DTT. Sky vs RAI per ritrasmissione programmi pubblici. Agcom prende atto delle misure correttive di RAI

Con delibera n. 128/15/CONS il Consiglio dell’Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni ha concluso un procedimento avviato nei confronti  della Rai ex art. 48 del Testo Unico in relazione all’applicazione dell’art. 22 del vigente Contratto di servizio, vicenda scaturente da un pregresso contenzioso con Sky.

Nella riunione del 28/07 il Consiglio dell’Autorità ha conclusivamente "valutato l’ottemperanza prestata dalla concessionaria pubblica a quel provvedimento, alla luce dei criteri proposti da Rai per la valorizzazione dell’offerta per la ritrasmissione dei propri canali da parte di altre piattaforme commerciali che ne facciano richiesta e, segnatamente, di Sky". La delibera n. 128/15/CONS, in particolare, chiariva da un lato la facoltà per Rai di richiedere un equo corrispettivo per la cessione dei propri programmi; dall’altro, la necessità per la stessa RAI di rinunciare a frapporre diritti di soggetti terzi a sostegno dell’oscuramento di taluni eventi, nonché, per Sky, il diritto di negoziare sulla base di un’offerta triennale, equa e non discriminatoria. Spiega sul punto una nota dell’Agcom: "Il tema – ancorché suscettibile di ulteriori negoziazioni tra Rai e altre piattaforme commerciali interessate ai sensi dell’art. 22, comma 4, del contratto di servizio – costituisce questione di primario interesse generale, in quanto connesso alla corretta applicazione dei principi sanciti a presidio del servizio pubblico radiotelevisivo, al diritto dei cittadini a disporre dei contenuti di servizio pubblico su ogni piattaforma e bouquet esistente, ed al dovere della società che esercita il servizio pubblico di conformarsi ai precetti dettati al riguardo dall’ordinamento. Naturalmente l’odierna decisione dell’Agcom guarda unicamente a questa cornice ordinamentale e determina i suoi effetti unicamente sul servizio pubblico radiotelevisivo. Eventuali pretese di retransmission fee da parte di emittenti televisive commerciali nulla avrebbero a che fare con i contenuti e le finalità dell’odierna decisione e della delibera 128/15/CONS". (E.G. per NL)

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