DTT. Operatori locali rinunceranno a ruolo network provider in T2? In molte regioni potrebbero non esserci partecipanti ai bandi. Superplayer nazionali anche regionali?

operatori, DPR 146/2017

Difficile da credere (ad un’analisi superficiale), ma potrebbero non esserci sufficienti operatori interessati ad aggiudicarsi le frequenze per il T2. Quantomeno in alcune aree italiane. E allora si prospetta una gestione dei mux regionali da parte dei superplayer nazionali.
Chiariamo subito: l’attività di operatore di rete col nuovo regime tecnologico non è cosa semplice.
Per vincere nei 73 beauty contest occorrerà dimostrare il possesso di un’idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete (nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), saper redigere un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale, attestare il possesso di esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche (con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva). E soprattutto: dichiarare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria e garantire i tempi per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.
Insomma, bandi non accessibili a tutti.

L’importante è partecipare

Tuttavia l’esperienza italiana ha fin qui insegnato che gli operatori televisivi non si sono mai scoraggiati ed hanno partecipato alle selezioni via via presentatesi anche alla garibaldina.
Questa volta, però, potrebbe non essere così.
“Abbiamo definito richieste di assistenza per i futuri bandi come operatori di rete di Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Calabria, Liguria, Umbria, Toscana ed abbiamo ricevuto richieste di assistenza che stiamo discutendo in questi giorni per la Sicilia e la Sardegna“, spiega Massimo Rinaldi, ingegnere di Consultmedia, principale società italiana di consulenza multidisplinare nel settore radio-tv. “In diverse regioni ci risulta un sostanziale disinteresse di soggetti che avrebbero i requisiti per la partecipazione“, spiega l’ingegnere.

Rischio desertificazione in territori poco appetibili

E, in effetti, da una ricognizione condotta da questo periodico, è emersa l’impossibilità di acquisire la ragionevole certezza che vi siano operatori locali interessati a partecipare in tutte le regioni. Creando quindi un problema non di poco conto anche in capo allo Stato. Si pensi infatti al paradosso di avere territori dove non vi sono operatori di rete: che farebbero i fornitori autorizzati?
Di qui la possibilità che il Mise possa concertare con i superplayer nazionali un’azione di supporto in queste aree deficitarie.Consultmedia 2018 I - DTT. Operatori locali rinunceranno a ruolo network provider in T2? In molte regioni potrebbero non esserci partecipanti ai bandi. Superplayer nazionali anche regionali?

Il punto della situazione

Ricordiamo che in data 22/07/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la versione aggiornata delle linee guida relative alle “Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della legge n. 205/2017 e s.m.) – Linee Guida”.
Il documento tiene conto delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica che si è conclusa in data 07/05/2019.
Le linee guida illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per le procedure di selezione per l’assegnazione ad operatori di rete di diritti d’uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della legge n. 205/2017 e ss. mm. e ii.
La procedura di selezione di operatori di rete cui assegnare diritti d’uso di frequenze sarà effettuata in base ai criteri individuati all’articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/2017 e ss. mm. e ii. e seguendo la pianificazione delle reti in ambito locale, di cui alla delibera n. 39/19/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF).

Tutti sulla stessa barca

Il documento è stato pubblicato contestualmente alla pubblicazione della versione aggiornata delle linee guida relative alle procedure per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale previste dall’articolo 1, comma 1034, della citata L. n. 205/2017 e s.m., trattandosi di procedure tra loro strettamente correlate.

Diritti d’uso

La procedura di selezione di operatori di rete cui assegnare diritti d’uso di frequenze sarà effettuata in base ai criteri individuati al citato articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/2017 e seguendo la pianificazione delle reti in ambito locale, di cui alla delibera n. 39/19/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito, PNAF).
A conclusione della procedura, il Ministero provvederà all’assegnazione dei diritti d’uso ed al rilascio dei relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall’articolo 15, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177/2005, e successive modificazioni (di seguito, TUSMAR) e dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 259/2003 (di seguito, Codice delle comunicazioni elettroniche).

Prospettiva di 10 anni di attività

I diritti d’uso delle frequenze che saranno rilasciati ad esito delle procedure di selezione avranno durata coerente con quanto stabilito dall’Agcom con riferimento alle reti digitali terrestri nazionali, ossia una durata pari a 10 anni rinnovabile – in conformità a quanto previsto dall’articolo 1031-ter della L. n. 205/2017 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale durata sarà calcolata a partire dalla data di completa attuazione del PNAF, a prescindere dalla effettiva data di rilascio del diritto d’uso.

Capacità trasmissiva

All’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze seguirà “la messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale” . Questi ultimi, saranno, a loro volta, selezionati dal Ministero, con parallela procedura competitiva, utilizzando i criteri previsti dal D.P.R. n. 146/2017. In particolare, le procedure saranno raggruppate in 3 fasi temporali (a distanza ravvicinata) che si riferiscono alle macro-aree geografiche individuate per il rilascio e l’attivazione delle reti secondo il calendario indicato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/06/2019 che detta il calendario della c.d. Road Map, ai sensi dell’art. 1, comma 1032, della L. n. 205/2017. A seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione degli operatori di rete, in ciascuna area tecnica nell’ambito delle suddette macro-aree geografiche, si darà avvio alle procedure per la formazione delle graduatorie di fornitori di servizi media audiovisivi nell’ambito della medesima area tecnica.

73 bandi

Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione degli operatori di rete a cui saranno assegnati i diritti d’uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/2017.
Le procedure saranno disciplinate da specifici bandi, emanati dal Ministero per ogni rete, in ciascuna delle aree tecniche individuate dalla delibera Agcom n. 39/19/CONS che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF). Saranno pertanto pubblicati 73 bandi cui corrisponderanno altrettante graduatorie.

18 aree tecniche

In particolare, il PNAF ha suddiviso il territorio nazionale in 18 aree tecniche, in gran parte coincidenti con i limiti amministrativi regionali in ciascuna delle quali la pianificazione dell’Autorità ha previsto reti locali di 1° livello, con vincolo di copertura al 90% e reti locali di 2° livello che, pur senza essere soggette a vincoli di copertura, sono state pianificate in modo da consentire una copertura superiore al 50% della popolazione provinciale .
I diritti d’uso rilasciati ad esito delle procedure in esame diverranno operativi, in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF, secondo le tempistiche indicate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/06/2019 che detta il calendario della c.d. Road Map, ai sensi dell’art. 1, comma 1032, della L. n. 205/2017.

Chi può partecipare

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/2017, possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori di rete interessati ad acquisire il diritto d’uso delle frequenze destinate dal PNAF agli ambiti locali, che siano in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che alleghino alla domanda di partecipazione alla procedura, copia della “segnalazione certificata di inizio di attività” presentata al Ministero, ex articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione.
Al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dalla citata Road Map, i soggetti partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti a garantire il pieno funzionamento delle reti, adottando le codifiche o gli standard più avanzati (DVB-T2/HEVC), entro i termini previsti dal citato Decreto in relazione alle frequenze oggetto di aggiudicazione.

Depositi cauizionali del 10% degli investimenti previsti

Ognuno dei soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, pari ad una percentuale del 10% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete. Salvo che in specifici casi previsti dai bandi di selezione quali cause di incameramento del deposito, quest’ultimo tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti successivamente al rilascio del diritto d’uso.
I predetti soggetti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la/le rete/i dell’area tecnica interessata dalla procedura per la cui assegnazione intendono competere.

RTI

E’ ammessa la partecipazione alle gare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in consorzio o in altre aggregazioni, anche tramite la sottoscrizione di intese, al fine altresì di realizzare collaborazioni tecniche e commerciali, a condizione che dette aggregazioni si impegnino nella domanda di partecipazione ad assumere una forma giuridica stabile, ivi inclusa quella della società consortile, prima del rilascio dei diritti d’uso.

Consultmedia Alexa 2 - DTT. Operatori locali rinunceranno a ruolo network provider in T2? In molte regioni potrebbero non esserci partecipanti ai bandi. Superplayer nazionali anche regionali?Offerte di servizio

I partecipanti sono obbligatoriamente tenuti a fornire al Ministero, in allegato alla domanda, l’“Offerta di servizio” che intendono applicare ai FSMA, che specifichi, secondo un fac-simile allegato al bando di gara, le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio negoziale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i FSMA in posizione utile in graduatoria, creando un level playing field tra i diversi FSMA in ambito locale. Tale offerta di servizio non concorrerà a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma sarà soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione della frequenza.

30 giorni di tempo

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Requisiti

I diritti d’uso saranno rilasciati ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate, in ciascuna area tecnica, sulla base dei seguenti criteri dettati dall’articolo 1, comma 1033 della legge n. 205/2017:
a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.
Nel caso di RTI, consorzi, altre aggregazioni e intese i criteri c) e d) sopra indicati possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono.

L’articolo 1, comma 1033 della L. 205/2017 stabilisce che le procedure in selezione in oggetto sono avviate sulla base dei criteri previsti dal citato articolo per la formazione delle graduatorie, pertanto, ai singoli criteri di valutazione, verranno attribuiti i punteggi indicati nella Tabella 1 del provvedimento disaminato. Il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali .

Attenzione ai PDV

Il piano tecnico dovrà essere redatto rispettando i vincoli elettromagnetici imposti nei Punti di verifica (PDV), ove indicati dall’Agcom.

Dichiarazioni su tempi di realizzazione e piena operatività vincolante

La dichiarazione dei partecipanti in ordine ai tempi di realizzazione e della piena operatività delle reti è da intendersi vincolante; il mancato rispetto dei tempi indicati comporta la revoca del diritto d’uso.
In caso di soggetti che si presentino in forme associate nell’attribuzione del punteggio, si terrà conto cumulativamente, anche in forma premiante, delle caratteristiche di ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme di aggregazione.

Regole

Ad esito dell’applicazione dei suddetti criteri, al fine di promuovere la concorrenza ed il pluralismo dell’informazione, evitando la costituzione di posizioni dominanti, in particolare da parte di soggetti verticalmente integrati nei mercati della fornitura di servizi media audiovisivi a livello locale, le aggiudicazioni verranno effettuate in base alle regole che seguono:
a) in una medesima area tecnica è preclusa l’aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di più reti di primo livello ;
b) in una medesima area tecnica è preclusa l’aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di entrambe le tipologie di reti (primo e secondo livello);
c) in una medesima area tecnica, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti di secondo livello, è preclusa l’aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di più di una di tali reti.

Torre Wind Consultmedia legnano - DTT. Operatori locali rinunceranno a ruolo network provider in T2? In molte regioni potrebbero non esserci partecipanti ai bandi. Superplayer nazionali anche regionali?Le regole di cui alle lettere a, b e c che precedono valgono solo nei casi in cui sia presente più di un soggetto ammesso in graduatoria, al fine di garantire, comunque, l’uso efficiente della risorsa frequenziale.
Le preclusioni di cui al paragrafo che precede valgono anche per i soggetti che partecipino in forma associata (RTI, consorzi, altre aggregazioni) ovvero in virtù di partecipazioni, anche di minoranza, di società aggiudicatarie.

Al fine dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i dati relativi ai criteri sopra elencati dovranno essere riportati nel Template/Formulario che sarà allegato al bando.

Risorsa scarsa

Considerata la natura di risorsa scarsa delle frequenze da assegnare, nonché la loro natura di bene pubblico dotato di valore sociale economico e culturale, il Ministero è tenuto, a norma degli articoli 13 e 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ad assicurarne la gestione efficiente e, dunque, la loro allocazione ottimale, favorendone l’utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell’informazione e dell’innovazione dell’offerta dei servizi audiovisivi.

Capacità da destinare ai classificati ultilmente

L’operatore a cui verranno aggiudicate una o più frequenze si impegna, pertanto, a concedere la relativa capacità trasmissiva richiesta dai FSMA utilmente collocati in graduatoria, garantendone l’utilizzo effettivo, in conformità a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 28 e allegato 1, lett. B, p. 7).

Verifiche

Nel caso in cui l’operatore non soddisfi gli obblighi di utilizzo delle frequenze come sopra declinati trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 14, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Trattamento preferenziale

Sempre al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario delle reti di primo livello relative a tali aree tecniche, di garantire, laddove richiesto, ai FSMA che, almeno nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo a tali province (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere nel medesimo bacino, un prezzo previsto dall’Offerta di servizio, riproporzionato in base alla popolazione delle province interessate, entro un limite di Mbit predefinito nei bandi.

Vincoli radioelettrici e sanzioni

Successivamente all’assegnazione dei diritti d’uso, i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Delibera n. 39/19/CONS dell’Agcom, l’insieme dei vincoli radioelettrici, costituito dai punti di verifica territoriale, con il relativo valore dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti realizzate.
Ai sensi dell’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell’articolo 52 del TUSMAR, la violazione dell’obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione del diritto d’uso per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l’eventuale reiterazione della condotta determina la revoca del diritto d’uso.
Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati. Analogamente, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati comporta la revoca del diritto d’uso. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel piano tecnico. (E.L. per NL)

foto antenne di Floriano Fornasiero

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