Importante pronuncia, ancorché in sede cautelare, dei giudici amministrativi a riguardo dei noti problemi connessi allo switch-off dell’Area Tecnica 3 (Lombardia e Piemonte orientale). Con provvedimento del 27/01/2011 l’ordinanza di disattivazione di un impianto DTT non autorizzato è stata sospesa con un’interessante motivazione.
Il TAR Lombardia, adito da un operatore di rete che non aveva cessato l’attività il giorno dello switch-off con il preesistente impianto tv (operante su una frequenza destinata dal P.N.A.F. al dividendo interno), ha accordato ragione, pur in una fase di sommario esame (decreto ante causam), alle censure del ricorrente. Il network provider, con una perizia tecnica approfondita, aveva dimostrato al collegio giurisdizionale come la frequenza assegnata non fosse sufficiente a garantire la continuità delle trasmissioni, in quanto assegnata nel medesimo bacino a più soggetti. La decisione dei giudici lombardi – pur dovendo essere seguita necessariamente da un esame più approfondito – potrebbe costituire di per sé un importante precedente per la valutazione della legittimità della contestatissima procedura adottata dal MSE-Com per l’attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze digitali nell’A.T.3. (A.M. per NL)