Effettivamente il provvedimento Agcom di sospensione tout court delle trasmissioni della FSMA nazionale Canale 61 (con associato il logical channel number 61) era parso eccessivo, nella misura in cui travalicava il divieto di veicolare i soli contenuti controversi di Adriano Panzironi relativamente alla vicenda Life 120/Coronavirus.
Non stupisce quindi l’adozione del provvedimento interinale n. 2916/2020 che sospende l’efficacia della delibera Agcom 153/2020/CONS del 07/04/2020 fino alla discussione del ricorso, fissata per il 08/05/2020.
Vittoria di Pirro per Panzironi, almeno in questa fase
Non si tratta tuttavia, come qualcuno potrebbe pensare, di una “vittoria di Panzironi”, in quanto la società Mediacom s.r.l. (titolare della autorizzazione FSMA Canale 61) aveva già sospeso la veicolazione dei contenuti di Life 120, peraltro inibita “dalla comunicazione del Corecom Lazio (…) del 2 aprile 2020 con la quale si invitano tutte le emittenti locali a sospendere immediatamente la messa in onda del programma Il Cerca Salute – Life 120″. La ripresa delle trasmissioni, quindi, non può comportare il reinserimento delle trasmissioni di Life 120.
Il merito della vicenda
Nel merito della vicenda, ricordiamo che attraverso la delibera oggi sospesa con decreto,
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l (titolare dell’autorizzazione sat 880) e Mediacom S.r.l. (titolare della FSMA nazionale con associato il canale LCN 61) a seguito della programmazione del format “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus” in relazione al “metodo Life 120” di Adriano Panzironi.
Altre due delibere contro Panzironi
Le delibere 152 e 153/20/CONS, relatore il Commissario Antonio Nicita, spiegava un comunicato dell’Agcom, “concludono due istruttorie avviate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale correlato al rischio sanitario connesso al Covid-19, in cui si è accertata nei programmi con la partecipazione di Panzironi la violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo, contenute negli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del 2005. Analoghe istruttorie sono state avviate su diverse emittenti locali da parte dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)”.
Se ne parla ora ai primi di maggio, quando il TAR discuterà in forma collegiale il ricorso introdotto da Canale 61. (E.G. per NL)