1. Premessa
2. Inquadramento generale – sintesi della norma
3. Bando per i Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi – contenuti generali
3.1. Quadro normativo
3.2. Soggetti ammessi alla procedura
3.3. Domande di partecipazione
3.4. Modalità e criteri di formazione delle graduatorie
3.5. Attribuzione della capacità trasmissiva
3.6. Riserva sub-regionale
3.7. Trasporto su multiplex non coordinati
3.8. Durata e aggiornamento delle graduatorie
3.9. Condizioni di esclusione
L’obiettivo della pubblicazione delle linee guida è quello di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati.
2) Inquadramento generale – sintesi della norma
La procedura di formazione delle graduatorie di FSMA deve essere inquadrata nell’ambito più generale delle procedure previste, per il settore dell’emittenza televisiva locale, dalla norma che delinea un procedimento di portata assai ampia la cui finalità è quella di definire il riassetto generale del comparto, anche alla luce delle accertate situazioni interferenziali lamentate dai paesi confinanti.
Il percorso individuato viene ad essere articolato nelle diverse fasi che, in base alla norma e alla loro successione logica, possono essere sintetizzate come segue.
Fase 1
1 esclusione da parte di AGCOM delle frequenze interferenti dalla pianificazione;
2 avvio da parte del Ministero delle procedure di volontario rilascio delle frequenze a fronte dell’erogazione di misure economiche con eventuale disattivazione coattiva degli impianti
3 definizione da parte di AGCOM delle modalità e delle condizioni economiche che regoleranno la cessione obbligatoria della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete locali assegnatari di diritto d’uso.
Come previsto dalla norma, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha modificato la pianificazione delle frequenze con la Delibera n. 480/14/CONS, che definisce le frequenze per regione e per provincia il cui utilizzo viene escluso per il rispetto di obblighi internazionali.
La Delibera contiene anche l’elenco delle frequenze per regione e per provincia assegnabili a reti locali, assieme all’indicazione dei vincoli di natura radioelettrica che devono essere soddisfatti per consentire il loro utilizzo, che si concretizzano, sostanzialmente, nel rispetto di opportuni limiti di emissione nei cosiddetti Punti di Verifica (PDV), condizione cui sono tenuti tutti gli assegnatari di diritti d’uso per le frequenze.
Il Decreto Interministeriale MiSE/MEF del 17/04/2015 definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione delle misure economiche compensative a favore degli operatori di rete locali che parteciperanno al processo di rilascio volontario delle frequenze. Tale processo, definito nel suddetto Decreto, coinvolge con modalità diverse 12 regioni.
Ai fini del procedimento i soggetti coinvolti saranno classificabili in tre categorie:
a) Soggetti che, a fronte di misure economiche compensative, rilasciano frequenze escluse dalla pianificazione per il rispetto di obblighi internazionali ;
b) Soggetti che, a fronte di misure economiche compensative, rilasciano nella propria regione frequenze non escluse dalla pianificazione e che pertanto si rendono disponibili per altri soggetti;
c) Soggetti che detengono diritti d’uso per frequenze escluse dalla pianificazione che manifestano il proprio interesse a proseguire l’attività di operatore di rete utilizzando altre frequenze fra quelle assegnabili pianificate dall’AGCOM.
Al termine del procedimento, qualora il rilascio delle frequenze non abbia avuto il completo esito previsto, saranno infine individuati:
d) Soggetti che non rilasciano frequenze da liberare necessariamente per il rispetto di obblighi internazionali, cui verrà revocato il diritto d’uso.
Ai soggetti delle categorie a), b) e d) la norma riconosce il diritto a proseguire la propria attività in ambito locale grazie alla disponibilità di capacità trasmissiva, come previsto dal comma 9-bis.
La norma prevede inoltre che, qualora la liberazione delle frequenze non abbia esito positivo, si proceda alla disattivazione coattiva degli impianti.
Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale avranno l’obbligo di cedere una quota della propria capacità trasmissiva a coloro che abbiano rilasciato le frequenze con modalità e condizioni economiche stabilite da AGCOM, che ha avviato il procedimento con la Delibera n. 85/15/CONS , fissando il termine per l’emanazione della Delibera finale a 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito, fermo restando l’obbligo di rispettare i limiti di emissione nei Punti di Verifica.
Fase 2
1- Nuova pianificazione da parte di AGCOM delle frequenze coordinate;
2- Emanazione da parte del Ministero del bando di gara per l’assegnazione di tali frequenze a nuovi operatori di rete locali;
3- Definizione delle regole dell’utilizzo della nuova capacità trasmissiva da rendere disponibile ai Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi che risulteranno in posizione utile nelle graduatorie previste dalla norma.
Per ottemperare a quanto prescritto dalla norma, AGCOM deve procedere all’emanazione della nuova delibera per la pianificazione delle frequenze coordinate la cui capacità trasmissiva dovrà essere messa a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A valle di tale delibera il Ministero dovrà emanare il relativo bando di gara per l’assegnazione di tali frequenze coordinate a nuovi operatori di rete locali. I soggetti cui verrà riconosciuto, a seguito dei procedimenti di cui al comma 9-ter, il diritto d’uso per le frequenze attribuite all’Italia, dovranno rendere disponibile la propria capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi e le condizioni economiche di cui al comma 9-sexies, stabilite da AGCOM.
Fase 3
Le modalità per la formazione delle graduatorie regionali per i fornitori di servizi di media audiovisivi saranno riportate nel Bando del Ministero dello sviluppo economico che costituisce l’oggetto del documento qui disaminato e che viene illustrato in maggior dettaglio nel prosieguo .
Le finalità delle graduatorie sono:
1- Attribuzione della capacità trasmissiva degli operatori di rete locale su frequenze coordinate internazionalmente ;
2- Attribuzione della numerazione logica dei programmi .
Poiché in questo caso la norma richiede che l’Autorità stabilisca unicamente le condizioni economiche per la concessione della capacità trasmissiva, le relative modalità devono essere individuate nel Bando FSMA.
Il procedimento per la determinazione delle condizioni economiche per l’utilizzo della capacità trasmissiva resa disponibile dai nuovi operatori su frequenze coordinate e alla capacità trasmissiva di cui al comma 9-bis è stato avviato da AGCOM con la Delibera n. 85/15/CONS.
Fase 4
Il nuovo piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre (LCN), sarà adottato sulla base dei criteri di attribuzione stabiliti da AGCOM attraverso l’emanazione, da parte del Ministero, di specifici bandi di gara, distinti per regioni e province autonome, che saranno basati sulle graduatorie dei fornitori di servizi i media audiovisivi di cui al precedente punto 9-quinquies.
3 – Il Bando per fornitori di servizi di media audiovisivi – contenuti generali
3.1 – Quadro normativo
Lo sviluppo del Bando ha origine dalla norma che ne definisce necessità, modalità e finalità.
Necessità
L’emanazione di un Bando contenente la procedura per la formazione delle graduatorie regionali e per le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di compilazione e presentazione delle domande di partecipazione, è necessaria per l’attuazione all’art. 6, comma 9 del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art. 1, comma 147 lett. d), punto 9 quinquies della legge n. 190/14.
Modalità
Le graduatorie regionali dovranno essere formate utilizzando i seguenti criteri fissati dalla legge:
a) media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro in qualità di dipendenti;
d) La legge prevede la possibilità di definire riserve su base territoriale inferiore alla regione.
Finalità
Le graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi saranno tenute in debita considerazione in sede di predisposizione del nuovo piano di attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
Le graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi saranno utilizzate per la determinazione dei soggetti che avranno diritto di essere trasportati sui multiplex degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso .
3.2 – Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi alla procedura i soggetti titolari di autorizzazione per fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi/palinsesti e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), autorizzati alla data di pubblicazione del bando.
3.3 – Domande di partecipazione
Le graduatorie regionali verranno formate con procedimenti distinti, pertanto i soggetti titolari di marchi in più regioni dovranno presentare domande separate per ogni regione. Le diverse domande saranno correlate solo per quanto riguarda i dati forniti su dipendenti e giornalisti descritti nel seguito.
Poiché i procedimenti formeranno graduatorie che conterranno i singoli marchi, questi ultimi saranno i partecipanti (meglio identificati come “marchi partecipanti”).
I soggetti titolari di più “marchi partecipanti” in una regione (identificati come “soggetti partecipanti”) presenteranno domanda per ciascuno dei propri marchi, per ognuno dei quali dovrà essere specificato l’ambito territoriale dell’autorizzazione ricevuta.
Il bando preciserà se le domande per i marchi, che verranno predisposte con l’ausilio di una procedura informatica sul sito web del Ministero, dovranno essere presentate in maniera separata o in forma aggregata per “soggetto partecipante”.
Per la presentazione delle domande sarà previsto un periodo di 30/45 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3.4 – Modalità e criteri di formazione delle graduatorie
I dati necessari per il calcolo delle tre componenti del punteggio indicati dalla norma verranno acquisiti dal Ministero come segue:
a) Componente 1 (dato Auditel). Il dato di ascolto non dovrà essere dichiarato dal partecipante alla procedura, in quanto acquisito direttamente dal Ministero dalla società Auditel; il dato acquisito sarà relativo, per la prima applicazione della procedura, ai mesi dell’anno 2015 precedenti la data di pubblicazione del bando, mentre per le successive applicazioni sarà riferito ai 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.
b) Componente 2 (numero dei dipendenti a tempo indeterminato). Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, suddiviso per qualifica e per tipologia di contratto, al 31/12/2014, dovrà essere indicato dal soggetto nella domanda e detti dipendenti dovranno essere distribuiti tra i diversi marchi (anche in numero pari a zero) per i quali partecipa alla procedura, nonché tra le diverse regioni nel caso dei soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi. Dovrà essere indicato il numero dei dipendenti applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale, in questo secondo caso precisando la percentuale dell’impegno contrattuale, che verrà utilizzata nel calcolo del punteggio. A tal fine sono considerati applicati a tale attività, secondo il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore radiotelevisivo, i dipendenti che svolgono le mansioni di “Operatore di ripresa, mixer video, mixer audio, tecnico video, tecnico audio, assistente di studio, elettricista, macchinista, assistente alla regia, montatore RVM, tecnico post-produttore, disegnatore videografico” nonché gli impiegati amministrativi addetti alla segreteria. Nel caso in cui la qualifica indicata nell’atto di assunzione sia differente da quella indicata nel libro unico del lavoro, deve essere dimostrato il cambio qualifica alla data del 31/12/2014;
c) Componente 3 (somma retribuzioni giornalisti). Il totale dei costi sostenuti per le retribuzioni e per le contribuzioni dei giornalisti dovrà essere indicato dal soggetto nella domanda e dovrà essere suddiviso tra i diversi marchi per i quali partecipa alla procedura, nonché tra le diverse regioni nel caso dei soggetti che partecipano per più regioni in cui dispongono dei titoli autorizzativi. Dovranno essere indicati separatamente i costi dei giornalisti professionisti, dei giornalisti pubblicisti iscritti all’albo professionale e dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro . Il totale dei suddetti costi dovrà essere corrispondente al totale delle retribuzioni e delle contribuzioni denunciate all’INPGI ai fini previdenziali per l’anno 2014. Inoltre dovranno essere dichiarati: il numero dei giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo, il numero dei giornalisti pubblicisti iscritti nell’apposito albo e il numero dei praticanti giornalisti iscritti nel relativo registro, distinguendo quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti a tempo parziale. I dati dichiarati dai soggetti partecipanti verranno inoltrati all’INPGI che ne verificherà la correttezza.
A partire dai dati così acquisiti, il calcolo delle tre componenti del punteggio totale che determinerà la graduatoria si baserà sulle seguenti assunzioni:
1- Il peso attribuito alle diverse componenti del punteggio, in prima applicazione, sarà pari a 40 per il dato sull’ascolto, 30 per i dipendenti e 30 per i costi dei giornalisti.
2- Per ciascuna componente, il dato di ogni marchio verrà diviso per la somma dei dati forniti da tutti i marchi partecipanti nella regione. In questo modo si ottiene una grandezza, esprimibile in percentuale, che rappresenta uno “share” tra i partecipanti relativo al dato esaminato .
3- Il punteggio totale per ogni marchio sarà determinato sommando le tre componenti, ognuna moltiplicata per il proprio peso.
In vista degli utilizzi delle graduatorie così formate per i procedimenti di attribuzione della capacità trasmissiva sui nuovi multiplex e della numerazione LCN, gli eventuali casi di parità verranno risolti mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica con modalità che verranno stabilite dal Ministero
3.5 – Attribuzione della capacità trasmissiva
Allo scopo di consentire l’associazione tra la capacità trasmissiva che si renderà disponibile sui nuovi multiplex e i marchi inseriti nelle graduatorie regionali FSMA, verrà chiesto ai soggetti titolari di questi ultimi, in fase di presentazione della domanda, di indicare la capacità trasmissiva richiesta per la diffusione del proprio contenuto (marchio). Non potrà invece essere espressa, in questa fase, una preferenza per l’associazione con specifici multiplex, non essendo questi ancora definiti. L’effettiva associazione verrà successivamente precisata dal Ministero dello sviluppo economico, dopo l’assegnazione delle frequenze agli operatori di rete su frequenze coordinate , in base alla capacità trasmissiva resasi disponibile e alle graduatorie regionali FSMA.
Per ogni marchio, il soggetto titolare potrà in tale fase indicare la lista di preferenze per i nuovi multiplex su cui far trasportare il proprio contenuto, o comunicare al Ministero la rinuncia ad avvalersi di tale diritto, qualora collocato in posizione utile.
L’associazione con uno dei suddetti multiplex comporterà per l’operatore l’obbligo di trasportare il contenuto in graduatoria, e l’impegno da parte del soggetto fornitore di servizi di media audiovisivi a sostenere, nei confronti dell’operatore di rete prescelto, gli oneri derivanti dalle condizioni economiche che saranno definite da AGCOM, come previsto al comma 9-sexies.
3.6 – Riserva sub-regionale
Una frazione della capacità trasmissiva di cui al paragrafo precedente, al massimo pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente a soggetti che attualmente operano su bacini inferiori a quello regionale, facendo precedere la procedura sopra descritta da una analoga in cui verranno associati i marchi sub-regionali – qualora esprimano preferenze in tal senso – ai nuovi operatori, sempre in base alla posizione in graduatoria, fino al raggiungimento della quota del 25% della capacità trasmissiva, o all’esaurimento dei marchi non regionali.
3.7 – Trasporto su multiplex non coordinati
I marchi per i quali i soggetti titolari rinuncino al trasporto sui nuovi multiplex, così come quelli non collocati in posizione utile a tale fine, potranno essere trasportati su altri multiplex di operatori di rete locale, fatto salvo l’obbligo di verificare la compatibilità del bacino di diffusione del proprio contenuto con il territorio servito dall’operatore nel pieno rispetto dei vincoli radioelettrici posti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei punti di verifica (PDV), come riportati nei relativi titoli abilitativi.
3.8 – Durata e aggiornamento delle graduatorie
La graduatoria dei marchi dei fornitori di servizi media ha una durata di tre anni dalla sua pubblicazione.
3.9 – Condizioni di esclusione
Non possono partecipare alla presente procedura:
a) i fornitori di servizi media audiovisivi che siano destinatari di dichiarazione di fallimento salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio.
b) i fornitori di servizi media audiovisivi che non siano in regola con la certificazione antimafia ;
c) i fornitori di servizi media audiovisivi che abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956
Testo integrale art. 1 c. 147 L 190/2014 All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»; d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti: «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalita' di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo. Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalita' della presente disposizione. 9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalita' di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire, per le medesime finalita', ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalita' di cui al comma 9-quinquies. 9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri: a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla societa' Auditel nella singola regione o provincia autonoma; b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualita' di dipendenti. Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies. 9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacita' trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti. 9-septies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies».