La pubblicazione dell’elenco delle "frequenze residue e disponibili" di cui alla determina del 24/09/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni pare essersi persa per strada.
A distanza di quattro mesi dall’annunciata pubblicazione dell’elenco (che, vista la natura contingente ed urgente della determina, avrebbe dovuto essere immediatamente successiva) nulla si è più saputo, di fatto vanificando il senso dell’iniziativa. D’altra parte, il contenuto del provvedimento ministeriale potrebbe in parte essere stato superato o addirittura confliggere con le previsioni sulla materia del Decreto legge n. 145/2013, “Destinazione Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300/2013, che contiene alcune norme destinate ad impattare fortemente sulle tv locali operanti nelle aree di confine e su frequenze condivise con quelle di stati esteri. Tale norma prevede infatti l’espunzione dal Piano nazionale delle frequenze televisive per il digitale terrestre di quei canali assegnati (a livello internazionale) e utilizzati dai Paesi confinanti (in particolare Slovenia, Croazia, Malta, ma, in prospettiva, anche Svizzera, Tunisia, Francia, Austria) e ciononostante pianificati ed attribuiti a network provider locali italiani dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante fosse già noto in origine il rischio di insorgenza di interferenze. Nel merito, il governo ha previsto che la liberazione dei canali oggetto di accertata situazione interferenziale avvenga entro e non oltre il 31/12/2014 e che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 23/01/2014 (cioè entro una settimana), vengano definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione (entro il 31/12/2014) di misure economiche di natura compensativa fino ad un tetto massimo di 20 milioni di euro finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione dei suddetti canali. Orbene, a mente della determina del 24/09/2013 i soggetti interessati, inclusi quelli che avevano presentato precedente istanza di estensione o variazione della frequenza oggetto del diritto d’uso senza conseguire, alla data della determina, il provvedimento finale da parte della DGSCER del MSE-Com, anche relativamente alle suddette istanze, avrebbero potuto presentare domanda di assegnazione per una specifica frequenza residua (da indicare espressamente nella domanda unitamente alla casistica di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 3 della determina), entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero di una tabella contenente le frequenze residue, suddivise per regioni e province. Il MSE-Com avrebbe quindi esaminato le richieste dei soggetti secondo l’ordine di priorità indicato e, nei casi di più richieste per la stessa priorità, secondo l’ordine di graduatoria regionale. Tenuto conto che la priorità principale tracciata dalla determina era proprio relativa ad accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze legittimamente esercite dai paesi esteri radioelettricamente confinanti (in tale caso, l’assegnazione della frequenza residua avrebbe comportato la contestuale restituzione della frequenza oggetto di diritto d’uso) è evidente l’incidenza della fonte normativa gerarchicamente superiore (il D.L. 145/2013) su quella inferiore (la determina del 24/09/2013). Va tuttavia osservato che il provvedimento ministeriale del 24/09/2013 prevede altri casi (subordinati) di riassegnazione e segnatamente: l’attuazione di provvedimenti della magistratura nei casi in cui viene disposta l’assegnazione di una frequenza libera; la presenza di accertate situazioni interferenziali nei confronti di frequenze assegnate al Mux 1 della RAI; la sussistenza di accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in aree oggetto di bandi regionali in cui l’area tecnica non coincide con la regione; la presenza accertata di situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off all’interno dello stesso bacino di utenza; la vigenza di accertate situazioni interferenziali venutesi a creare in sede di switch-off per aree adiacenti; il recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato nella graduatoria regionale; la presenza di richieste di estensione della rete da parte di soggetti utilmente collocati nella graduatoria regionale e titolari di diritto d’uso, esclusivamente per ampliare l’area di servizio della provincia assegnata (per l’esame di dettaglio delle suddette previsioni, consultare qui). Alla luce dell’evidente successione di provvedimenti normativi sulla medesima fattispecie resta quindi da capire quale posizione intenda assumere il Ministero e cioè se revocare la propria determina o novellarla adeguandola allo ius superveniens. (M.L. per NL)