Rumors: l’obbligo di sperimentazione del DVB-T2 da parte di RAI non si farà sulle rete nazionale n. 12 (non assegnata): troppo pericoloso il precedente di un’autorizzazione temporanea.
La conversione del mux B della RAI potrebbe slittare da gennaio a marzo 2024.
Sintesi
Secondo alcune indiscrezioni, l’ipotesi di attribuire transitoriamente le risorse frequenziali della rete nazionale n. 12 (non assegnata nonostante i ripetuti tentativi) alla RAI per la sperimentazione del DVB-T2 senza convertire il mux B privando gli utenti non in possesso di tv/decoder aggiornati alla tecnologia di riceverne i contenuti, sarebbe tramontata.
Farlo, infatti, esporrebbe Agcom e Ministero delle imprese e del made in Italy a contestazioni, considerato che analoghe richieste di sfruttamento delle risorse scarse disponibili da parte di operatori di rete erano state in precedenza bocciate.
Allo stesso tempo, secondo i rumors raccolti da NL, potrebbe avere luogo uno slittamento del termine del 10 gennaio 2024 previsto per la conversione del mux B fino alla primavera dell’anno prossimo.
L’obbligo di avvio delle trasmissioni T2
Il nuovo contratto di servizio alla firma tra RAI e Ministero delle imprese e del made in Italy (2023-2028), recependo prescrizioni precedenti, avrebbe dovuto imporre che da gennaio 2024 (dal 10 gennaio, per la precisione) uno dei mux della concessionaria pubblica fosse convertito da DVB-T (presumibilmente il mux B) in DVB-T2.
Slittamento
Tuttavia, secondo indiscrezioni, stante l’esigenza di conciliare la continuità di ricezione dei contenuti da parte della popolazione con quelle di attuare il processo di adeguamento tecnologico, la decorrenza della conversione potrebbe avere luogo non dal 10 gennaio, ma tre mesi dopo l’entrata in vigore del contratto RAI–Ministero.
Sistema studiato per T2 attivo in T1 da 3 anni
Ricordiamo che la conversione del mux è finalizzata a favorire la migrazione del sistema post refarming della banda 700 MHz, studiato per il T2 ma operativo, coi limiti del caso, sia quanto a disponibilità di capacità trasmissiva che diffusivi, in T1.
T2 non significa necessariamente HEVC
La conversione in T2, è bene precisarlo, non necessariamente comporta l’adozione dello standard HEVC (acronimo di High Efficiency Video Coding, standard di compressione video approvato nel 2013, erede dell’H264/MPEG-4 AVC), per il quale, viceversa, non ci sono obblighi temporali di adozione.
I penalizzati
Tuttavia, da subito è stato valutato che convertire un intero mux in T2 (non si può operare sui singoli contenuti) comporterà l’irricevibilità dei canali trasportati a quell’utenza priva di tv/decoder adeguati al relativo standard (sono T2 ready i tv venduti dal 2017 in poi), così penalizzando una quota rilevante di pubblico (8,4 mln di famiglie, secondi i dati Auditel-Censis), con discriminazioni per quest’ultimo e per la RAI stessa, che subirebbe un calo d’ascolto sui FSMA veicolati sul multiplexer convertito (da T1 a T2) a vantaggio dei concorrenti privati (Mediaset in primis).
Nessuna proroga alla sperimentazione
Posticipare la sperimentazione, però, non si potrebbe, considerato che la fase transitoria avviata col refarming dovrebbe comunque concludersi auspicabilmente entro il 2025 (quando l’intero sistema dovrà migrare in T2).
La risorsa inutilizzata
Per conciliare l’esigenza, si era quindi pensato di sfruttare una risorsa inutilizzata: quella della 12^ rete nazionale, da quasi due anni nel cassetto e sulla cui destinazione finale (radio o tv) si discute da tempo, con tanto di provvedimenti interlocutori di Agcom.
La 12^ rete nazionale
Con la Delibera n. 25/23/CONS del 08/02/2023, Agcom, all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 366/22/CONS, aveva infatti definito la nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la 12^ rete del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, secondo quanto previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS.
Il merito della Delibera n. 25/23/CONS
Il provvedimento stabiliva la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive per la 12^ rete nazionale del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle precedenti procedure di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 65/22/CONS.
Big Ben ha detto stop
Al momento della pubblicazione del provvedimento cessava quindi la possibilità di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS.
Nessun accordo tra Retecapri ed Europa 7
Sul punto, ricordiamo che gli operatori di rete nazionali Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino (nota come Retecapri) ed Europa Way (conosciuta come Europa 7), cui in occasione del refarming della banda 700 MHz sarebbe spettato mezzo mux a testa (con un diritto d’uso specifico in capo ad una ed uno generico per lo sfruttamento del 50% della capacità all’altra), nonostante diversi tentativi, non avevano infatti concluso un accordo per la gestione condivisa della 12^ rete in ambito nazionale.
L’invito formale del Ministero
Conseguentemente, l’allora Mise, in data 20/05/2022, aveva inviato ai due player una lettera di invito a presentare un’offerta per l’assegnazione dell’unico diritto d’uso delle frequenze pianificate per la suddetta rete.
Niente di fatto
Assegnazione diritto d’uso 12^ rete nazionale
La quale aveva pertanto adottato un provvedimento che prevedeva che il diritto d’uso, utilizzabile esclusivamente per l’offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF fosse assegnato mediante procedura comparativa onerosa senza rilanci competitivi.
Apertura ai nuovi entranti
Una procedura cui avrebbero avuto titolo a partecipare tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell’offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti con divieto di partecipazione.
Apertura a consorzi
La delibera stabiliva altresì la partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del Codice civile, a condizione che assumessero, a pena di esclusione e revoca, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615-ter del codice civile (oltre ovviamente a rispettare gli ulteriori requisiti previsti).
Novità per la 12^ rete
Fatto sta che, successivamente, non si erano registrati altri provvedimenti sul tema (qui per consultare la delibera n. 25/23/CONS). Di qui era nata l’idea di sfruttare transitoriamente la rete per la sperimentazione.
Attribuzione transitoria
Ovviamente RAI non pretendeva un’attribuzione definitiva della risorsa frequenziale della 12^ rete nazionale, considerato che ciò non sarebbe stato possibile per vincoli sul numero di reti, ma uno sfruttamento temporaneo, nelle more della decisione finale sul suo impiego, così salvando capra (mux B) e cavoli (obbligo di sperimentazione).
I malumori
A quanto pare, tuttavia, dopo la pubblicazione di questa ipotesi molte sarebbero state le contestazioni a riguardo di una disparità di trattamento che si sarebbe verificata, considerato che le risorse della rete 12 erano già state richieste in precedenza per la soluzione di problemi di coordinamento delle frequenze assentite col refarming o per la radio digitale (DAB+). Con conseguente archiviazione della possibilità e ripristino dell’obbligo di conversione di un mux esistente. Ma non subito. (M.R. per NL)