Scade dopodomani il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando per le graduatorie degli operatori di rete locale relativamente alle nuove frequenze coordinate attribuite all’Italia, cioè non interferenti con i paesi confinanti.
Le regioni e le frequenze interessate sono: Piemonte (UHF 60); Lombardia (VHF 7 e 11); Veneto (UHF 58 e 60); Friuli Venezia Giulia (UHF 58 e 60); Emilia Romagna (UHF 58 e 60); Merche (VHF 6 e UHF 58 e 60); Abruzzo (VHF 6 e 7, UHF 58); Molise (UHF 60); Campania (VHF 6); Puglia (VHF 7, UHF 24, 58 e 60); Basilicata (VHF 6); Calabria (UHF 58); Sardegna (UHF 60); Toscana (UHF 58); Liguria (UHF 58). Per l’assegnazione delle nuove frequenze sono stati adottati singoli bandi di gara per ciascuna frequenza. Le domande di partecipazione al Ministero dello Sviluppo Economico potranno essere presentate fino al 10/06/2016. La procedura di gara è adottata in applicazione di quanto previsto all’art. 147, comma 1, della L. 190/2014, che ha modificato l’articolo 6 del D.L. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014, al fine di garantire la massima efficienza nella gestione dello spettro mediante, sia l’attribuzione di nuove frequenze coordinate agli operatori di rete locali, sia la cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi. Gli operatori di rete locali ammessi alla procedura devono essere in possesso dell’autorizzazione generale ex art. 25 del D. Lgs. 259/2003 o dovranno conseguire detta autorizzazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione della frequenza. La durata dei diritti d’uso sarà di quattro anni, rinnovabili di anno in anno fino ad un massimo di complessivi ulteriori quattro anni. Gli operatori di rete locali possono presentare domanda di partecipazione a ciascuna gara regionale bandita dal Ministero, per l’assegnazione di una o più frequenze previste nelle relative regioni. E’ ammessa la partecipazione alle gare in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 09/05/2016 al 10/06/2016, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta assicurata. Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno escluse dalla procedura. A seguito della pubblicazione del bando, il Ministero ha concesso termine per la presentazione di quesiti sugli argomenti sottesi, cui hanno fatto seguito le risposte che pubblichiamo (l’aggiornamento è in corso e sarà pubblicato tempestivamente su queste pagine). Relativamente alla partecipazione al bando in forma associata da parte di due o più operatori di rete il Ministero ha chiarito che non è richiesta una figura giuridica specifica e ciò in quanto l’art. 3, comma 2 del bando prevede che “la partecipazione al bando è consentita anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società da parte di due o più operatori di rete”. A tal fine, all’art. 4 del bando, nell’elenco degli allegati da presentare di cui alla lettera a), è specificato che in caso di condivisione d’istanza, la domanda deve essere presentata congiuntamente dagli operatori di rete che fanno parte dell’intesa mentre in caso di costituzione di una nuova società da parte di due o più operatori di rete, la domanda deve essere presentata dal nuovo soggetto. Sempre nell’ipotesi di partecipazione ai bandi in forma associata tutti i soggetti associati sono tenuti a presentare i documenti contabili come indicato dall’art. 4, lettera d), nell’elenco degli allegati da presentare. Nel dettaglio delle valutazioni delle domande in forma associata, il criterio per la formazione delle graduatorie relativamente al patrimonio netto è indicato alla lettera d) dell’allegato al bando “Parametri per l’attribuzione dei punteggi”. Analogamente l’esperienza maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui all’art.8, lettera c), del bando sarà valutata in base alle informazioni che verranno presentate. Circa l’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il Mise ha spiegato che essa dovrà essere conseguita nel caso in cui un nuovo soggetto partecipa al bando, come previsto dall’art.3, comma 1, del provvedimento. L’operatore di rete richiedente e aggiudicatario di frequenze coordinate può avvalersi di collaborazioni tecniche o commerciali o di partnership con società che forniscono servizi tecnici come indicato dell’art.3, punto 3, del bando. Tale precisazione è stata inserita a seguito delle osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica delle linee guida. Il Mise ha comunque evidenziato che le predette collaborazioni non saranno oggetto di valutazione. Il soggetto partecipante è libero di articolare nel tempo la pianificazione economico‐finanziaria in base alle caratteristiche e al contenuto del piano tecnico dell’infrastruttura di rete. Circa i criteri per la formulazione della graduatoria, il dicastero ha spiegato che essi sono indicati all’art. 8, punto 1, del bando e che la valutazione avverrà in base a quanto indicato nella domanda alla data di presentazione della stessa. Ai fini della valutazione della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria i soggetti partecipanti al bando dovranno allegare, come previsto all’art.4, nell’elenco degli allegati di cui alla lettera d), copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese con attestazione dell’avvenuto deposito, nonché la situazione patrimoniale del soggetto partecipante alla data del 31/12/2015. Solo nel caso di un soggetto di nuova costituzione verrà valutata la situazione patrimoniale disponibile alla data della domanda e che dovrà essere allegata alla stessa. In merito alla copertura della popolazione regionale minima del 60%, di cui alla tabella 2, parametro e1), dell’allegato al bando di gara (parametri per l’attribuzione dei punteggi) da raggiungere dopo un mese dall’aggiudicazione, il Ministero ha precisato che tale termine si riferisce all’effettiva copertura da conseguire dopo un mese e non al termine per la presentazione delle istanze per le necessarie autorizzazioni. A riguardo dei tempi per il passaggio delle frequenze coordinate facenti parte della banda 700 MHz ai servizi di larga banda mobile, il Ministero ha evidenziato di non essere in grado di stabilire alcuna stima e che, comunque, la durata del diritto d’uso è prevista all’art. 10, comma 1 del bando. In merito al quesito posto sull’eventuale uso della capacità trasmissiva residua da parte dell’operatore di rete aggiudicatario, in esito alla procedura prevista dal bando per i fornitori di servizi media audiovisivi, il Mise ha rimandato a quanto disposto all’art. 6, comma 9 ter, del decreto legge n. 145/2013 convertito dalla legge n. 9/2014 e s.m. e i. (M.L. per NL)