DTT. TAR: revoca diritti d’uso a seguito revisione graduatoria regionale. Va tutelato legittimo affidamento dell’operatore di rete

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Sottoponiamo a disamina, con la collaborazione di giuristi di MCL Avvocati Associati, law firm che gestisce in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia, struttura di competenze a più livelli collegata a questo periodico), una interessante sentenza del TAR Lazio in esito ad un ricorso teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di disattivazione dei diffusori DTT eserciti da un operatore di rete locale sulla scorta di diritti d’uso assentiti in precedenza a seguito della retrocessione in posizione non più utile nella graduatoria regionale degli aventi diritto al conseguimento di frequenze, nonché della graduatoria stessa (con conseguente revoca dei diritti d’uso stessi).
L’attenzione dei giudici amministrativi di primo grado sulla articolata procedura che aveva condotto alla revoca dei diritti d’uso si è in particolare concentrata sulle censure avanzate a riguardo del corretto esercizio del potere di autotutela da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla luce del riformulato art. 21 nonies della L. 241/1990, con particolare riguardo all’inosservanza del termine esplicitato dalla menzionata disposizione e, comunque, del “termine ragionevole”.

Nello specifico, l’operatore ricorrente aveva posto il problema del rispetto del termine di mesi diciotto, decorrente dall’adozione del provvedimento oggetto di revoca dei diritti d’uso e contestuale disattivazione impiantistica, il quale si poneva come sbarramento temporale alla potestà di autotutela pubblicistica laddove essa avesse ad oggetto “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Nel caso in esame, ad avviso dei giudici, non sembrava dubbio che i provvedimenti di assegnazione delle frequenze del 2010 relativa ai diritti di uso temporaneo delle frequenze in tecnica digitale nei territori e la determina ministeriale del 2015 di attribuzione del di diritti d’uso definitivo per le frequenze di pertinenza della ricorrente potessero e dovessero qualificarsi come provvedimenti di “attribuzione di vantaggi economici”, secondo l’ampia definizione normativa che, richiamando nel contempo i “provvedimenti di autorizzazione” sembrava riferirsi all’amplissimo “genus” dei provvedimenti con effetto ampliativo rispetto alla sfera giuridico-patrimoniale del destinatario.

L’ulteriore problema che si poneva all’interprete giudiziario era quello di stabilire se il termine introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. d) della L. 124/2015, potesse applicarsi al caso di specie, in cui l’avvio del procedimento di modifica del diritto di uso definitivo si collocava temporalmente nel dicembre 2016, l’ordine di disattivazione degli impianti al gennaio 2017 (conseguente alla revoca dei diritti d’uso) mentre il provvedimento oggetto dell’annullamento d’ufficio andava individuato nella determina di rilascio dei diritti d’uso di tali canali, adottata ne luglio 2015.
Nel caso di specie si poneva, dunque, la controversa questione del regime intertemporale per le autotutele esercitate dopo l’entrata in vigore della L. 124/2015 in relazione a provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore, questione che, secondo i giudici “sembra oggi trovare una soluzione definitiva nell’indirizzo affermatosi nelle più recenti decisioni del Consiglio di Stato, le quali hanno ritenuto che il nuovo termine di 18 mesi si applica solo ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch’essi, successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, mentre per quelli anteriori il termine di 18 mesi, pur non potendo avere applicazione diretta, integra tuttavia un parametro esegetico” per valutare la “ragionevolezza del termine”.


In proposito, i giudici osservavano come il nuovo termine legislativamente predeterminato non sostituisse “in toto” il “termine ragionevole” (e indeterminato) il quale, presente fin dall’originaria formulazione della disposizione delineata dalla L. 15/2005, continuava a costituire il parametro normativo di riferimento laddove non potesse trovare applicazione, “ratione temporis”, il termine di mesi 18.
Ciò, secondo il TAR, valeva, “in particolare, in casi come quelli in oggetto, in cui il provvedimento di primo grado è anteriore all’entrata in vigore del termine di mesi 18 (con conseguente inapplicabilità del termine predeterminato)”, ovvero nei casi in cui non fosse “individuabile alcun provvedimento di autorizzazione e/o di attribuzione di un vantaggio economico (circostanza che esclude l’applicabilità del termine predeterminato ma non del termine da ritenere “ragionevole” sulla base di prudente apprezzamento giudiziale)”, oppure, almeno secondo una parte di commentatori, “nei casi in cui, sulla base delle circostanze del caso concreto, tali da indurre a ritenere sussistente un’esigenza di tutela dell’affidamento legittimo del privato particolarmente stringente e “rinforzata”, il termine ragionevole debba ritenersi anticipato rispetto allo scadere dei diciotto mesi.”


Posto quanto sopra, considerata la data del provvedimento di assegnazione in via definitiva dei diritti d’uso (luglio 2015) e, a maggior ragione, l’epoca di adozione dei precedenti provvedimenti favorevoli dal primo presupposti per i magistrati amministrativi non poteva “ritenersi condivisibile l’assunto di parte ricorrente nella parte in cui ritiene direttamente applicabile il termine di mesi 18 introdotto dalla Riforma Madia il cui scadere esaurisce, inesorabilmente, il potere dell’Amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni, fatto salvo in ogni caso il potere di annullare i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato”. Restava però pienamente applicabile nella specie il “termine ragionevole” che continuava a riguardare “i procedimenti di autotutela demolitoria relativi a provvedimenti anteriori all’entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (28/08/2015) e che, in termini elastici, si rapporta al termine predeterminato “ex lege” ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti” …. (segue in Area Riservata). (E.G. per NL)

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