Pubblicato sulla G.U. n. 74 del 31/03/2011 il D.L. 34/2011 recante "Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo".
L’articolo d’interesse per il settore televisivo locale è il 4, rubricato "Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico". Il comma 1 dispone che il termine per stabilire, con le modalita’ di cui al comma 5 dell’articolo 8-novies del decreto-legge 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 101/2008, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre e’ prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita’ disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 220/2010, nonche’, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita’ del patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorita’ cronologica di svolgimento dell’attivita’ nell’area, anche con riferimento all’area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell’articolo 1 della legge 220/2010. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz (da 61 a 69 UHF), risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz (da E5 a E12 VHF) e 470-790 Mhz (da 21 a 60 UHF). L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita’ e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacita’ trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie. Il D.L. in questione reca inoltre (all’art. 3) la "Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione". Detto articolo, al comma 1, dispone che il comma 12 dell’articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 177/2005, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «12. I soggetti che esercitano l’attivita’ televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall’Autorita’ ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all’8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l’eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita’ elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile». (M.L. per NL)