DTT: regolamentata la procedura per l’assegnazione delle misure compensative per il volontario rilascio dei canali 61-69 UHF

E’ in Gazzetta Ufficiale dal 29 febbraio il decreto 23/01/2012 che regolamenta la procedura per l’attribuzione delle misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz (canali da 61 a 69 UHF).

L’importo complessivo disponibile per l’attribuzione delle misure economiche ammonta ad euro 174.684.709 ed è destinato alle regioni già digitalizzate alla data di entrata in vigore della Legge n. 220/2010 e s.m.i.(Legge di Stabilità 2011) e, precisamente, a Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania. Tali misure costituiscono, in particolare, un ristoro finanziario per i costi sostenuti dalle emittenti locali operanti nelle predette regioni per effettuare la transizione al digitale. L’importo è ripartito, per ogni regione, come segue: Piemonte 19.247.422,63 euro; Lombardia 48.179.402,48 euro; Veneto 23.987.670,47 euro; Trentino Alto Adige 1.119.602,38 euro; Friuli Venezia Giulia 6.003.449,08 euro; Emilia Romagna 21. 532.305,81 euro; Lazio (esclusa Viterbo) 26.273.513,36 euro; Campania 28.341.342,79 euro. Le frequenze da liberare sono in tutto 64, di cui 8 in Piemonte, 2 in Trentino Alto Adige e 9 in ciascuna delle restanti regioni. Il decreto indica l’importo per ogni frequenza da liberare, per cui in Piemonte la misura economica per ogni canale ammonta a 2.405.927,83; in Lombardia a euro 5.353.266,94; in Veneto a 2.665.296,72 euro; in Trentino Alto Adige a 559.801,19 euro; in Friuli Venezia Giulia a 667.049,90 euro; in Emilia Romagna a 2.392.478,42; nel Lazio (esclusa Viterbo) a 2.919.279,26 euro e in Campania a 3.149.038,09 euro. A seguito del volontario rilascio delle frequenze oggetto del diritto d’uso, possono partecipare alla procedura di attribuzione della misura economica di natura compensativa i soggetti abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale, ai quali sia stato attribuito il diritto d’uso di frequenze in tecnica digitale nelle regioni interessate, e che siano: “a) operatori di rete in possesso di diritto d’uso in ambito regionale la cui frequenza assegnata in via provvisoria possa essere utilizzata sull’arco di copertura dell’intera regione; b) operatori di rete in possesso di diritto d’uso in ambito pluriprovinciale, provinciale o limitati all’area di servizio di singoli impianti che, tramite costituzione di una intesa, chiedano il volontario rilascio di una medesima frequenza, assegnata in via provvisoria, in modo che la sommatoria delle loro coperture sia equivalente all’arco di copertura dell’intera regione” (art. 2, comma 1). Tali soggetti, se interessati a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire entro il prossimo 30 marzo, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta raccomandata o assicurata, apposite domande, verificate le quali il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni stilerà una graduatoria, nella quale sarà data priorità agli operatori di rete che liberano le frequenze della banda 790 – 862 MHz, rispetto ai soggetti che rilasciano frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69 UHF. Per le regioni per le quali verranno presentate domande in numero superiore alle frequenze da liberare, verrà riconosciuta la misura compensativa ai richiedenti che si troveranno in posizione utile rispetto al numero delle frequenze da rilasciare. Nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande di soggetti disposti a liberare frequenze diverse da quelle comprese tra il canale 61 e il canale 69, il Ministero procederà allo svolgimento di un sorteggio per ogni regione interessata e per il relativo numero di misure compensative da riconoscere. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, nel caso in cui non si raggiunga in una o più regioni il numero di frequenze da liberare e, dunque, che rimanga stanziamento non assegnato, quest’ultimo sarà destinato all’erogazione di indennizzi a favore dei soggetti delle regioni in questione che non otterranno l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze, in esito alle procedure previste dall’art. 4 del D.L. n. 34/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 75/2011, non collocandosi in posizione utile nelle relative graduatorie. La ripartizione di tali indennizzi verrà effettuata, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun operatore, al termine della procedura di volontario rilascio delle frequenze e delle procedure previste dal citato D.L. n. 34/2011. Entro il prossimo 7 marzo potranno essere presentate al Ministero richieste di informazioni e chiarimenti in relazione alla procedura avviata con il Decreto del 23/01/2012, tramite fax (065913110) o e-mail con conferma di ricezione ([email protected]). (D.A. per NL)

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