I processi conclusi per il passaggio integrale al digitale televisivo hanno portato in evidenza diverse problematiche di carattere tecnico-amministrativo sommariamente affrontate in precedenza, oppure sottovalutate nella loro portata.
A parte la nota questione degli impianti ex art. 30 D. Lgs. 177/2005 (sollevata per primo da questo periodico ed oggetto di un mezzo trauma governativo), cioè gli impianti delle comunità montane e degli enti locali atti a servire aree disagiate dal punto di vista radioelettrico, dove generalmente gli operatori non hanno particolare interesse a giungere, stante la scarsa rilevanza demografica e la limitata appetibilità commerciale, vi è al tappeto la fattispecie dell’integrazione della copertura dei network provider, che, diversamente da quanto accadeva in ambiente analogico, è opportunamente codificata per le trasmissioni numeriche. Quindi, mentre faticosamente si va verso la riattivazione dei microdiffusori nelle valli laterali del Piemonte occidentale (quasi esclusivamente nella provincia di Cuneo) e si sta provvedendo al recupero del segnale in Trentino ed in Alto Adige (coi limiti che tali interventi tardivi comportano, visto che in questi mesi di black-out tv gli utenti si saranno certamente dotati di ricezione alternativa via sat), al MSE-Com si discute a fondo di problematiche tecniche concrete, cercando di evitare la ripetizione del disastro televisivo dell’area tecnica 1 in Lombardia e nelle altre regioni del nord Italia che migreranno nel corso di questo anno. A riguardo, mentre ovviamente rimane confermato l’obbligo di disattivare alla data dello switch-off gli impianti analogici o digitali attivati ex art. 30 D. Lgs. 177/2005, è ormai assodato che è confermata (stante la vigenza del predetto art. 30 D. Lgs. 177/2005) la possibilità per Comuni e comunità montane di inoltrare agli Ispettorati territoriali competenti apposite istanze per la riattivazione dei microdiffusori su base non interferenziale col nuovo quadro elettrico definito dopo lo switch-off. Per quanto attiene, invece, alle domande ex novo degli enti locali, il MSE-Com non pare avere preclusioni per l’immediato rilascio dei titoli all’esercizio, a switch-off avvenuto, ovviamente valutata l’assenza di pregiudizi interferenziali per i terzi e, soprattutto, la reale esigenza di copertura (in pratica se tali diffusori compensativi non operino in stato di ridonanza). Relativamente, invece, alla estensione e copertura del bacino di utenza assentito (cioè quello derivante dalla preesistente copertura analogica), al termine dello switch-off, gli operatori potranno presentare progetti di ampliamento, su base non interferenziale con altri concessionari e nel rispetto dei vincoli internazionali, delle reti attive sulle frequenze assentite (di norma in SFN, ma prevedendo soluzioni in MFN in presenza di particolari ed accertate fattispecie tecniche). A quanto risulta a questo periodico, curiosamente, tali istanze di integrazione dell’illuminazione dovranno però essere indirizzate alla D.G.P.G.S.R. del MSE-Com e non agli Ispettorati Territoriali, ai quali, si suppone, sarà demandata la mera verifica della corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, unitamente ad una espressione di parere preventivo alla presenza di situazioni particolarmente complesse. Un curioso spoglio di competenze, questo, che non pare trovare evidente conforto giuridico nell’ordinamento positivo e, soprattutto, concreta convenienza operativa.