L’emendamento “indennizzi operatori rete locale” è come il Covid-19: pensi di averlo debellato, ma ricompare appena fai un tampone.
Così, dopo che lunedì sembrava che la proposta di modifica dell’art. 1 c. 1039 lettera b) della L. 205/2017 fosse stato ritirata o comunque scomparsa dalla bozza del DL Rilancio, eccola ricomparire, identica. E, come prima, del tutto estranea per materia.
Art. 52-quinquies (Indennizzi operatori rete locale)
L’emendamento nella bozza delle 17.30 di ieri sera del DL Rilancio era di nuovo presente all’art. 52 quinquies e disponeva che “All’art. 1, comma 1039, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, del rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati sulle reti esercite in ambito locale, il valore dell’indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere l’indennizzo.
A tal fine, si tiene conto dei dati di costo per singola tipologia di impianto trasmissivo forniti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti e con il versamento dei contributi e i diritti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Relazione illustrativa
La relazione illustrativa così recitava: “La proposta emendativa dell’art. 1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è volta a stabilire il criterio di calcolo per l’erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700. Detti indennizzi saranno erogati con le modalità operative e le procedure da definire con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 1040 della citata legge 205/2017.
Visto il periodo emergenziale?
In particolare, a fronte del periodo critico che il comparto televisivo locale sta affrontando nel periodo emergenziale, e di garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati dai predetti operatori, la proposta normativa adotta quale criterio di quantificazione degli indennizzi quello dei costi fissi non recuperabili sostenuti per la realizzazione delle reti, in base alle stime dei valori economici degli impianti trasmissivi in funzione della loro classe di potenza. I dati di costo, per singola tipologia di impianto trasmissivo, sono forniti al Ministero dello sviluppo economico dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale modalità di calcolo consente di tenere in dovuto conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione delle reti esercite in virtù del diritto d’uso per il quale spetta l’indennizzo. Infatti, tali investimenti riflettono la struttura della rete esercita, in termini di numero e tipologia di impianti.
Investimenti, non servizio sono rappresentativi del bacino….
Inoltre, tale riferimento è, altresì, rappresentativo del bacino di servizio della rete come risultante dal diritto d’uso da indennizzare, in quanto esiste una stretta relazione tra il numero e la tipologia di impianti eserciti e il numero di abitanti serviti. Ciò vale sia nel caso in cui le reti in essere siano di proprietà dell’impresa, sia nel caso in cui le stesse vengano utilizzate dal titolare del diritto d’uso a qualsiasi altro titolo.
L’emendamento intende altresì disciplinare l’erogazione degli indennizzi a favore dei titolari dei diritti d’uso rilasciati temporaneamente dal Ministero dello sviluppo economico, anche in coerenza con la giurisprudenza amministrativa.
Estraneità di materia
Ora, va osservato che, tecnicamente, devono essere considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi del tutto estranei all’oggetto di un progetto di legge.
E infatti, a quanto risulta a NL, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’esprimersi a riguardo della proposta di modifica del regime di indennizzi per la liberazione (obbligatoria o volontaria che sia) dei canali UHF, attraverso l’emendamento della lettera b) del comma 1039 della legge n. 205/1017 aveva osservato come, se da una parte non vi fossero maggiori impegni finanziari per lo stato (essendo già iscritti 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021), dall’altra, correva l’opportunità di sottoporre alla valutazione dell’autorità politica l’aderenza dell’iniziativa all’emergenza in corso.
Detto in parole povere: che c’azzecca con l’emergenza Covid-19 la modifica dei criteri di indennizzo dei canali da dismettere?
Confindustria Radio Tv: o si pone rimedio o la transizione al T2 sarà decisa dai tribunali
Peraltro, nessuna associazione di emittenti locali risulta aver sostenuto l’emendamento inserito nel DL Rilancio e quindi è difficile comprendere la sua fase di concertazione con le rappresentanze di categoria.
Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv Locali di Confindustria Radio Tv, raggiunto da NL, si è così espresso: “L’emendamento del Mise a trazione M5S è riuscito in un colpo solo a compattare l’intero sistema delle tv locali, sino ad ora contraddistinto da visioni spesso divergenti, contro questa inconcepibile proposta. Ciò la dice tutta sulle ricadute e sulla illogicità di tale procedura. Naturalmente, ove non fosse posto rimedio a questo gravissimo errore, saranno i tribunali a decidere la sorte del prosieguo della transizione al T2“.
Aeranti-Corallo: criteri complessi che renderebbero lungo l’iter
Posizione contraria anche dall’altra associazione maggiormente rappresentativa, Aeranti-Corallo, il cui presidente, Marco Rossignoli, ha dichiarato a NL: “La nuova ipotesi di determinazione degli indennizzi per la dismissione delle frequenze delle televisioni locali nell’ambito del procedimento di dismissione della banda 700 e di passaggio al Dvbt-2 è assolutamente inaccettabile in quanto basata su criteri particolarmente complessi, che presuppongono un lungo iter procedimentale, che non permettono di conoscere immediatamente gli importi degli indennizzi e i tempi di pagamento, creano incertezze sulle modalità di determinazione degli indennizzi e, pertanto, rischiano di generare un ampio contenzioso mettendo a rischio l’intero processo di transizione”.
Nessun rilascio volontario entro il 30/05 stante la nuova formulazione
“E’ auspicabile – ha aggiunto Rossignoli – che la problematica trovi soluzione nell’ambito dell’esame parlamentare della legge di conversione del “decreto legge rilancio” con una sostanziale conferma dei criteri già adottati con i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 23 gennaio 2012 (relativo alla dismissione della banda 800 MHz) e del 17 aprile 2015 (relativo alla dismissione di ulteriori canali delle tv locali). In questo contesto è presumibile che non vi saranno rilasci volontari delle frequenze entro il 30 maggio p.v., mentre alcune tv locali esercenti i canali 51 e 53 nell’area ristretta A, che sono obbligate a tale rilascio, stanno valutando eventuali azioni da intraprendere a tutela dei propri diritti”.
Nuovo tampone
A questo punto occorrerà attendere la pubblicazione del testo definitivo del DL Rilancio per verificare se al nuovo tampone l’emendamento incriminato è scomparso o se sarà necessaria una battaglia parlamentare in sede di conversione in legge per neutralizzarlo. (M.L. per NL)