DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)

Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le province di Al, At, Bi, No, VCO, Vc, Bg, Bs, Co, Cr, Lc, Lo, Mi, MB, Pv, So, Va, Pc e Pr.

   
L’AUTORITÀ
 
NELLA riunione del Consiglio del 16 settembre 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 5, secondo il quale “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizimultimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnicadigitale entro l’anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, ridenominato “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)”;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo – Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante “Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008”;
VISTA la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante “Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici”;
VISTA la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d’Aosta in previsione dello switch-off”;
VISTA la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, ed in particolare i criteri di Delibera n. 475/10/CONS 3 conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell’allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;antenna%20pannelli%20tv%20vhf - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l’art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati “in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009”;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8- novies della citata legge n. 101/2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
VISTE le delibere:
– n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo”
– n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano” così come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante “Modifica dell’allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizi di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alla province autonome di Trento e Bolzano”
– n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo”
– n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania”
VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni Delibera n. 475/10/CONS 4 radiofoniche terrestri in tecnica digitale” e, in particolare, i criteri indicati dall’articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;
VISTA la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione”;
VISTO l’articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:
– il comma 5, ai sensi del quale l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico;
– il comma 6, ai sensi del quale l’Autorità, nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
– il comma 11, ai sensi del quale l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
VISTI i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall’Autorità con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l’allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 e s.m.i., che attribuisce al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
CONSIDERATO che il numero dei canali attribuiti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito dell’adozione, per la banda VHF-III, della canalizzazione prevista negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;antenna%20tv%20valcava - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
VISTA, altresì, la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, prot. 1676 del 9 novembre 2009 con la quale lo stesso ha comunicato che si rende al momento disponibile, ai fini della pianificazione delle risorse per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche il canale 69 della banda UHF-V e rilevato che, pertanto, il numero complessivo di canali disponibili ai fini della pianificazione è pari a 57;
CONSIDERATO che le frequenze della banda VHF-III attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off di ogni singola area tecnica per il servizio di radiodiffusione televisiva;
CONSIDERATO che il procedimento per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, avviato dall’Autorità ai sensi dell’art. 42, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 177/05, è finalizzato ad identificare, sulla base dei criteri di pianificazione previsti dalla normativa vigente e dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dalla delibera n. 181/09/CONS, le risorse frequenziali utilizzabili per il servizio radiotelevisivo e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali;
TENUTO CONTO che a seguito dell’intervenuta modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è stata assegnata all’emittente Centro Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda VHF-III al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale;
VISTO l’accordo integrativo ai sensi della legge n. 241/90, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro Europa 7 s.r.l. in data 9 febbraio 2010 al fine della definitiva cessazione della materia del contendere;
VISTO il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana spa in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;
VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale : criteri generali”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della delibera n. 300/10/CONS, è stato avviato il procedimento per l’identificazione di dettaglio delle frequenze nell’area tecnica 3, nel cui ambito è stato convocato, con lettera della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica prot. 49035 del 3 agosto 2010, il tavolo tecnico a cui sono stati chiamati a partecipare tutti i soggetti legittimamente operanti esercenti impianti di radiodiffusione televisiva ubicati in detta area tecnica e nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
CONSIDERATO che il previsto tavolo tecnico si è riunito il giorno 7 settembre 2010, e i lavori si sono svolti nell’ambito del quadro delineato dall’art. 8-novies comma 3, della legge 6 giugno 2008, n. 101, così come modificato dall’art. 45 della legge 7
luglio 2009, n.88, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009;antenne%20radiotelevisive%20broadcasting - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
VISTE le istanze delle associazioni FRT e Aeranticorallo relative alla pianificazione di dettaglio dell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma,
VISTO l’andamento dei lavori del Tavolo Tecnico relativo all’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma;
CONSIDERATO che in fase istruttoria si è provveduto a valutare, in relazione alle predette istanze, la possibilità di sostituire il canale 59, già assegnato alle reti locali nelle aree tecniche nn. 1 e 2 passate al digitale nel corso del 2009, nelle aree tecniche nn. 1, 2 e 3 con il canale 28, che risulta non essere stato assegnato nelle aree tecniche nn. 1 e 2 ed altresì di aggiungere il canale 46 nell’elenco delle frequenze pianificabili a livello regionale nell’area tecnica n. 3;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico – Comunicazioni – con la quale è stata espressa una condivisione sulla proposta di emendamento del Piano per le reti nazionali, dal momento che tale modifica, peraltro, avrebbe effetti positivi anche dal punto di vista delle assegnazioni già effettuate nelle aree 1 e 2, considerato che il canale 28, nelle due aree non era stato assegnato. Viene inoltre condivisa dal Ministero l’opportunità di modificare la pianificazione dell’area tecnica 3 presentata al tavolo tecnico, aggiungendo una risorsa (il can. 46), cosicché le risorse pianificabili a livello regionale diverrebbero 16;
CONSIDERATO che le valutazioni svolte, anche con il supporto del consulente dell’Autorità, in merito alla sostituzione nelle aree tecniche nn. 1, 2 e 3 del canale 59 con il canale 28 per il multiplex n. 5 di cui alla tabella in allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS, hanno confermato che, con tale modifica, il multiplex n. 5 soddisfa ai requisiti previsti dalle delibere nn. 181/09/CONS e 300/10/CONS per la pianificazione di tale multiplex alle reti nazionali e che tale modifica, oltre ad evitare la riassegnazione del canale 59 alle emittenti locali nelle aree tecniche nn. 1 e 2, minimizza, a parità di risorse destinate all’emittenza locale, eventuali problematiche di interferenza tra emittenti nazionali e locali;
CONSIDERATO che, per quanto premesso, si ritiene opportuno, anche ai fini di un utilizzo efficiente dello spettro, apportare una modifica alla destinazione delle frequenza per le reti nazionali e locali di cui alla delibera n. 300/10/CONS, provvedendo a sostituire il canale 59 con il canale 28 nelle aree tecniche nn. 1, 2 e 3, per la pianificazione del multiplex n. 5 di cui alla tabella in allegato 1 alla predetta delibera;
CONSIDERATO altresì che, alla luce degli esiti del procedimento di pianificazione di dettaglio delle frequenze assegnabili alle reti locali nell’area tecnica n. 3, si ritiene opportuno inserire anche il canale 46 tra le frequenze pianificabili nell’intera area tecnica;Antenne%20Grande%20Albergo%20Cdf%20Varese - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
CONSIDERATO che i canali 32 e 42 risultano già pianificati per le reti locali nell’area tecnica n. 3 e che eventuali istanze relative alle restanti aree tecniche, con particolare rifermento alle aree tecniche nn. 5, 6 e 7, verranno valutate nell’ambito del procedimento per l’identificazione di dettaglio delle reti da destinare all’emittenza locale in ciascuna area tecnica;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma, di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, e che, solo successivamente all’approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze;
CONSIDERATO, in particolare, che le frequenze di cui all’allegato 1 sono pianificate sull’intera area tecnica e che quelle di cui all’allegato 2 sono pianificate per l’utilizzo in ambito sub-regionale, provinciale o locale;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di cui di cui al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilità, i siti già assentiti dalle Regioni interessate all’area tecnica 3 nonché ulteriori siti la cui utilizzazione è subordinata al parere delle rispettive Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
CONSIDERATO che la scelta dei siti da utilizzare nella pianificazione attraverso le reti di riferimento è giustificata dalla necessità di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonché dalla necessità di garantire la continuità del servizio reso all’utenza con la transizione alla tecnologia digitale;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni , senza escludere comunque
la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze utilizzabili nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma , si provveda a condurre le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;
CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti, e che l’Autorità si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza. L’attribuzione dei diritti d’uso è comunque subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;antenne%20UHF%20incapsulate - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
CONSIDERATO che, ai fini della configurazione delle reti digitali terrestri di cui alla presente delibera e della conseguente attribuzione dei diritti di uso delle frequenze si applicano i criteri di cui all’allegato A della delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, che costituisce modifica della delibera n. 603/07/CONS richiamata dall’articolo 8-novies della Legge n.101 del 2008, criteri elevati a norma primaria dalla dall’ art. 45 della Legge n.88 del 2009, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008”;
CONSIDERATA la necessità, nel rispetto dei criteri della citata delibera n. 181/09/CONS, di pianificare le frequenze necessarie all’assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell’offerta digitale, assicurando un grado di copertura coerente con gli obblighi di servizio universale, anche tenendo conto degli obblighi di programmazione regionale, nonché delle risorse necessarie ad attuare l’art. 28 del contratto di servizio 2007-2009;
CONSIDERATO che relativamente alla conversione delle reti delle emittenti televisive locali la citata delibera n. 181/09/CONS prevede il seguente criterio: “La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovrà essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l’assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Ciò comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenti nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l’obbligo della restituzione delle frequenze all’atto dello switch-off e dell’utilizzo di reti digitali isofrequenziali”;
CONSIDERATO che i limiti al numero delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica relativi alle emittenti televisive locali sono dettati dall’articolo 2, comma 1, lettera p) e dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
CONSIDERATO che, con le delibere nn. 294/09/CONS e 295/09/CONS, sono stati individuati, nell’ambito della cornice normativa e regolamentare concernente le emittenti televisive locali, gli specifici criteri che, in accordo con la citata delibera n. 181/09/CONS, devono essere in concreto applicati nella conversione delle esistenti reti televisive esercite dalle emittenti locali, criteri peraltro egualmente riportati nelle delibere nn. 426/09/CONS e 615/09/CONS, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto;
CONSIDERATA la fissazione del 19 dicembre 2008 quale data di riferimento per l’applicazione dei predetti criteri per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nelle aree tecniche n. 1, n. 4, n. 12 e n. 13, riferite al Piemonte Occidentale, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, alla Regione Lazio esclusa la Provincia di Viterbo ed alla Campania;
RITENUTO di confermare la predetta data per l’applicazione dei criteri all’assegnazione dei diritti nell’area tecnica n. 3 e nelle restanti aree tecniche, al fine di considerare un unico riferimento temporale che non dia luogo a discriminazioni tra le Delibera n. 475/10/CONS 10 differenti aree tecniche e consenta quindi una applicazione omogenea dei medesimi criteri;antenna%20rtv%20germania - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
RITENUTO, pertanto, che l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze pianificate con il presente provvedimento alle emittenti locali avvenga conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti;
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell’ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% dell’area tecnica di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nell’area tecnica di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
e) qualora più soggetti eserciscano nell’area tecnica di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell’ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe;antenna%20Valcava - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
CONSIDERATO che, alla luce della situazione orografica dell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma, e dell’attuale stato delle trattative internazionali, sono identificate per l’utilizzo nell’area tecnica le frequenze in banda VHF ed in banda UHF riportate in allegato 1 al presente
provvedimento;
CONSIDERATO che le frequenze di cui al presente provvedimento sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con
le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti nonché con le aree tecniche limitrofe;
CONSIDERATO che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’area tecnica 3 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma;
CONSIDERATO che l’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;
CONSIDERATO che la pianificazione delle frequenze adottata dall’Autorità tiene conto degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l’assegnazione al dividendo digitale esterno;
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;
CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello switch-off nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano,Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma e a tal fine, è altresì opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switchoff;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali, della compatibilizzazione con le aree limitrofe e dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma ;
UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;antenne%20radiotelevisive - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
DELIBERA
Art. 1
(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’area tecnica 3 ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma)
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma al fine di consentire l’attuazione dello switch-off nella medesima area e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma è costituito dall’elenco delle frequenze utilizzabili nell’area tecnica medesima riportato in allegato 1 al presente provvedimento, relativamente alle frequenze pianificabili sull’intera area tecnica ed in allegato 2 relativamente alle frequenze pianificabili nell’area tecnica per coperture sub regionali o provinciali;.
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui agli allegati 1 e 2 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’area tecnica 3 è a disposizione presso la sede dell’Autorità ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella medesima area tecnica.
4. L’elenco delle frequenze è da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessità di compatibilizzazione con la successiva pianificazione delle aree tecniche limitrofe e dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali.
6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite.
7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri.
Articolo 2
(Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)
1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”, e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2.
2. L’assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorità:antenne%20riceventi - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
a) l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell’Autorità e validati dagli organi competenti;
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell’ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell’assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o più reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% dell’area tecnica di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nell’area tecnica di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;antenne%20grattacielo%20breda - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
e) qualora più soggetti eserciscano nell’area tecnica di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire società o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell’ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all’avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe.
3. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma , nonché della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo nell’area tecnica 3.
4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualità, tenendo conto, a tal fine, della necessità di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l’attribuzione dei diritti d’uso è subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all’attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
5. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell’area tecnica 3, è trasmessa alle Regioni interessate dall’area ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione delle aree confinanti, nonché dell’eventuale parere delle Regioni interessate, all’esito dei quali sarà adottato il piano definitivo dell’area tecnica 3, corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma.Antenne%20UHF%20Cremona - DTT, pubblicata la delibera Agcom 475/10/CONS (Piano assegnazione AT3)
6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via definitiva solo dopo l’adozione da parte dell’Autorità del piano definitivo nell’area tecnica 3 corrispondente al territorio ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma.
7. Nell’area tecnica n. 3, le frequenze non utilizzate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalità identificate nell’allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale “esterno”, in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni;
Articolo 3
(Modifica dell’allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale : Criteri Generali)
1. La nota 3 a pie’ pagina dell’allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS è sostituita dalla seguente: “(3) Nelle aree tecniche n. 1, 2, 3 la frequenza indicata è sostituita dal canale 28. Nelle aree tecniche n. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 l’utilizzo della frequenza indicata è subordinato all’esito positivo del coordinamento internazionale (allo stato la frequenza alternativa utilizzabile è il canale 24, ovvero un canale di analoga copertura indicato dall’Autorità sentito il Ministero sviluppo economico)”.
La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.
 
Roma, 16 settembre 2010
 
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
 
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
 
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
 

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