Attraverso la delibera 17/21/CONS datata 28/01/2021 l’Agcom ha indetto una consultazione pubblica sul Nuovo Piano LCN (logical channel number). Con particolare riguardo alle relative modalità di attribuzione delle numerazioni e sulle condizioni di utilizzo.
Uno dei nodi gordiani da sciogliere riguarda il tema della riserva di LCN per i consorzi e intese di cui all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico RTV. Parliamo dell’ipotesi di attribuire ad essi i numeri 10 e da 97 a 99 del I arco di numerazione e i numeri 110 e da 197 a 199 del II arco.
La fonte normativa del Nuovo Piano LCN
Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 1035, della Legge 205/2017 (come modificato dalla Legge 145/2018), nel richiedere l’aggiornamento del piano LCN, ha espressamente previsto tale riserva. Segnatamente prevedendo “[…] adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.
La delibera n. 237/13/CONS
Sul punto, occorre ricordare che già nel Nuovo Piano LCN ex n. 237/13/CONS (che non ha però trovato concreta attuazione), l’Autorità aveva previsto di assegnare, nel I e nel II arco, una riserva di numerazione alle emittenti locali che trasmettono programmi in contemporanea.
L’art. 29 del T.U.
E ciò sulla base di quanto disposto dall’articolo 29 del Testo Unico, secondo il quale “la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese”.
Il ragionamento di Agcom nell’ambito del Nuovo Piano LCN
Secondo Agcom le “esperienze precedenti hanno dimostrato che il sistema della diffusione interconnessa può portare alla crescita delle emittenti locali di qualità, sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado di produrre un’offerta competitiva con quella delle emittenti nazionali”.
Riconoscibilità delle emittenti locali
“La scelta seguita, pertanto, mirava a favorire la riconoscibilità delle emittenti locali costituite in network, a garanzia delle abitudini dell’utenza, nell’ottica di implementare una programmazione di qualità e ad amplificare l’eccellenza dell’identità locale”, spiega Agcom nella consultazione pubblica.
Contiguità con le nazionali
“La riserva di appositi numeri a questa tipologia di emittenti locali, all’interno dei primi archi di numerazione, è apparsa altresì necessaria per creare una sostanziale contiguità con le emittenti nazionali – con le quali effettivamente competono in forza dell’interconnessione – rendendo così più agevole l’uso dello strumento televisivo da parte dell’utenza”.
La conferma della soluzione prevista dalla delibera 237/12/CONS
Sulla base di tali premesse Agcom ha confermato, in prima battuta, l’impostazione del Nuovo Piano LCN di cui alla delibera n. 237/13/CONS, prevedendo che il numero 10 e i numeri da 97 a 99 del I arco di numerazione (e i numeri 110 e da 197 a 199 del II arco di numerazione) siano riservati ai consorzi e alle intese di emittenti locali.
Il rischio di comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni
Tuttavia, Agcom, “considerata l’esigenza di favorire lo sviluppo di un’offerta editoriale di qualità da parte dell’emittenza locale, sfruttando anche le sinergie derivanti da investimenti comuni”, allo scopo di “evitare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni”, ha introdotto un vincolo ai fini dell’assegnazione di un’identica numerazione in tutte le aree tecniche servite.
Il vincolo della programmazione comune per almeno 12 ore
L’Autorità ha infatti previsto che “i consorzi o le intese di emittenti locali debbano diffondere in contemporanea, nelle aree in questione, la medesima programmazione per almeno 12 ore, di cui almeno la metà in fasce orarie di maggior ascolto”.
Una disposizione che però ha lasciato perplessi molti operatori.
Analisi critica del Nuovo Piano LCN
“La previsione di una numerazione stabile per un soggetto dalla composizione mutevole per definizione (quale sono i consorzi e le intese), appare di per sé una forzatura”, osserva l’avv. Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.
L’esperienza ultraquarantennale delle syndication insegna
“L’esperienza ultra quarantennale delle syndication italiane ha evidenziato la tendenza a rapide successioni di soggetti. Che mal si sposano con la gestione di una numerazione LCN. La stessa ipotesi di una riserva non esclusiva di una numerazione risulta estremamente fragile. Cosa succederebbe, infatti, se un’area non coperta da un consorzio/intesa lo divenisse? Come potrebbe essere conciliata una sopravvenuta esigenza di questo tipo (peraltro altamente probabile in caso di consorzio/intesa non immediatamente di dimensione regionale)?”, sottolinea il name partner di MCL Avvocati Associati.
Senso compiuto della previsione
“La conseguenza sarebbe inevitabilmente quella di un utilizzo di numerazioni LCN eterogenee (l’identificatore aggregato per le emittenti presenti in sede di costituzione del raggruppamento e quelli delle emittenti successivamente integrate). Il che ci riporta alla domanda iniziale sul senso compiuto della previsione.
Consorzi ed intese surrogati di FSMA nazionali?
L’impostazione proposta per i consorzi/intese appare un surrogato di FSMA nazionale del tutto privo di logica. Più sensato sarebbe che i soggetti che intendessero coprodurre programmazione tra le 12 e le 24 ore per cogestire un LCN unico acquisissero uno status giuridico stabile (di tipo societario) per conseguire un’autorizzazione FSMA nazionale. Non si comprende infatti lo scopo di realizzare, nei fatti, un programma nazionale attraverso titoli FSMA locali aggregati”, puntualizza il legale.
La vera accezione di syndacation
“Lascia anche perplessi l’ipotesi di attribuzione a consorzi/intesi con vincoli di programmazione contemporanea tra le 12 e le 24 ore di una numerazione di pregio come quella del canale 10. Sulla scorta della richiamata esperienza storica delle syndication italiane lascia altresì perplessi la previsione di ben 8 numerazioni riservate.
Meglio l’ipotesi di un LCN comune integrativo
Sarebbe più congeniale per l’assetto televisivo locale italiano prevedere che le singole emittenti unite in consorzi/intese (ciascuno per la propria attribuzione LCN) disponessero di un’ulteriore numerazione aggregata tra le numerazioni 190 e 199. Cosicché il programma comune potesse essere promosso e seguito sulla stessa, così come sulle singole attribuzioni LCN di ciascun soggetto aderente all’intesa/consorzio”, rimarca l’avv. Cionini.
Le ore di trasmissione in contemporanea
“Una programmazione contemporanea superiore alle 12 ore giornaliere concreterebbe, nei fatti, un FSMA nazionale. A nostro avviso, un consorzio/intesa non dovrebbe veicolare contenuti oltre le 12 ore giornaliere e non già per non meno di tale lasso temporale come previsto dalla bozza in consultazione”, conclude l’avvocato di MCL. (E.G. per NL)