Come avevamo annunciato ad aprile, negli ultimi mesi si è registrata un’intensificazione delle contestazioni da parte della D.G.S.C.E.R.P. del Ministero dello Sviluppo Economico per il mancato utilizzo delle numerazioni LCN assentiti nei bacini assegnati.
I provvedimenti ministeriali recano l’intimazione alla regolarizzazione delle posizioni nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la sospensione del titolo per la durata equivalente ad un mese. Cui si aggiunge, in caso di reiterata violazione, la revoca della stessa autorizzazione a trasmettere e dell’utilizzazione del numero attribuito.
Sul piano giuridico, le contestazioni si fondano sull’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 44/2010 e sull’art. 11, comma 8, dell’Allegato A alla Delibera Agcom n. 366/10/CONS, che prevedono, in caso di mancato rispetto della normativa o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la sospensione del titolo autorizzatorio a trasmettere per un periodo fino a due anni.
E’ pertanto quanto mai opportuno che i soggetti titolari di FSMA verifichino che gli identificatori LCN assentiti siano concretamente impiegati in tutto il bacino oggetto dell’autorizzazione (e non solo su un’area parziale rispetto al titolo).
E ciò tanto più che a breve i titoli autorizzatori suddetti dovranno concorrere ai bandi per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che avranno diritto ad essere trasportati sui nuovi mux T2, in applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1034 della legge n. 205/2017 e s.m. come novellata dalla L. 145/2018.
Peraltro, a rischiare pesanti sanzioni sono anche gli operatori di rete che veicolano titoli privi di autorizzazione (e’ per esempio il caso di alcune web radio che sono risultate essere veicolate sul DTT senza autorizzazione come FSMA).
“L’art. 1 c. 12 L. 220/2010 prevede infatti che in caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni”, osserva a riguardo delle contestazioni l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm specializzata in ambito radio-tv. “L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso”, avverte Cionini.
E la portata dell’art. 98 c. 2 del D. Lgs. 259/2003 è devastante, posto che prevede che “In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima e’ di euro 50.000,00”, conclude l’avvocato. (E.G. per NL)