Con decreto inaudita altera parte in data 13/11/2015 il TAR del Lazio ha sospeso il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 679 del 30/10/2015 sulla liberazione delle frequenze DTT incompatibili con le emissioni estere nella parte in cui non ammette "domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione".
Il ricorso è stato promosso avverso alla delibera dell’Agcom n. 480/14 (Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8 della Legge 21 febbraio 2014 n.9) pubblicata il 09/10/2015 u.s. con cui l’Autorità Garante per le Comunicazioni (nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e, comunque. consequenziale), ha escluso dalla pianificazione, in determinate aree del territorio, le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali nei confronti delle frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.l. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014, che stabilisce che "Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259". Sulla pemessa che "non sembrano poter essere individuate sopravvenienze tali da determinare un diverso orientamento rispetto al precedente provvedimento di diniego di misure cautelare adottate da questo Tribunale con ordinanza collegiale", i giudici amministrativi, "Ravvisata l’assenza di puntuali allegazioni circa specifiche situazioni di criticità, suscettibili di incidere sulle libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica costituzionalmente tutelate, in relazione alla doverosa dismissione di situazioni interferenziali in attuazione di trattati internazionali e di norme e leggi nazionali", "Ritenuta, tuttavia, meritevole di tutela la dedotta preoccupazione circa la irrevocabilità dei contenuti delle domande relative alla dismissione delle frequenze interferenti, da presentare entro il termine del 1° dicembre p.v. per l’eventualità di un accoglimento di merito del ricorso" e "Valutata, pertanto, la possibilità alla stregua del necessario contemperamento degli interessi configgenti, di accogliere l’istanza di decreto cautelare con escluso riferimento al profilo da ultimo indicato", hanno accolto in parte la domanda cautelare monocratica depositata in data 12/11/2015 e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dell’art. 3, comma 4, del decreto direttoriale prot. n. 679 del 30/10/2015 per la parte in cui non ammette “domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione”, senza fare salvi gli esiti dei contenziosi in atto". La trattazione collegiale della domanda cautelare è stata quindi fissata alla Camera di Consiglio del 02/12/2015. (M.L. per NL)