superiore a due regioni. Ciò sulla base di un parere che l’Agcom aveva reso al MSE-Comunicazioni e che poggiava sulla convinzione che tale metodo di assegnazione avrebbe consentito di ottemperare alla ratio della norma contenuta all’art. 32 del D.L.vo n. 177/2005, finalizzata ad introdurre un ordine predefinito nella numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, al fine di evitare il sorgere di conflitti di numerazione a danno dell’utente. A suo tempo, su questo periodico, era stato evidenziato il debole fondamento delle motivazioni espresse dall’Agcom a sostegno del proprio parere, sottolineando come l’assegnazione di identificatori LCN previsti per le emittenti locali non costituiva certamente una soluzione valida per l’eliminazione di eventuali conflitti LCN a tutela dell’utente, non essendoci alcuna differenza, dal punto di vista tecnico, tra l’impiego di una numerazione riservata ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e l’utilizzo di una riservata ai fornitori locali. L’assegnazione, inoltre, è stata effettuata a carattere provvisorio. Veniva, infatti, specificato che le numerazioni erano attribuite in attesa che i fornitori di contenuti nazionali avessero espresso l’intenzione di adoperare, per la veicolazione dei propri marchi, operatori di rete nazionali, circostanza, questa, che avrebbe consentito l’attribuzione a tali marchi della numerazione spettante ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale. L’orientamento, in primis dell’Autorità, era dunque quello di invogliare i soggetti in questione a ricorrere ad operatori di rete nazionali. Proprio in quel periodo, poi, era quasi certa l’introduzione della norma che avrebbe vietato la diffusione di marchi/palinsesti nazionali per il tramite di operatori di rete locali. Con l’approvazione dell’art. 18, comma 3, del nuovo Regolamento sulla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (delibera 353/11/CONS), recentemente entrato in vigore in sostituzione della delibera 435/01/CONS, l’Autorità ha superato il proprio orientamento in materia, disciplinando le modalità attraverso cui l’operatore di rete operante in ambito locale sul digitale terrestre può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale. Viene così stabilito innanzitutto che la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale non può superare quella necessaria a veicolare 2 programmi nazionali per ciascun multiplex, purché ciò sia compatibile con gli obblighi di must carry che gravano sull’operatore locale (cioè con l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva che consenta la veicolazione di almeno due programmi e, in ogni caso, non inferiore a 6 M/bits, ai soggetti che non risulteranno assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive sulla base delle graduatorie di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 34/2011, convertito nella L. 75/2011, o che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie, purché procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, come previsto dal recente D.L. 98/2011). Inoltre, la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali che siano controllati da operatori di rete televisiva nazionale o che siano ad essi collegati- E’ richiesto, infine, che la capacità trasmissiva ceduta debba consentire una copertura di almeno il 50% della popolazione nazionale nel periodo di switch-over e una copertura di almeno l’80% della popolazione nazionale alla data dello switch-off su tutto il territorio nazionale. Tale copertura dovrà essere conseguita attraverso forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale. In merito all’attribuzione dei LCN, facendo un netto dietro front, l’Agcom ha previsto che ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale che verranno trasportati da operatori di rete locali, nel rispetto delle condizioni citate, verranno attribuite le numerazioni dei canali a diffusione nazionale secondo i generi di programmazione previsti dalla delibera Agcom n. 366/10/CONS. (D.A. per NL)