TAR Lazio: le autorizzazioni temporanee sono del tutto equiparate ai diritti d’uso definitivi.
I Giudici amministrativi del TAR per il Lazio continuano ad annullare in via definitiva importanti determinazioni degli organi del Ministero dello Sviluppo Economico.
Grazie anche allo smaltimento dell’arretrato, sono infatti giunti a sentenza sia ricorsi assai datati, ma anche più recenti, afferenti il contenzioso derivante dallo switch off televisivo.
Due recentissime sentenze coeve hanno definito questione assai complessa e peculiare con l’enunciazione di principi inediti, riconoscendo in pratica, che le autorizzazioni assentite dalla Direzione Generale del Mise, in tutto e per tutto a livello di diritti e oneri siano assimilabili ai diritti d’uso.
Era infatti accaduto che, dopo iniziale esclusione di un’intesa di emittenti locali dalle graduatorie televisive per la regione Sicilia, la competente direzione generale avesse riammesso le emittenti legittimando le stesse attraverso titolo definito “autorizzazione”.
Ma, mentre da un lato gli editori, facendo affidamento sullo status attribuito loro, davano luogo ad una serie di attività tipiche della dinamica operativa (compravendite, con istanze per ottenere le relative volture), nonché a richieste delle misure economiche di natura compensativa, dall’altro il Mise respingeva tali richieste, affermando la pretesa inesistenza di diritti d’uso, con conseguente non volturazione e diniego dei diritti alle somme derivanti in via di compensazione per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti.
I soggetti interessati si sono costantemente attivati presso il TAR per il Lazio, assistiti dallo Studio dell’Avvocato Gianluca Barneschi, per ottenere l’annullamento di tutti gli atti illegittimi emessi dalla Direzione Generale.
Il contenzioso aveva già generato sentenze definitive da parte del Consiglio di Stato, ma, nonostante ciò, la Direzione Generale del Mise non ha mai inteso recedere dalle sue posizioni, né revocare i propri atti. Così, con due sentenze coeve, il TAR per il Lazio, nell’annullare ancora una volta le illegittime determinazioni del Ministero, ha fissato e confermato nelle rispettive motivazioni principi fondamentali, affermando la totale illegittimità del comportamento e degli atti del dicastero e condannando lo stesso in ambedue i casi anche al pagamento delle spese di giudizio.
In estrema sintesi, i giudici amministrativi hanno riconosciuto che, al di la del nome utilizzato dagli uffici del M.I.S.E., i titoli assentiti non avessero carattere temporaneo e precario, risultando totalmente assimilabili ai diritti d’uso; e dunque le strumentali distinzioni della P.A. sono risultate illegittime. (E.G. per NL)