L’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha finalmente pubblicato l’atteso Allegato 3 al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF, di cui alla Del. 39/19/CONS) in vista del T2.
Il documento si compone di 3 elementi: la nota esplicativa vincoli radioelettrici PNAF (ex Del 39/19/CONS), l’elenco dei siti candidati, e l’elenco dei PDV.
Ricordiamo che in data 07/02/2019 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva pubblicato la Delibera n. 39/19/CONS recante “Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1030, della legge 205/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1103, della legge 145/2018, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF).
L’elaborazione del PNAF T2 (ai quali effetti sulle singole regioni abbiamo dedicato un articolo di approfondimento specifico) ha tenuto in considerazione, oltre a quanto stabilito dal citato art. 1, comma 1103, della legge n. 145/2018, anche delle novità introdotte nell’art. 8 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici dai commi 1101 e 1102 relativamente alla riserva di capacità trasmissiva destinata alla diffusione di contenuti in ambito locale.
Nel dettaglio, il PNAF T2 pianifica le frequenze per le seguenti reti digitali terrestri:
12 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF;
1 rete locale di 1° livello in banda UHF con copertura non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell’area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello);
1 o più reti locali di 2° livello in banda UHF senza vincolo di copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica.
Le risorse frequenziali pianificate per le reti nazionali e per le reti locali di 1° livello sono riportate nel documento allegato sub 1 al provvedimento, mentre quelle per le reti locali di 2° livello nel documento allegato sub 2.
I vincoli radioelettrici, valevoli ai fini della presente pianificazione, sono specificati nel documento di pianificazione di cui al documento allegato sub 3, ora finalmente pubblicato.
L’utilizzo delle frequenze pianificate per le reti locali di 2° livello è subordinato all’esito della verifica, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del rispetto dei vincoli radioelettrici definiti dal documento di pianificazione di cui al documento allegato sub 3. Per le reti locali di 2° livello possono, altresì, essere previste restrizioni all’uso di siti trasmissivi con area di copertura pluri-provinciale .
Ai fini della gestione del periodo transitorio, di cui all’articolo 1, comma 1032 della legge n. 205/2017, così come emendato dalla legge n. 145/2018, possono essere consentite utilizzazioni temporanee di frequenze anche in deroga ai vigenti piani di assegnazione, finalizzate alla risoluzione di problemi di natura interferenziale nonché allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza nella generale fruizione del servizio radiotelevisivo ed in particolare di quello pubblico.
Nel merito tecnico del PNAF T2, in relazione alla delicata condizione delle tv locali, secondo Agcom, “in considerazione della configurazione di pianificazione di riferimento (RPC) adottata nel presente PNAF per le reti locali di 1° livello (la stessa delle reti nazionali) e degli ulteriori parametri utilizzati (…), su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati circa 40 programmi locali in SD o circa 15 in HD. A questi si aggiungono poi, i circa 23 ulteriori programmi SD o circa 8 in HD trasportabili da ciascuna rete di 2° livello senza vincolo di copertura di popolazione nel bacino di riferimento”.
Infine, con la pubblicazione del nuovo PNAF, la delibera n. 290/18/CONS del 27/06/2018, recante il “Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018)”, è stata abrogata e conseguentemente le vigenti delibere di pianificazione cessano di avere efficacia alla data di attuazione del PNAF, secondo il calendario nazionale definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 1, comma 1032 della legge n. 205/2017, così come emendato dalla legge n. 145/2018.(E.G. per NL)