L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 23 giugno 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n.181/09/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” ;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale : criteri generali”, e le sue successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010, recante “Procedure per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”;
VISTA la delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante “Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22- bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” ;
VISTA la legge 13 dicembre 2000, n. 220 (legge di stabilità 2011) e, in particolare, l’art. 1, commi 10 e 11;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 , recante “Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo” , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n 75 e, in particolare, l’art. 4;
RILEVATA l’esigenza di sostituire il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con la delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, con una nuova disciplina che tenga conto delle modificazioni normative intervenute in materia di radiodiffusione televisiva terrestre e della regolamentazione medio tempore adottata dall’Autorità in tale materia;
VISTA la delibera n. 212/11/CONS del 13 aprile 2011, pubblicata nel sito web dell’Autorità il 10 maggio 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 110 del 13 maggio 2011, con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale;
AVUTO riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni.
Capo I (art. 1 e 2)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
In merito alle definizioni numerosi soggetti suggeriscono di includervi anche i fornitori di contenuti radiofonici su reti televisive terrestri che ormai costituiscono una realtà di fatto e per i quali il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre prevede apposite numerazioni.
Alcuni soggetti propongono di integrare la definizione della lettera q) per tenere conto delle configurazioni miste dei multiplex per i programmi irradiati sia in SD e che in HD, nonché di prevedere che, nel caso siano adottate dagli operatori di rete configurazioni dei parametri operativi di trasmissione che comportano una minore capacità trasmissiva netta siano stabiliti minori vincoli sul numero minimo di programmi da irradiare per via della ridotta capacità trasmissiva a disposizione dell’operatore di rete.
Alcuni soggetti propongono di introdurre ulteriori definizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, segnalatamente quelle di “emittente” e di “responsabilità editoriale” con l’ulteriore precisazione che l’espressione “programmi televisivi” deve intendersi equivalente a quella di “palinsesti”. Altri soggetti, invece, ritengono tali definizioni foriere di fraintendimenti.
Un soggetto propone di integrare la definizione di operatore di rete televisiva nazionale inserendo anche la dicitura “che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente almeno l’80% del territorio e tutti i capoluoghi di Provincia”, mentre un altro soggetto ritiene che debba essere prevista anche la definizione di fornitore di servizi di media in ambito locale a copertura nazionale.
Alcuni soggetti chiedono di inserire per completezza accanto alla definizione dello standard DVB-H anche quella degli standard DVB-T e DVB-T2.
Infine, altri soggetti ritengono che riportare nel regolamento le definizioni previste dal Testo possa ingenerare confusione applicativa.
In merito al campo di applicazione alcuni soggetti ritengono opportuno ricomprendervi anche le attività di diffusione di contenuti radiofonici digitali su frequenze televisive terrestri per coerenza con le proposte avanzate circa la loro inclusione nelle definizioni.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce di tali osservazioni si condivide l’esigenza di apportare maggiore chiarezza alle definizioni ed al campo di applicazione , in particolare per quanto riguarda l’inclusione dei fornitori di servizi di media radiofonici, le configurazioni dei programmi nei multiplex e gli standard della televisione digitale terrestre. Quanto alle definizioni di “responsabilità editoriale”, “programmi”, “palinsesti” ed all’equivalenza di tali ultime due definizioni, esse sono già comprese nel testo del regolamento che sul punto si è conformato testualmente alle definizioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico).
Capo II (art. da 3 a 14)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
In merito alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi , alcuni soggetti ritengono che, stante l’attuale stato di sviluppo del processo di switch-over, i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti debbano essere i medesimi indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata in ossequio al principio di neutralità tecnologica che esige che servizi identici siano soggetti ai medesimi obblighi, eliminando così le asimmetrie regolatorie tra le diverse piattaforme.
Altri soggetti propongono di modificare l’articolo 3 limitando il requisito sul capitale sociale o introducendo in capo agli operatori un obbligo di prestare delle idonee garanzie (ad es. fideiussioni) in sostituzione del requisito di una soglia minima di capitale sociale interamente versato, e temperando il requisito del numero minimo dei dipendenti. Altri soggetti propongono di inserire un meccanismo di silenzio-assenso del regime autorizzatorio e suggeriscono che l’Autorità pubblichi sul proprio sito web l’elenco dei soggetti che hanno conseguito l’autorizzazione e lo aggiorna periodicamente.
Alcuni soggetti pur condividendo l’introduzione della tipologia dell’autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale , ritengono che debbano essere introdotti dei requisiti soggettivi ed oggettivi minimi, quali il numero di dipendenti ed un fondo di dotazione.
Circa l’equipollenza dei fornitori di media audiovisivi lineari autorizzati all’estero , alcuni rispondenti, pur condividendo la previsione di non sottoporre a nuova autorizzazione in Italia tali soggetti, richiedono, per ragioni di parità di trattamento e di non discriminazione, che essi siano tenuti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione in Italia e si adeguino agli obblighi di programmazione previsti dal regolamento e dal Testo unico .
Circa il periodo di validità dell’autorizzazione, fissata in 12 anni, alcuni soggetti ritengono che essa debba avere durata pari a quella ventennale dell’assegnazione del diritto di uso delle frequenze. Inoltre non condividono la previsione dell’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità, oltre che del Ministero, in caso di trasferimento dell’autorizzazione.
Circa la previsione relativa ai contributi (art. 7) un soggetto rileva come l’attuale scenario del mercato di riferimento, caratterizzato da un lato dal persistere della congiuntura economica negativa e dall’altro dalla necessità di significativi investimenti per adattare le infrastrutture alle nuove tecnologie contrasti con la scelta dell’Autorità di aumentare i contributi a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari ed auspica che almeno fino al definitivo completamento dello switch off, siano mantenuti gli attuali importi . Un altro soggetto ritiene che tali contributi debbano avere un regime analogo a quelle delle autorizzazioni via satellite, in ossequio al principio della neutralità tecnologica.
Circa la previsione del registro dei programmi alcuni soggetto chiedono di esonerare da tale obbligo i palinsesti delle trasmissioni differite dello stesso programma e di sopprimere l’obbligo della tenuta cartacea del Registro in favore di un registro elettronico.
Circa le norme sul contenuto dei programmi (artt. da 9 a 14), un soggetto chiede di eliminare il richiamo alle disposizioni in materia di accorgimenti tecnici idonei a escludere i minori dalla visione di programmi stabilite dall’Autorità in applicazione dell’art. 34, comma 5, del Testo unico.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in un’ottica di proporzionalità e neutralità tecnologica, i requisiti di capitale sociale e numero dei dipendenti occupati previsti per il rilascio dell’autorizzazione in ambito nazionale e locale, requisiti mutuati dal regime televisivo analogico, possano essere eliminati all’atto della definitiva cessazione della televisione analogica sull’intero territorio nazionale, al fine di non creare discriminazioni nel periodo intermedio. Nello stesso periodo appare ragionevole, sempre a fini di non discriminazione, che tali requisiti siano comprovati anche dai soggetti autorizzati all’estero che diffondono programmi su frequenze terrestri sul territorio nazionale. Appare altresì ragionevole una riduzione dei contributi per allineare il settore digitale terrestre a quello della diffusione via satellite. Circa la durata delle autorizzazioni si osserva che la previsione di una durata non inferiore a 12 anni è contenuta nel Testo unico unitamente alla possibilità del un rinnovo del titolo per uguali periodi. Per quanto riguarda il registro dei programmi, si concorda sulla previsione di un formato solo elettronico , il quale verrà definito dall’Autorità con separato provvedimento da sottoporre a consultazione. Circa la richiesta di eliminazione della previsione relativa agli accorgimenti tecnici a tutela dei minori, si osserva che tale prescrizione è contenuta nel Testo unico ed è applicabile a tutte le piattaforme di trasmissione televisiva, ivi compresa la piattaforma digitale terrestre.
Capo III (art. 15)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto evidenzia la difficoltà nell’individuare i confini giuridici e abilitativi tra i ruoli del fornitore di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato e il fornitore di servizi media audiovisivi e come sia difficilmente giustificabile rispetto alla norma primaria ed ai principi civilistici l’estensione al fornitore di servizi di media audiovisivi ed all’operatore di rete della vincolatività della carta dei servizi del fornitore di servizi ad accesso condizionato.
Un altro soggetto ritiene necessario che le EPG proprietarie dei fornitori di servizi di accesso condizionato applichino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in particolare nei confronti dei fornitori di servizi di media indipendenti, ovvero le emittenti non facenti parte del medesimo gruppo di società cui appartiene un operatore di rete nonché un fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato che fornisca una EPG.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene che la norma proposta sia del tutto conforme al quadro normativo e regolamentare vigente dettato dal Testo unico, dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n. 216, di recente aggiornamento. Quanto all’osservazione sulla non proporzionalità dell’estensione della vincolatività della carta dei servizi nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi e dell’operatore di rete, pur prendendo atto che a tali soggetti competono adempimenti e responsabilità differenti, si reputa opportuno mantenere tale previsione, specificando che la medesima troverà attuazione laddove applicabile.
Capo IV (artt. da 16 a 21)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Alcuni soggetti hanno svolto osservazioni sul portato della legge di stabilità 2011 e del decreto-legge n. 34/2011 le cui norme , assegnando la banda a 800 MHz ai servizi di larga banda mobile, hanno sottratto risorse al comparto delle emittenti locali introducendo il principio delle procedure concorsuali per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a tale comparto.
Altri soggetti evidenziano l’opportunità che la situazione di provvisorietà dei diritti di uso delle frequenze destinate agli operatori di rete nazionali sia definita mediante la previsione di un’apposita norma intesa a conferire certezza al processo di conversione delle reti analogiche in reti digitali in vista dello switch-off nazionale.
Circa gli obblighi degli operatori di rete , molteplici osservazioni hanno riguardato la configurazione dei multiplex in relazione al numero minimo di programmi da trasportare al fine di assicurare l’efficienza spettrale ed allocativa. In particolare i rispondenti sono concordi nel ritenere che nel computo di tali programmi vadano compresi anche i programmi simulcast e le trasmissioni differite dello stesso palinsesto, riproponendo le osservazioni già formulate in relazione alle definizioni.
Circa il trasporto di programmi nazionali da parte di operatori di rete locali , alcuni soggetti propongono di estendere a tre il numero di tali programmi nonché di eliminare la restrizioni tecniche previste alla lettera d) ed, infine, di prevedere esplicitamente l’assegnazione a tali programmi delle numerazioni nazionali previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
Circa le norme sulla condivisione delle frequenze, alcuni soggetti hanno richiesto di introdurre previsioni più esplicite che consentano alle emittenti locali, nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 34/2011, di stipulare accordi per la condivisione della stessa frequenza da parte di soggetti che irradiano in zone della stessa regione non sovrapponibili tra loro, secondo i criteri e le modalità che il Ministero dello sviluppo economico provvederà a fissare nelle citate procedure.
Circa gli aspetti relativi alla contribuzione per i diritti di uso delle frequenze da un lato è stato richiesto di tenere in considerazione il (solo) meccanismo previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche che impone ai soli operatori di rete , in quanto assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze, il pagamento di contributi opportunamente parametrati a tale specifica attività, dall’altro, invece, che l’attuale regime contributivo relativo alla radiodiffusione televisiva analogica sia mantenuto per almeno cinque anni dopo la data dello switch-off nazionale.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce delle osservazioni formulate si concorda con l’opportunità di prevedere un regime definitivo per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, attualmente assegnate solo in via provvisoria, al fine di conferire certezza al complessivo quadro dell’utilizzazione delle frequenze televisive digitali in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.
Tale regime per le reti televisive nazionali può utilmente coincidere con l’esito delle procedure di beauty contest di cui alla delibera n. 497/10/CONS, all’esito del quale verrà completato il percorso definito dalla delibera n. 181/09/CONS, così come recepita dalla legge n. 101/2009 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le reti locali l’assegnazione a regime si concreta all’esito delle procedure di selezione mediante le graduatorie relative a ciascuna regione o area tecnica.
Del pari appaiono meritevoli di accoglimento le richieste volte ad una maggiore specificazione del principio della condivisione delle frequenze, al fine di coniugare la massima efficienza dell’uso dello spettro radioelettrico con il massimo grado di pluralismo del settore locale attraverso l’uso congiunto, laddove tecnicamente possibile, della stessa frequenza da parte di più soggetti.
Circa le modalità del trasporto di programmi nazionali da parte di operatori locali , si ritiene proporzionale accogliere le specificazioni circa l’assegnazione a tali programmi delle numerazioni nazionali previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ed eliminare gli obblighi tecnici di coordinamento del segnale nelle zone di confine, in ragione della specificità di tali trasmissioni. Si ritiene, altresì, di prevedere il trasporto di due programmi nazionali, facendo salva comunque la compatibilità con gli obblighi di trasporto nei confronti dei fornitori di servizi di media locali fissati dal decreto-legge 34/2011.
Si ritiene, altresì, opportuno, a fini di chiarezza, specificare quali siano gli obblighi di adeguata copertura previsti dall’articolo 18, comma 2, lett. c), che appare proporzionato fissare nella copertura di almeno l’80% della popolazione del bacino assegnato da raggiungere in cinque anni dall’assegnazione del diritto di uso delle frequenze, per simmetria con l’analogo obbligo previsto nei confronti delle reti televisive oggetto del beauty contest.
Circa le modalità di determinazione del contributo, operando una sintesi delle contrapposte osservazioni formulate, si ritiene opportuno mantenere l’attuale regime contributivo fino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive analogiche. Allo scadere di tale periodo l’Autorità provvederà alla determinazione del contributo nel rispetto del regime stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’utilizzazione delle frequenze, nel rispetto del criterio di assicurare almeno la compatibilità di tale introito con l’attuale gettito statale.
Capo V (artt. da 22 a 26)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Circa i criteri e le modalità di computo dei programmi ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 43 del Testo unico, un operatore ritiene opportuno un chiarimento interpretativo circa la fattispecie delle trasmissioni in “ pay per view” e sul conteggio dei programmi diffusi in tecnica DVBT-2, i quali andrebbero parificati ai programmi DVB-T.
Altri soggetti ritengono che i programmi irradiati mediante reti DVB-H debbono essere oggetto di calcolo separato ai fini della verifica del rispetto del limite posto dalla legge , così come i programmi diffusi in modalità HD.
Un altro soggetto , invece, reputa inopportuna la previsione di una verifica periodica su base annuale e non condivide la scelta di assegnare valori convenzionali ai programmi irradiati su reti DVB-H o in HD. Altri soggetti ritengono opportuno utilizzare a tale scopo le comunicazioni annuali già previste nei confronti dell’Autorità.
Alcuni soggetti propongono di elevare il limite di ore per la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti locali dalle 12 ore attualmente prevista a sedici ore giornaliere.
Altri soggetti ritengono onerosa e incongruente rispetto alla normativa primaria la previsione di una contabilità separata per ciascun programma oggetto di autonoma autorizzazione.
Circa le regole di must carry previste dall’art. 4 del decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n. 75/2011, alcuni soggetti suggeriscono che l’Autorità approvi nell’ambito del presente regolamento le modalità e le condizioni economiche della cessione di capacità trasmissiva, al fine di disporre di un quadro regolatorio completo ed esaustivo già all’atto delle procedure di selezione relative all’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze al settore delle emittenti locali. A tal fine i predetti soggetti hanno proposto un dettagliato quadro di tali condizioni economiche e tecniche, prevedendo altresì una procedura celere e tempestiva condotta sotto l’egida dell’Autorità in modo da assicurare un effettivo rispetto della previsione introdotta dalla legge a favore dei soggetti che in base alla graduatoria non risulteranno assegnatari delle frequenze.
Osservazioni dell’Autorità
Alla luce delle osservazioni formulate l’Autorità ritiene che i criteri stabiliti per la verifica dei limiti antitrust dei fornitori di servizi di media audiovisivi siano del tutto conformi al quadro recato dal Testo unico, cos’ come modificato dal decreto legislativo n. 44/2011, che ha introdotto per via legislativa le definizioni di programmi e palinsesti , dalle quali sono esclusi i servizi pay per view. Parimenti il testo proposto tiene già conto della specificità delle trasmissioni diffuse in
tecnica DVB-H ed in modalità HD, per l qauli è previsto un peso specifico, mentre, ai fini di tale calcolo, i programmi diffusi in DVB-T sono parificati a quelli diffusi in DVB-T2 .
La necessità di una verifica annuale è determinata dall’esigenza di disporre con cadenza temporale predeterminata, così come avviene per la definizione delle dimensioni economiche del SIC, del quadro completo relativo all’irradiazione di programmi televisivi, al fine di calcolare la soglia del 20% e conferire certezza allo sviluppo delle attività degli operatori televisivi.
Appare, invece, ragionevole la richiesta dell’eliminazione della previsione di una contabilità separata per ciascun programma oggetto di autonoma autorizzazione, previsione che non trova riscontro in una specifica disposizione del Testo unico, mentre la richiesta di ampliamento del tempo destinato alle trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti televisive locali, pur considerando che l’attuale tetto di dodici ore previsto dall’articolo 29 del Testo unico trova applicazione nei confronti delle emittenti televisive analogiche, non appare supportata da una esplicita previsione normativa in tal senso.
Si concorda, infine, con l’esigenza rappresentata di includere nel presente regolamento le modalità e le condizioni economiche del must carry disposto dalla legge a favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali , al fine di conferire certezza regolatoria alle prossime selezioni comparative per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze al settore televisivo locale in attuazione delle recenti norme legislative. Sul punto si reputano ragionevoli ed omogenee, rispetto al mercato della capacità trasmissiva già analizzato dall’Autorità in recenti provvedimenti, le tariffe proposte in sede di consultazione, con l’ulteriore specificazione dell’applicazione di tariffe di favore per il comparto dei fornitori di servizi di media comunitari, in ragione della specificità di tale comparto.
RITENUTO, pertanto, che a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. È approvato il provvedimento recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, riportato nell’allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
4. Restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base della delibera n. 109/07/CONS e dei relativi provvedimenti attuativi, che restano regolati dalle predette disposizioni fino allo spirare dei loro effetti.
La presente delibera è pubblicata integralmente nel sito web dell’Autorità e priva dell’allegato A nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 23 giugno 2011
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Il PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Allegato A alla delibera n. 353 /11/CONS del 23 giugno 2011
NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) “Ministero”: Il Ministero dello sviluppo economico;
c) “Testo unico”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
d) “Codice delle comunicazioni elettroniche”: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
e) “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
f) “fornitore di servizi di media a carattere comunitario”: il fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale , in ambito nazionale e locale, che si impegna ;
1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione
2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
g) “servizio di media audiovisivo lineare”: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
h) “reti televisive terrestri”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via radio, comprese le reti terrestri mobili, utilizzate per la diffusione circolare dei programmi televisivi;
i) “programma” : una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
l) “programmi dati”: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
m) “palinsesto televisivo”: l’insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
n) “responsabilità editoriale”: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico; ai fini del presente regolamento l’espressione “programmi televisivi” si intende equivalente a quella di “palinsesti televisivi”;
o) “accesso condizionato”: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
p) “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”: il soggetto che fornisce , al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi
q) “blocco di diffusione” o ”multiplex” : l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una rete televisiva assegnata e comprendente almeno sei programmi televisivi diffusi in tecnica Standard Definition (SD), ovvero tre programmi televisivi diffusi in tecnica High Definition (HD), ovvero, in caso di diffusione mista SD ed HD, almeno quattro programmi televisivi di cui uno diffuso in HD. Qualora il blocco di diffusione, nel rispetto comunque delle prescrizioni tecniche dettate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, abbia un NetRate inferiore a 19,91 Mbit/s nelle bande UHF IV e V e a 19,60 Mbit/s nella banda VHF-III, sulla base di oggettive esigenze e previa autorizzazione del Ministero potrà essere diffuso un numero inferiore di programmi a condizione che sia comunque diffuso almeno un programma SD ogni 3 Mbit/s, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 2 del presente regolamento;
r) “reti televisive nazionali ”: le reti televisive nazionali su frequenze terrestri assegnate sulla base della delibera n. 181/09/CONS e n. 497/10/CONS e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ;
s) “reti televisive locali ”: le reti televisive locali su frequenze terrestri assegnate sulla base della delibera n. 181/09/CONS, dell’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e delle pianificazioni delle aree tecniche di cui al d.m 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
t) “operatore di rete televisiva”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete televisiva su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
u) “ambito locale televisivo”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche a carattere comunitario, in uno o più bacini regionali, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola provincia o di una sola regione, e l’emittente non trasmette in altri bacini;
v) “ambito nazionale televisivo”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale;
z) “piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”: il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo televisivo in tecnica digitale adottato dall’Autorità con delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e integrazioni;
y) “piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”: il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento adottato dall’Autorità con delibera n. 366/10/CONS.
aa) “DVB-H” : lo standard DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld), adottato nel novembre 2004 dall’ETSI, con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
bb) “DVB-T” : lo standard DVB-T (Digital Video Broadcasting) adottato nel marzo 1997 dall’ETSI con il documento "Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding ad modulation for digital terrestrial television – ETSI EN 300-744”;
cc) “DVB-T2”: lo standard di seconda generazione DVB-T2 adottato nel settembre 2009 dall’ETSI con il documento "Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure, channel coding ad modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) – ETSI EN 302-755 V1.1.1.(2009-09)”;
dd)“trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili”: la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del Testo unico.
Articolo 2
(Campo di applicazione )
1. Il presente regolamento disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale .
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI SU FREQUENZE TELEVISIVE TERRESTRI
Articolo 3
(Modalità di rilascio delle autorizzazioni)
1. Il Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri . Fino all’entrata in vigore della legislazione di competenza delle Regioni di cui all’articolo 12 del Testo unico, le autorizzazioni di cui al presente comma destinate alla diffusione in ambito regionale o provinciale sono rilasciate dal Ministero.
2. Possono presentare domanda per il rilascio dell’ autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione o allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo , le amministrazioni pubbliche gli enti pubblici anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica, e le aziende e gli istituti di credito non possono, nè direttamente né indirettamente essere titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
6. L’autorizzazione a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
7. Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L’autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto.
8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
9. Il Ministero provvede al rilascio dell’autorizzazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
b) per le società, codice fiscale e/o partita IVA e certificato di iscrizione al registro delle imprese contenente l’indicazione dei soci relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000; per i rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni riconosciute e non riconosciute, codice fiscale e indicazione del numero di partita IVA ;
c) l’indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare del capitale sociale interamente versato;
d) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l’elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
e) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, con riferimento all’articolo 43 del Testo unico ;
f) l’indicazione del genere di programmazione e ogni altro elemento rilevante ai fini dell’attribuzione della numerazione spettante ai sensi del Piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre;
g) le ricevute dei versamenti di cui all’articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa.
11. Il termine di 30 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero , ritenendo necessario un supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato. Il procedimento si conclude con un’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i 30 giorni dall’ultima comunicazione del Ministero.
12. L’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 12, del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS costituisce titolo per effettuare la trasmissione simultanea su frequenze televisive digitali terrestri del palinsesto diffuso dallo stesso soggetto su reti radiofoniche terrestri in tecnica analogica. Le numerazioni dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 633/10/CONS attribuite ai palinsesti radiofonici di cui al presente comma non rientrano nel limite dei sei programmi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g) dell’allegato A alla predetta delibera, né nel numero minimo di programmi televisivi per ciascun blocco di diffusione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q) del presente regolamento.
13. I requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo trovano applicazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica .
Articolo 4
(Contenuto della domanda)
1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 3 deve contenere:
a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) l’indicazione relativa all’ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;
c) l’indicazione della tipologia e durata giornaliera e settimanale di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione e l’eventuale indicazione di trasmissione differita dello stesso palinsesto;
d) l’eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi;
e) l’eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell’autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;
f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali;
g) l’eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi.
Articolo 5
(Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari autorizzati all’estero)
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera e in questo legittimamente esercenti, non sono tenuti a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, fatta salva la domanda per ottenere la numerazione spettante sulla base del Piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre e la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 12.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni previste dal Testo unico in materia di contenuti e obblighi di programmazione ed i relativi programmi irradiati sul territorio nazionale rientrano nel computo dei programmi di cui al successivo articolo 23.
Articolo 6
(Validità, rinnovo e cessione)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 3 è rilasciata per una durata di dodici anni , è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa e può essere ceduta a terzi, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione, previo assenso del Ministero, sentita l’Autorità che provvede ai sensi del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazioni ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS .
2. L’autorizzazione di cui all’articolo 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L’autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.
Articolo 7
(Contributi per istruttoria)
1. Il soggetto richiedente l’ autorizzazione di cui all’articolo 3 in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 7.000 a titolo di contributo per istruttoria, per ciascuna domanda di autorizzazione relativa a ciascun programma. Per una autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale il contributo è ridotto a 3.500 euro. Per l’autorizzazione in ambito locale il contributo è pari a euro 3.000 . Tale contributo è ridotto a euro 500 per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 250 per una autorizzazione a carattere comunitario in ambito locale. Qualora il medesimo soggetto presenti domande di autorizzazione in ambito locale per più programmi , il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva.
Articolo 8
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
1. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato elettronico, che verrà definito dall’Autorità con separato provvedimento, previa consultazione dei soggetti interessati.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 9
(Responsabilità e rettifica)
1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi secondo le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell’articolo 32 – quinquies, comma 1, del Testo unico
2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 32 – quinquies, comma 2, del Testo unico in tema di rettifica.
Articolo 10
(Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e inserimento di prodotti)
1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e inserimento di prodotti stabilite dal Testo unico e dalle disposizioni attuative dell’Autorità.
Articolo 11
(Produzione audiovisiva europea )
1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di produzione audiovisiva europea stabilite dall’art. 44 del Testo unico in quanto applicabili e delle disposizioni attuative dell’Autorità.
Articolo 12
(Tutela dei minori )
1. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e di valori dello sport stabilite dall’articolo 34 e 35 bis del Testo unico e dalle disposizioni attuative dell’Autorità .
Articolo 13
(Garanzie per gli utenti e per i diritti d’autore)
1.I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme a tutela dell’utenza stabilite dall’articolo 32 del Testo unico e della disciplina adottata dall’Autorità ai sensi del comma 2 del predetto articolo in materia di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, nonché delle condizioni di utilizzo del numero assegnato dal Ministero.
2. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione del diritto d’autore stabilite dall’articolo 32-bis del Testo unico e della disposizioni attuative dell’Autorità.
Articolo 14
(Diritto di cronaca ed eventi di particolare rilevanza)
1. I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di eventi di particolare rilevanza e di brevi estratti di cronaca contenute nei Regolamenti adottati dall’Autorità ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del Testo unico
CAPO III
AUTORIZZAZIONE GENERALE PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 15
(Autorizzazione generale alla fornitura dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato)
1. La fornitura di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato su frequenze televisive terrestri è soggetta ad autorizzazione generale che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. I fornitori di servizi di accesso condizionato:
a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni e dalla delibera n. 366/10/CONS, ivi comprese le disposizioni in materia di accorgimenti tecnici idonei ad escludere i minori dalla visione dei programmi stabilite dall’Autorità in applicazione dell’articolo 34, comma 5, del Testo unico;
b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni;
c) osservano le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dal conseguimento dell’autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di servizi di media audiovisivi che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde, in quanto applicabile.
4. Il fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato che sia anche titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ai sensi dell’articolo 3, è tenuto ad adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L’ OPERATORE DI RETE TELEVISIVA E ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE
Articolo 16
(Autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva)
1. L’attività di operatore di rete televisiva, in ambito nazionale o locale, è soggetta ad autorizzazione generale che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Possono presentare domanda per il conseguimento dell’autorizzazione generale di cui al comma 1, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni ed è rinnovabile secondo la procedura di cui al citato articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’autorizzazione può essere ceduta a terzi conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 17
(Assegnazione del diritto di uso delle frequenze )
1. Il diritto di uso delle frequenze digitali terrestri è conseguito dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 16, con distinto provvedimento rilasciato dal Ministero nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera n. 181/09/CONS, come richiamata dall’articolo 8-novies, comma 4, della legge 101/2008 e successive modificazioni, ed in conformità ai parametri tecnici stabiliti dal Piano nazionale di assegnazione di cui alla delibera n. 300/10/CONS e successive modificazioni e dalle delibere di pianificazione delle aree tecniche di cui al calendario adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 8-novies, comma 5, della legge 101/2008 e successive modificazioni e integrazioni .
2. Agli operatori di rete televisiva in ambito nazionale si applicano, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre, le procedure stabilite dalla delibera n. 497/10/CONS.
3. All’esito dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011, il Ministero provvede all’assegnazione a regime dei diritti di uso delle frequenze nei confronti di tutti gli operatori di rete nazionali operanti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni richiamati al comma 1 e mediante procedure eque, trasparenti e non discriminatorie.
3. Agli operatori di rete televisiva in ambito locale si applicano , ai fini dell’assegnazione a regime dei diritti di uso delle frequenze per ciascuna area tecnica o Regione, le disposizioni recate dall’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
4. La diffusione per mezzo delle frequenze oggetto del diritto di uso è consentita esclusivamente secondo le specifiche tecniche stabilite dai Piani di assegnazione di cui al comma 1.
5. I soggetti assegnatari del diritto di uso delle frequenze possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero l’assegnazione delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio necessari per assicurare la diffusione dei programmi, ovvero acquisire i collegamenti da soggetti terzi autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 18
(Obblighi dell’operatore di rete televisiva)
1. Gli operatori di rete televisiva sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 42, comma 1, del Testo unico al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse radio ad essi assegnate.
2. L’operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:
a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni ed osservando gli obblighi in tema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre stabiliti dalla legge e dalla delibera n. 366/10/CONS;
b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità,la qualità del segnale irradiato, l’adeguata copertura del bacino assegnato, comunque non inferiore all’80 per cento della popolazione del bacino stesso da raggiungere nell’arco di cinque anni dall’assegnazione del diritto di uso delle frequenze, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
d) ai fini dell’uso efficiente dello spettro radio trasporta su ciascuna rete nazionale o locale DVB-T, almeno sei programmi o palinsesti diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o palinsesti diffusi in tecnica HD, ovvero ancora , in caso di diffusione mista SD ed HD, almeno quattro programmi televisivi di cui uno diffuso in HD. Qualora il blocco di diffusione, nel rispetto comunque delle prescrizioni tecniche dettate dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, abbia un NetRate inferiore a 19,91 Mbit/s nelle bande UHF IV e V e a 19,60 Mbit/s nella banda VHF-III, sulla base di esigenze oggettive e previa autorizzazione del Ministero potrà essere diffuso un numero inferiore di programmi a condizione che sia comunque diffuso almeno un programma SD ogni 3 Mbit/s. Nel numero di programmi di cui alla presente lettera sono compresi i programmi simulcast analogico/digitale e i programmi HD simulcast dei programmi SD, nonché i programmi differiti dello stesso palinsesto; tali configurazioni trovano applicazione decorsi sei mesi dalla data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive analogiche.
3. L’operatore di rete in ambito locale, fermo il rispetto della quota di riserva di capacità trasmissiva stabilita dall’articolo 8, comma 2, del Testo unico a favore dei soggetti autorizzati a fornire contenuti televisivi in ambito locale e degli obblighi di must carry previsti dall’articolo 27, può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la capacità trasmissiva offerta non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex, salva la compatibilità con gli obblighi di must carry di cui all’articolo 27 del presente regolamento;
b) la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali controllati da o collegati con gli operatori di rete televisiva nazionale;
c) la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale deve consentire una copertura di almeno il 50% della popolazione nazionale nel periodo di switch-over e una copertura di almeno l’80% della popolazione nazionale alla data dello switch-off nazionale, da conseguire mediante forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale;
d) ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale trasportati da operatori di rete locali nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma spettano le numerazioni dei canali a diffusione nazionale previste dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre secondo i generi di programmazione ivi previsti.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, nonché in caso di mancato utilizzo delle frequenze assegnate si applicano le sanzioni di cui all’articolo 52, comma 3, del Testo unico e il Ministero acquisisce il diritto di disporre dei diritti di uso delle frequenze precedentemente assegnate.
Articolo 19
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
1. Gli operatori di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all’uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.
2. Gli operatori di rete in ambito nazionale che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della delibera n. 497/10/CONS, sono tenuti al rispetto delle misure ivi previste per la realizzazione delle reti da parte degli operatori nuovi entranti.
3. Al fine di assicurare la massima efficienza dell’uso delle frequenze ed il maggior grado di pluralismo del sistema televisivo locale, i soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale operanti in una stessa regione possono raggiungere tra loro intese al fine di richiedere nell’ambito delle procedure di selezione di cui all’articolo 4 del decreto–legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l’assegnazione per i rispettivi blocchi di diffusione del diritto d’uso della stessa frequenza nelle aree precedentemente servite. Le modalità di presentazione delle relative domande e i relativi criteri di valutazione sono definiti dal Ministero nell’ambito delle predette procedure.
4. L’ubicazione e l’uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate nel rispetto del principio di non discriminazione. Alle eventuali controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , secondo le procedure previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 20
(Durata e trasferimento del diritto di uso delle frequenze )
1. L’assegnazione del diritto di uso delle frequenze ha la stessa validità dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 16.
2. Il trasferimento del diritto di uso delle frequenze di cui al presente Capo è consentito, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 della delibera n. 497/10/CONS.
Articolo 21
(Contributi )
1. In via transitoria fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 497/10/CONS.
2. A decorrere dal periodo di cui al comma 1 i contributi per i diritti di uso delle frequenze saranno determinati secondo il regime di contribuzione previsto dall’articolo 35, commi 1, 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, assicurando almeno la compatibilità con gli attuali introiti statali.
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO , DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 22
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43 del Testo unico e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per le reti televisive terrestri in tecnica digitale :
a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in ambito locale; ad uno stesso soggetto non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
b) all’atto della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del Testo unico , non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano; ;
c) fino alla completa attuazione del piano il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto abilitato a fornire contenuti in ambito nazionale è calcolato ai sensi del combinato dell’articolo 43, comma 8, del Testo unico e dell’articolo 25, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del Testo unico, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale.
3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale possono essere autorizzati alla trasmissione di programmi in contemporanea secondo quanto previsto dall’articolo 29 del Testo unico .
4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 43, commi 13, 14 e 15, del Testo unico, sono tenuti a diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 5, comma 1, lett. i) del Testo unico.
Articolo 23
(Criteri e modalità di verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi )
1. L’Autorità provvede alla verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali periodicamente d’ufficio, comunque entro il 30 ottobre di ciascun anno , nonché in occasione di notifica di intese od operazioni di concentrazioni ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del Testo unico ovvero su segnalazione di chi vi abbia interesse.
2. Qualora l’Autorità riscontri a seguito delle verifiche di cui al comma 1 il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per la diffusione di programmi in ambito nazionale o locale dispone l’avvio dell’istruttoria ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui alla delibera n. 646/06/CONS.
3. Ai fini della verifica d’ufficio di cui al comma 1 i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali entro il 30 giugno di ciascun anno comunicano all’Autorità il numero dei programmi autorizzati alla diffusione secondo il modello allegato alla presente delibera.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), g) ed h) del Testo unico, ai fini del calcolo dei programmi cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, non si considerano:
a) le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) le trasmissioni differite dello stesso palinsesto;
c) la prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi.
5. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre mediante reti DVB-H i programmi destinati alla fruizione del pubblico esclusivamente verso terminali mobili, ai fini del calcolo dei programmi di cui al presente articolo , un programma irradiato mediante rete DVB-H corrisponde a 1/10 di un programma irradiato su rete DVB-T, sia con riferimento al totale dei programmi irradiati sia con riferimento al totale dei programmi irradiati da uno stesso soggetto.
6. Ai fini del calcolo dei programmi di cui al presente articolo un programma diffuso in HD che non costituisca simulcast o trasmissione differita dello stesso palinsesto corrisponde a 1,5 programmi, sia con riferimento al totale dei programmi irradiati sia con riferimento al totale dei programmi irradiati da uno stesso soggetto . La presente disposizione è soggetta a revisione sulla base dello sviluppo tecnologico e di mercato della diffusione televisiva
Articolo 24
(Obblighi di trasparenza del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari )
1. Il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi ai sensi dell’articolo 15 adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.
Articolo 25
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete televisiva)
1. L’operatore di rete televisiva stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. In particolare l’operatore di rete:
a) non può modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della società dell’informazione forniti da soggetti terzi;
b) non effettua discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti lineari o a richiesta non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, rendendo disponibili a queste ultime le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti lineari o a richiesta riconducibili a società controllanti, controllate o collegate;
c) non effettua discriminazioni nello stabilire gli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete tra fornitori di contenuti lineari o a richiesta appartenenti a società controllanti, controllate o collegate;
d) utilizza sotto la propria responsabilità le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti lineari e a richiesta non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, al solo fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con il divieto di trasmettere a società controllanti, controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
2. L’operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l’operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto alla separazione societaria.
Articolo 26
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di servizi di media audiovisivi )
1. L’operatore di rete televisiva nazionale che ricade nelle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, della delibera 497/10/CONS, in caso di aggiudicazione del quinto multiplex, è obbligato alla cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva del predetto multiplex a favore di fornitori di contenuti indipendenti nei termini e alle condizioni stabilite dalla citata delibera.
2. L’operatore di rete televisiva locale che ricade nelle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 34 è obbligato a cedere una quota della capacità trasmissiva ad esso assegnata , comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari di diritti di uso delle frequenze, secondo le modalità e le condizioni economiche stabilite dal successivo articolo 27 in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/2011.
3. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi la fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi che non siano in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 43, commi 13 e 14, del Testo unico, avviene sulla base di una negoziazione commerciale, comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 25. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l’articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.
4. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
5. Fino alla data di definitiva cessazione delle trasmissioni televisive analogiche resta fermo quanto previsto dalla delibera n. 109/07/CONS e dalle successive delibere applicative in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001.
Articolo 27
(Modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 34/2011, convertito con modificazioni dalla legge 75/2011)
1. I soggetti assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/2011 devono cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie, secondo le modalità e alle condizioni economiche indicate nei commi successivi.
2. La capacità trasmissiva oggetto di cessione di cui al comma 1 non deve essere inferiore a quella necessaria per veicolare due programmi e, in ogni caso, non inferiore a 6 M/bits.
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, per ciascuna regione, delle graduatorie di cui al comma 1 i soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze sono tenuti a comunicare all’Autorità il listino della cessione della capacità trasmissiva di cui al presente articolo, le cui tariffe non possono essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante, prevedendo comunque condizioni di favore per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario. Tali listini sono resi pubblici dall’Autorità sul proprio sito web entro cinque giorni dalla ricezione. Le tariffe di cui al presente comma sono soggette ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT.
4. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei listini di cui al comma 4 i soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non assegnatari dei diritti di uso delle frequenze sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, che intendono avvalersi della capacità trasmissiva di cui al comma 2 per l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi, comunicano la propria manifestazione di interesse all’Autorità indicando l’operatore di rete, la capacità trasmissiva richiesta e l’area territoriale di interesse.
5. L’Autorità provvede all’associazione della capacità trasmissiva degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi che ne fanno richiesta secondo le modalità dei precedenti commi entro i successivi 15 giorni e, comunque, prima dello switch-off dell’area tecnica o regione interessata. In caso di richieste non compatibili tra loro l’Autorità, sentiti gli interessati, procede al soddisfacimento delle richieste secondo l’ordine delle graduatorie di cui al comma 1, tenendo altresì conto, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, della quantità di capacità trasmissiva richiesta da ciascuno e delle aree territoriali di maggior interesse del richiedente stesso.
6. I contratti di cessione di capacità trasmissiva stipulati ai sensi del presente articolo:
a) hanno durata pari alla durata del titolo abilitativo alla diffusione di servizi di media audiovisivi del richiedente. La cessazione anticipata dell’efficacia di tale titolo per qualsivoglia causa determina la risoluzione del contratto, fatti salvi gli effetti già prodottisi e senza diritto a richiesta di risarcimento del danno;
b) devono prevedere la possibilità di rinnovo automatico alla scadenza del titolo, nel caso del suo rinnovo e il diritto di prelazione in caso di stipulazione di un nuovo contratto a condizioni analoghe, dopo la cessazione dell’efficacia contrattuale;
c) devono prevedere la possibilità per l’operatore di rete di dichiarare la risoluzione del contratto stesso in caso di mancato pagamento degli importi dovuti per l’affitto della capacità trasmissiva decorsi quindici giorni dalla ricezione mediante raccomandata A/r di apposita diffida al loro pagamento.
7. Decorsi quattro mesi dallo switch-off dell’area tecnica o regione interessata l’eventuale capacità trasmissiva risultata non collocata ai sensi del presente può essere direttamente utilizzata dall’operatore di rete o ceduta a terzi.
8. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente articolo l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si pronuncia secondo le procedure di cui alla delibera 352/08/CONS.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente regolamento a seguito dell’evoluzione tecnologica e di mercato e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.
Modello ex art. 23, comma 2
– Società________________________________________________________________
– Gruppo editoriale di appartenenza________________________________________
– Tipologia dei programmi autorizzati alla diffusione
specificare, per ciascun programma :
1) estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero
2) data di avvio del programma
3) marchio editoriale
4) numero LCN attribuito
5) tecnologia di diffusione (SD o HD; DVB-T/DVB-T2 o DVB-H)
6) tipologia del palinsesto e durata settimanale
– Denominazione Operatore di rete che trasporta il programma_____________________
– Denominazione Multiplex sul quale il programma viene trasportato———————–