DTT. Refarming 700 MHz: ecco come funzioneranno assegnazioni di diritti d’uso, associazioni con FSMA e revisione LCN

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Facciamo il punto dello stato dell’arte sul refarming della banda 700 MHz per liberare le frequenze a favore del 5G; sull’argomento c’è infatti una notevole confusione, anche in considerazione dell’avvicendamento di emendamenti all’originario testo normativo (art. 89 DDL 2960/4768, attualmente oggetto di navetta parlamentare).
Partiamo dalle certezze:
1) Switch over/Switch-off. La liberazione delle frequenze della banda 700 MHz non sarà istantanea, ma progressiva – rimuovendo prima i canali interessati da rischi interferenziali con gli stati esteri, nel senso che deve essere coordinata l’attivazione delle frequenze per gli usi non broadcast per evitare di riproporre quelle incompatibilità nelle aree di confine che hanno assegnato al nostro paese la qualifica di stato canaglia sul piano radioelettrico (“black list ITU” e “osservato speciale“, sono le definizioni utilizzate a riguardo dal d.g. del Mise Eva Spina nell’ambito del convegno “Stati Generali delle telecomunicazioni, l’Italia alla svolta dell’ultrabroadband”) -, quali le frequenze corrispondenti ai canali 50, 51, 52 e 53 UHF. Così il c. 6 lettera D) dell’art. 89 del DDL: “rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f) (dal 01/01/2020 al 31/12/2021, ndr) da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d’impresa”;

Ciò posto, entriamo invece nelle componenti più evanescenti.
2) FSMA/network provider. Vi sarà una netta distinzione, anche societaria, tra l’operatore di rete ed il fornitore di servizi di media audiovisivi. Tutti i diritti d’uso dei network provider locali verranno revocati ed i medesimi saranno indennizzati (il calcolo non è agevole, perché è ormai chiaro che saranno impiegati una serie di parametri correlati che impediscono ad oggi un calcolo preventivo puntuale). Un vettore di FSMA locali sarà il mux RAI in VHF, che dovrà trasportare per l’80% i privati, mentre la quota residua sarà destinata ai programmi regionali del servizio pubblico. Così il c. 5 dell’art. 89 del DDL: “Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall’Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati (…) e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale. traliccio antenne varie - DTT. Refarming 700 MHz: ecco come funzioneranno assegnazioni di diritti d'uso, associazioni con FSMA e revisione LCNIn via transitoria (…) entro e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l’informazione a livello regionale”. Il problema, come abbiamo già più volte evidenziato nelle scorse settimane, è che oltre un quinto degli italiani non ha antenne adatte alla ricezione di programmi in VHF, sicché il rischio di marginalizzazione degli FSMA locali veicolati sul tale mux è notevole (qualcuno  a tal fine ipotizza l’integrazione dell’assegnazione con frequenze di limitata portata in UHF nelle aree critiche per la ricezione, ma lo spettro di un minestrone radioelettrico sul modello di quanto avvenuto per Europa 7 è evidente).

Sebbene sia stato paventato, appare invece improbabile la gestione consortile degli altri mux locali (per i quali la distribuzione regionale sarà probabilmente eterogenea), quantomeno per imposizione normativa (se gli attuali operatori decidessero di partecipare in quote paritetiche o meno i nuovi network provider ciò sarà certamente possibile, ma sarà conseguenza della libera negoziazione e non già per una previsione legislativa sul modello di quanto vigente per il DAB). Così il c. 7 dell’art. 89 del DDL: “Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019″. In definitiva, una gara cd “beauty contest” che premierà progetti tecnologici evoluti, piani di sostenibilità economico-finanziaria, solidità strutturale ed organizzativa, pregressa esperienza (saranno quindi privilegiati operatori esistenti dotati di un’organizzazione e di una struttura di notevole capacità per la gestione di infrastrutture trasmissive).traliccio fm e parabole II - DTT. Refarming 700 MHz: ecco come funzioneranno assegnazioni di diritti d'uso, associazioni con FSMA e revisione LCN3) Capacità trasmissiva. Il c. 5 dell’art. 89 del DDL prevede che “i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2″. Tradotto: non viene più concesso lo sfruttamento esclusivo di un diritto d’uso/frequenza, ma garantita una quota di capacità trasmissiva massima (non minima).
4) FSMA locali. Saranno predisposte graduatorie (formate con gli stessi criteri del DPR 146/2017 relativo ai contributi per le tv locali) che consentiranno ai soggetti utilmente collocati che già non avessero conseguito (a seguito di libera negoziazione) l’acquisto di capacità trasmissiva dai network provider titolari dei diritti d’uso di ottenere attraverso il Mise l’associazione agli operatori DTT aventi capacità residuale disponibile. Il comma 8 dell’art. 89 del DDL statuisce infatti che “Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

 


La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 7, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.


5) LCN. Appare probabile che non avvenga nessuna riscrittura integrale, quanto una revisione di quello attuale, senza alterazioni sostanziali del modello. Così il c. 9 dell’art. 89: “In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui al citato articolo 32, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 8″. (M.L. per NL)

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