Il nuovo piano di numerazione Lcn recentemente emanato dall’Agcom con la delibera n. 237/13/CONS sarà impugnato al TAR dalle emittenti locali.
Ad avviso dei sindacati ed in particolare di Aeranti-Corallo, tale provvedimento è pregiudizievole per i network provider areale in quanto prevede, tra l’altro, che le numerazioni riservate alle tv locali nel primo (10-19 e 97-99) e nel secondo arco (110-119 e 197-199) siano solo 13 per arco, contro le precedenti 39 per arco, con la conseguenza che, nei primi due archi, vengono perse 26 + 26 numerazioni. Il provvedimento, inoltre, riserva le numerazioni 10, 97, 98, e 99 e 110, 197, 198 e 199 alle tv locali che trasmettono programmi in contemporanea in più regioni (syndication). Sulla problematica, Marco Rossignoli, coordinatore dell’associazione, ha dichiarato: “Aeranti-Corallo giudica molto negativamente il provvedimento dell’Agcom, fortemente penalizzante per le imprese televisive locali in quanto lo stesso riduce drasticamente la quantità delle numerazioni posizionate nel primo e nel secondo arco (quelle più importanti) e offre, quindi, una minore visibilità sulla televisione alle emittenti locali.” “Inoltre – ha proseguito Rossignoli – l’attribuzione delle numerazioni 10, 97, 98 e 99 subordinata alla partecipazione ad accordi di syndication per la trasmissione di programmi in contemporanea penalizza, in particolare, proprio le emittenti facenti parte delle syndication, che, a differenza delle altre tv locali, non otterranno una numerazione utilizzabile incondizionatamente. Tali emittenti – ha continuato il sindacalista – in caso di cessazione del rapporto di syndication, perderebbero il diritto alla numerazione, che spetterebbe alle emittenti subentranti nel rapporto stesso. Tutto ciò comporta, a parere di Aeranti-Corallo, anche una forte svalorizzazione dell’avviamento aziendale delle emittenti facenti parte delle syndication”. Rossignoli ha quindi concluso, in relazione a quanto sopra: “Moltissime imprese televisive locali hanno preannunciato che impugneranno il provvedimento avanti il Tar del Lazio, per chiederne l’annullamento”. (E.G. per NL)