Condivisibile presa di posizione dell’associazione di tv locali Aeranti-Corallo nei confronti dell’annosa vicenda LCN.
“Come noto, nel corso del 2012 la Magistratura Amministrativa ha disposto l’annullamento della delibera Agcom n. 366/10/CONS dell’anno 2010 (primo piano di numerazione dell’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre – cosiddetto LCN)”, illustra l’ente esponenziale in una nota. “A seguito di ciò l’Agcom ha emanato la delibera n. 237/13/CONS recante il secondo piano Lcn (che riduce le numerazioni per le tv locali nel primo arco di numerazioni da 39 a 13, con ogni evidente conseguenza negativa per il comparto), prevedendo però che fino a quando quest’ultima delibera non verrà attuata, continuerà a trovare applicazione il primo piano Lcn. Successivamente, il contenzioso promosso avverso il secondo piano Lcn per violazione/elusione del giudicato relativo all’annullamento della delibera Agcom n.366/10/CONS (primo piano Lcn) si è concluso con l’affermazione della legittimità della delibera Agcom n. 237/13/CONS (secondo piano Lcn) da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 1836 del 2016). Attualmente è pendente il contenzioso per l’annullamento del secondo piano Lcn, promosso da numerose tv locali, per ritenuti vizi di legittimità dello stesso, con riferimento, in par-ticolare, alla riduzione delle numerazioni (da 39 a 13) per l’emittenza locale nel primo arco del piano stesso“, continua il sindacato.
“Occorre altresì considerare – spiega la nota – che l’art. 6, comma 9 ter del DL n.145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014 (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) ha, tra l’altro, previsto che l’Agcom, nell’adottare il piano di numerazione Lcn, deve stabilire con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base della posizione in graduatoria predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico (con riferimento ai seguenti criteri: media annua dell’ascolto medio del giorno medio mensile rilevati da Auditel nella singola regione o provincia autonoma; numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; costi per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, in qualità di dipendenti). E’ ora accaduto che, a seguito di ricorso, proposto da una tv locale campana per l’ottemperanza di una delle sentenze con la quale è stato annullato il primo piano Lcn (con riferimento alle numerazioni delle tv locali) il Tar Lazio, con sentenza n. 5274/2017, ha disposto, tra l’altro, che entro e non oltre novanta giorni dal 4 maggio 2017 (e quindi entro il 2 agosto 2017) il Ministero dello Sviluppo Economico debba emanare il bando per l’assegnazione della nuova numerazione Lcn (il tenore della sentenza sembra fare riferimento esclusivamente al bando per la Regione Campania)”.
In linea con quanto più volte scritto su queste pagine (questo periodico fu sempre critico nei confronti dei criteri adottati dal regolatore per pianificare la numerazione automatica del telecomando), il soggetto portatore di interessi diffusi ritiene “assolutamente necessario un intervento legislativo che superi il contenzioso pendente, recependo il primo piano Lcn, operativo da circa 7 anni. In tal modo verrebbe data definitiva stabilità a tale piano, tutelando sia la posizione delle imprese televisive (che hanno sviluppato il proprio avviamento sulle numerazioni del primo piano Lcn), sia la posizione dell’utenza (che verrebbe disorientata da una modifica generalizzata delle numerazioni e sarebbe costretta a risintonizzare i propri apparecchi televisivi)“. (M.L. per NL)