L’Agcom ha finalmente pubblicato (nella serata di ieri) la Delibera 475/10/CONS che consentirà l’attuazione dello switch-off nell’Area Tecnica 3 e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
Nel merito, Agcom ha parzialmente accolto le istanze delle tv locali, valutando positivamente “la possibilità di sostituire il canale 59, già assegnato alle reti locali nelle aree tecniche nn. 1 e 2 passate al digitale nel corso del 2009, nelle aree tecniche nn. 1, 2 e 3 con il canale 28, che risulta non essere stato assegnato nelle aree tecniche nn. 1 e 2 ed altresì di aggiungere il canale 46 nell’elenco delle frequenze pianificabili a livello regionale nell’area tecnica n. 3”. La delibera in parola fa altresì riferimento alla prossima destinazione delle frequenze superiori agli 800 MHz allo sviluppo dei servizi di banda larga in mobilità (in conformità alle disposizioni UE), prevedendo che “Nell’area tecnica n. 3, le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalità identificate nell’allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni”. Il piano di assegnazione è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili nell’area tecnica medesima riportato in allegato 1 al provvedimento, relativamente alle frequenze pianificabili sull’intera A.T. ed in allegato 2 relativamente alle frequenze pianificabili nell’area tecnica per coperture sub regionali o provinciali. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’A.T. 3 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella medesima area tecnica. L’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la successiva pianificazione delle aree tecniche limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 07/04/2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal comma 2 dell’art. 2 della delibera in parola. L’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorità: a) l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19/12/2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti; b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell’ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso per un’unica rete; c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi: 1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica; 2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% dell’A.T. di cui alla delibera in trattazione, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31/07/2005, n. 177. d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nell’A.T. di cui alla delibera in argomento si applicano i limiti di cui all’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31/07/2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 01/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29/11/2007, n. 222; e) qualora più soggetti eserciscano nell’A.T. di cui alla delibera in discussione distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell’ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e); f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal provvedimento in argomento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nell’A.T. 3, nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo nella medesima area tecnica. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal piano di cui trattasi, anche con caratteristiche di gradualità, tenendo conto, a tal fine, della necessità di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l’attribuzione dei diritti d’uso è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31/07/2005 n. 177. La delibera in titolo, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’A.T. 3, è trasmessa alle Regioni interessate dall’area ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31/07/2005, n. 177. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al provvedimento di cui trattasi, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione delle aree confinanti, nonché dell’eventuale parere delle Regioni interessate, all’esito dei quali sarà adottato il piano definitivo dell’A.T. 3. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo nell’A.T. 3. Nell’A.T. 3, le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalità identificate nell’allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni. (M.L. per NL)