Riceviamo e pubblichiamo dall’I.T. Piemonte del MinCom in riscontro all’articolo odierno sull’argomento in titolo.
Spett.le Redazione
Prendendo spunto dall’articolo del 17/10/07 avente per titolo: “Aosta, due emittenti tornano all’analogico”, si vuole rappresentare quanto segue. Il D. Lgs n. 177 del 31 luglio 2005 all’art. 28, comma 6, prevede che “la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti in tecnica digitale. L’esercente è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero.” Il medesimo art. 28, al comma 5, prevede che “Il Ministero autorizza, attraverso i propri Organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolare la conversione alla tecnica digitale..”. Dai disposti normativi suddetti, al momento vigenti, possono trarsi le seguenti inequivocabili considerazioni:
– possono essere convertiti alla tecnica digitale (per il servizio DVB-T) solo ed esclusivamente gli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica (impianti censiti, inseriti nella concessione analogica ed eventualmente modificati dagli Ispettorati territorialmente competenti);
– gli Ispettorati, nell’ambito di competenza, su espressa richiesta degli esercenti interessati, possono e devono autorizzare le possibili modifiche tese a razionalizzare le reti analogiche esistenti e ad agevolare la conversione alla tecnica digitale anche autorizzando le riallocazioni (sempre previa espressa richiesta degli esercenti interessati) di impianti necessarie per realizzare tali finalità. Ing. Mario SCIBILIA